Prossimo sportello: venerdì 12 novembre 2021, dalle ore 15 alle 18. Prenotati allo 039 8943448
mercoledì 17 febbraio 2016
Servizi di pagamento: bonifici; carte e Rid
La direttiva Europea 2007/64 Ce sui servizi di pagamento, nota
anche con l'acronimo PSD (Payment Services Directive), ha
la finalità di armonizzare in tutti i paesi dell'Unione Europea
regole e diritti disciplinanti i rapporti commerciali tra utenti e
prestatori di servizi. Nel nostro ordinamento la sua attuazione è
avvenuta con il Decreto Legislativo 11/2010, che ha introdotto
importanti novità nel panorama bancario finanziario:
dall'identificazione del conto corrente mediante il codice IBAN (un
codice alfanumerico di 27 cifre) che permette l'individuazione
internazionale di uno specifico conto di pagamento e per
semplificare: date di accredito e di valuta certe per le operazioni
di trasferimento fondi (bonifici), alle maggiori tutele nell'utilizzo
di carte di credito e Pagobancomat. Prima però di analizzare i
benefici che la norma ha adottato a favore dei consumatori, ma più
in generale per gli utilizzatori di servizi di pagamento, è
opportuno richiamare alcune definizioni, che lo stesso decreto
legislativo elenca: su quali siano i soggetti e le attività da essi
svolte regolate dal provvedimento. Iniziamo con la definizione di
Sistema di pagamento: è un sistema di trasferimento di fondi (per
fondi s'intendono: banconote e monete; moneta elettronica e moneta
scritturale) che avviene attraverso meccanismi di funzionamento
formali e standardizzati basati su regole comuni per il regolamento e
la compensazione delle operazioni di pagamento. Nel sistema di
pagamento sono compresi i servizi di pagamento: ovvero l'attività di
prelievo o deposito di contante nonché lo svolgimento di tutte
quelle operazioni richieste per la gestione di un conto corrente
anche mediante l'utilizzo di carte di pagamento o strumenti simili
detti appunto strumenti di pagamento. Ed infine veniamo
all'individuazione degli attori che svolgono questi servizi: i
prestatori dei servizi di pagamento, che possono essere Istituti di
moneta elettronica, banche, Poste Italiane S.p.a, la Banca Centrale e
quelle Nazionali quando svestono i panni di Autorità monetarie e le
pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali quando smettono
il ruolo pubblico assegnatogli. L'articolo 7 del D.L.vo 11/2010
indica gli obblighi che l'utilizzatore dei servizi di pagamento deve
adottare nell'utilizzo degli strumenti di pagamento, che dovrà
avvenire nel rispetto di quanto stipulato e previsto nel contratto
quadro regolatore del servizio, a tal fine custodirà in totale
sicurezza i mezzi personalizzati che ne consentano l'utilizzo: quali
per esempio i codici di accesso all'operatività del sistema (banca
on-line), o il PIN
delle carte. Nell'articolo seguente sono elencati invece gli obblighi
a carico del prestatore di servizi in relazione agli strumenti di
pagamento e tra questi assicurarsi che i sistemi siano sicuri: ossia
inaccessibili ad utenti diversi dall'utilizzatore designato, dovrà
astenersi dall'inviare al consumatore strumenti non richiesti
ecc...Nel caso di operazioni non autorizzate o effettuate in modo
inesatto, l'utilizzatore dei servizi di pagamento dovrà comunicare
al prestatore (banca, istituto, poste ecc...) il disconoscimento
dell'operazione entro 13 mesi dalla data di addebito/accredito
errato. Sarà onere del prestatore dei servizi di pagamento
dimostrare che l'operazione di pagamento sia stata autenticata,
correttamente registrata e contabilizzata. Nel caso di pagamenti
ricorrenti Rid ora Sepa, l'utilizzatore ha 8 settimane di tempo,
dalla data di addebito, per richiamare il bonifico ed entro 10 giorni
la banca dovrà accreditargli l'importo. In caso di controversia o di
mancato rispetto delle norme, si potrà ricorrere con esposti alla
Banca d'Italia o adire l'Arbitro Bancario Finanziario, senza
pregiudicare tuttavia la possibilità di rivolgersi all'Autorità
Giudiziaria.
mercoledì 10 febbraio 2016
Povertà e Carità
L'Istituto Nazionale di statistica
(Istat) definisce la soglia di povertà assoluta il valore monetario,
a prezzi correnti, attribuito al paniere di beni e servizi
considerati essenziali per ciascuna famiglia, classificata in base
al numero e all'età dei suoi componenti, alla ripartizione
geografica e alla tipologia del comune di residenza [...]. Perciò una
famiglia è definita assolutamente povera se sostiene una spesa
mensile pari o inferiore a tale valore monetario. Il paniere
considerato essenziale è costituito da 3 macrocomponenti:
alimentare, abitazione e residuale (vestirsi, muoversi sul
territorio, istruirsi, informarsi ecc...) ed in funzione della
composizione del nucleo familiare e della sua area territoriale di
residenza: nord; centro e mezzogiorno e dell'ampiezza del Comune in
cui dimora: area metropolitana (oltre 250 mila abitanti); grande
comune (tra i 50 mila e i 250 mila abitanti) o piccolo Comune (con
popolazione residente inferiore a 50 mila unità), il calcolo del
valore soglia originerà risultati diversi tra loro. Le stime diffuse
dall'Istat quantificano in 1 milione e 470 mila le famiglie Italiane
che si trovano in uno stato di povertà assoluta, pari al 5,7% di
quelle residenti totali, equivalenti a 4 milioni e 102 mila persone,
concentrate nel mezzogiorno del Paese dove la percentuale sale
all'8,6%. Quante sono invece nella nostra provincia le famiglie
considerate assolutamente povere? Il dato specifico disaggregato non
risulta disponibile, però potremmo calcolarlo dai valori statistici
percentuali Istat forniti per l'area geografica Nord della Nazione,
in cui le famiglie povere sono il 4,2 % delle residenti e
proporzionarli agli abitanti del nostro territorio: che al I gennaio
2015 erano 862.684, organizzati, possiamo supporre, in circa 310 mila
nuclei familiari. Ipotizzando un'incidenza del 4,2% stimeremmo in
circa 13 mila famiglie quelle sotto la soglia di povertà assoluta,
tra cui si dovranno naturalmente distinguere le diverse intensità di
povertà. Il dato è tuttavia incerto mancando l'ufficialità della
fonte.
L'osservatorio Diocesano delle Povertà
e delle risorse (Centro di ricerche e studi della Caritas Ambrosiana)
con la sua pubblicazione dei dati suddivisi nelle 7 zone pastorali in
cui è articolato l'ente (quella di Monza è la quinta) e relativi
alle richieste di assistenza ricevute nei propri centri di ascolto
(differenziate per tipologie di bisogni), ha rilevato un incremento
di attività da parte dei cittadini Italiani, che nella nostra zona
si sono rivolti alla Caritas in 736, risultando il 38,7 % su un
totale di 1.902 contatti, aumentati di 130 unità rispetto all'anno
precedente: il 2013. La prima richiesta rivolta ai 7 centri del
territorio è la fornitura di beni materiali e servizi: sono gli
alimentari che soddisfano il principale bisogno richiesto.
Questo post avrebbe la pretesa di
stimolare un approfondimento politico-economico-sociale sull'origine
della ricchezza e della sua distribuzione su scala provinciale.
mercoledì 3 febbraio 2016
La legge annuale per la concorrenza e il mercato
Tra i volumi che raccolgono gli atti
normativi promulgati dagli organi costituzionali dello Stato e
conservati nell'archivio centrale Nazionale, ce n'è uno a cui il
governo, nella fattispecie il Ministro dello Sviluppo Economico:
Federica Guidi, ha deciso di dedicare la giusta attenzione. La norma
oggetto di nuovo spolvero era sepolta dal 23 luglio 2009 ed è la
legge numero 99, che tra le disposizioni per lo sviluppo e
l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di
energia, prevede, all'articolo 47 (Legge annuale per il mercato e la
concorrenza), la presentazione da parte del Governo su proposta del
Ministro dello Sviluppo Economico, alle Camere, il disegno di legge
annuale per il mercato e la concorrenza. Entro sessanta giorni dalla
trasmissione al Governo della relazione annuale dell'Autorità della
concorrenza e del mercato (adempimento da svolgere entro il 31 marzo
di ogni anno a partire dal 15 agosto 2009), l'Esecutivo presenterà
al parlamento il disegno di legge in parola con il fine di rimuovere
gli ostacoli regolatori all'apertura dei mercati, di promuovere lo
sviluppo della concorrenza e di garantire la tutela dei consumatori [...]
Per la prima volta da quando il
provvedimento è in vigore ovvero
dal 15 agosto 2009, il Governo attualmente in carica: il Renzi-I, ha
finalmente eseguito il dettame legislativo ed il 3 aprile 2015 il
disegno di legge per l'adozione della legge annuale per il mercato e
la concorrenza, ha iniziato il suo iter di conversione in legge alla
Camera dei Deputati, da cui è uscito con alcune modificazioni
rispetto al testo Ministeriale. Il 7 ottobre 2015 ha iniziato il suo
corso nell'altro ramo del Parlamento: il Senato, in cui ora è all'esame (al 28 gennaio 2016) della decima commissione permanente Industria, Commercio, Turismo.
Tra i settori
trattati dal ddl si trovano: i fondi pensione; le assicurazioni; le
comunicazioni e i servizi postali; l'energia e la distribuzione dei
carburanti e gas naturale; le banche e le professioni; la
distribuzione farmaceutica, insieme a rifiuti, servizi pubblici
locali, trasporto pubblico, porti e aeroporti. Le novità introdotte
in ciascun settore saranno oggetto di approfondimento nei prossimi
articoli quando la normativa sarà promulgata, per il momento non
resta altro da fare che seguire i lavori parlamentari.
Iscriviti a:
Post (Atom)