mercoledì 20 marzo 2019

Bollette a 28 giorni: il calvario dei rimborsi


La battaglia condotta dalle compagnie telefoniche contro le delibere sanzionatorie assunte dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) nei loro confronti, si sta combattendo da quasi due anni nelle aule della Giustizia Amministrativa: tra ricorsi al famigerato TAR del Lazio e appelli presentati al Consiglio di Stato.
L'ultima ordinanza pronunciata dal massimo organo della giustizia amministrativa: il Consiglio di Stato, è stata pubblicata nella data odierna (20 marzo 2019), e ha lo scopo di prorogare al 21 maggio 2019, giorno in cui tornerà a riunirsi la sesta sezione giurisdizionale, la misura cautelare posta da un'ordinanza precedente, in cui si concede alle parti attrici (le quattro compagnie Telefoniche sanzionate dai provvedimenti dell'Agcom: TIM; Fastweb; Wind-Tre e Vodafone) la possibilità di procrastinare i rimborsi per gli utenti.
La questione annosa è quella della periodicità di fatturazione delle bollette telefoniche, che a partire dal 2015, con susseguente cadenza temporale, le principali aziende di telefonia, hanno attuato: ovvero la riduzione a 28 giorni per il periodo intercorrente tra l'emissione della fattura e la seguente.
Questo accorgimento avrebbe determinato un enorme vantaggio per le aziende di comunicazioni elettroniche, aggravando però i costi per gli utenti, che di fatto si sarebbero visti addebitare un conto in più all'anno (la tredicesima per le compagnie), con un aumento della spesa telefonica annua di circa l'8,6% .
L'agcom, con una sua delibera di marzo 2017 aveva; infatti imposto alle aziende una periodicità di fatturazione almeno mensile, e obbligato le stesse ad adeguarsi al provvedimento dal 23 giugno seguente.
L'autorità, successivamente, aveva rilevato l'inottemperanza delle compagnie telefoniche al suo provvedimento e le aveva perciò sanzionate con ordinanze ingiunzioni della fine del 2017. Le sanzioni avrebbero previsto il pagamento di una “multa” per circa 1 milione di euro per azienda e un indennizzo per i suoi clienti calcolato sui giorni di canone non fruiti dal 23 giugno 2017 fino al giorno di adeguamento della fatturazione mensile.
Il ricorso al Tar da parte delle compagnie ha ottenuto l'effetto di una riduzione delle sanzioni, e il differimento dell'emissione delle fatture senza alcun indennizzo monetario, ossia: i giorni di mancata fruizione del servizio se la fatturazione fosse stata mensile, verranno scalati dal periodo fatturato nella prima bolletta emessa alla fine del processo amministrativo, salvo che il Consiglio di Stato sentenzi diversamente.

giovedì 7 marzo 2019

Il Fondo indennizzo risparmiatori (FIR)


La legge di Bilancio 2019, la numero 145 del 30 dicembre 2018, all'articolo 1 commi 493 e seguenti, ha istituito, presso il Ministero dell'economia e delle Finanze (MEF), il Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR), con una dotazione di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. La finalità di questo fondo, sarà quella di indennizzare i risparmiatori che abbiano subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche aventi sede in Italia e poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del I gennaio 2018, pregiudizio derivante dalla violazione massiva degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza, previsti dalle norme in materia di intermediazione finanziaria.
Saranno risarciti quei risparmiatori che al momento di liquidazione delle banche: Marche; Etruria; CariFerrara e CariChieti ( in forza del provvedimento normativo del 15 novembre 2015 che dava attuazione alla direttiva del “bail-in”) e le due Banche Venete liquidate a luglio 2017, possedevano azioni e/o obbligazioni subordinate dei sei Istituti liquidati. I primi, gli azionisti, saranno risarciti per il 30% della somma investita fino a un massimo di 100.000 euro, mentre i secondi, gli obbligazionisti subordinati, vedranno restituita una percentuale pari al 95% del costo di acquisto degli strumenti finanziari, fino alla soglia massima di 100.000 euro.
Con decreto del MEF, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge Finanziaria, ovvero entro il 31 gennaio 2019, si stabilirà la modalità di presentazione della domanda d'indennizzo e si istituirà una commissione tecnica composta da 9 membri, incaricata di esaminare le istanze pervenute entro 180 giorni dalla pubblicazione di tale decreto Ministeriale.
Fino qui le intenzioni della maggioranza governativa potrebbero essere più o meno condivisibili, ma il ritardo che sta segnando la pubblicazione del decreto attuativo, sarebbe da ricercarsi nella contrarietà espressa dalla commissaria Europea alla concorrenza: Margrethe Vestager, che in audizione davanti alle commissioni congiunte di Camera e Senato del 5 marzo 2019, ha ravvisato una possibile violazione alla direttiva BRRD (cosiddetta del Bail-in), in cui le perdite finanziarie di un istituto di credito devono ripartirsi tra azionisti, obbligazionisti e correntisti, senza coinvolgere la fiscalità generale. L'emanazione del provvedimento ministeriale dovrà perciò necessariamente tener conto delle rilevazioni commissariali.