Il mese di agosto è quello in cui la
maggior parte degli Italiani andrà in vacanza. Secondo una ricerca
svolta dal Centro Studi del Touring Club Italiano (sul campione
statistico rappresentato dalla propria comunità di associati), il
38% degli intervistati partirà nel mese più caldo, il 31% nel mese
di luglio, mentre il 16% delle partenze si registrerà a settembre, e
quelle di giugno si fermeranno al 10%.
Le destinazioni saranno prevalentemente
Italiane (per il 61%), quelle estere: Grecia (scelta dal 13% del
campione), seguita da Francia (10%) e Spagna (8%). Il 48% degli
intervistati trascorrerà le vacanze in Hotel e villaggi turistici,
mentre il 23% starà in case affittate e solo il 9% in campeggio.
Il Codice del Turismo (D.L.vo 79/2011),
che ha modificato profondamente, abrogandone tutti gli articoli
previsti, la sezione del Codice del Consumo dedicata ai Servizi
Turistici; rappresenta la principale fonte normativa in materia
turistica. Qui per esempio troviamo (articoli 8 e seguenti), una
prima classificazione delle strutture ricettive basata sulla
tipologia (alberghi, para- ed extra- alberghiere, strutture
all'aperto e di mero supporto), e la definizione di cosa sia
l'attività ricettiva: quell'attività diretta alla produzione di
servizi per l'ospitalità. Segue poi una classificazione delle
strutture ricettive basata sugli standard qualitativi offerti e la
disposizione di rendere pubblici i prezzi applicati ai vari servizi.
La norma Nazionale detta linee guida dirette alle Regioni e alle
province autonome di Trento e Bolzano a cui spetta l'emanazione della
legislazione specifica in materia e la vigilanza sul rispetto delle
regole emanate.
Un altro capitolo del Codice, è
dedicato alla disciplina per le attività di Agenzia e Organizzatori
di viaggio, a cui afferisce tutta le regolazione in termini di
contratti del turismo organizzato, dove si prevedono obblighi
informativi per gli operatori che intendano proporre in vendita i
pacchetti turistici confezionati per il consumatore.
L'articolo 47 del Codice del Turismo, originariamente titolato: “
Danno da vacanza rovinata”, ha subito una recente modifica, per
opera del Decreto Legislativo 62 del 6 giugno 2018, con cui si attua
la direttiva Europea 2015/2302, relativa ai pacchetti turistici e ai
servizi collegati. Il nuovo titolo: “Efficacia e portata della
protezione in caso d'insolvenza o fallimento”, suggerisce già
quale sia l'intenzione del legislatore: proteggere il turista in caso
di sopravvenuta incapacità
economica del tour operator.
L'aggiornamento dell'articolo 47 prescrive l'obbligatorietà
assicurativa per la responsabilità civile a favore del turista, in
capo all'organizzatore e al venditore di viaggi e pacchetti
turistici, per il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione
degli obblighi contrattuali sottoscritti. Inoltre i contratti di
vendita dei pacchetti turistici sono assistiti da polizze
assicurative che garantiscono al turista, in caso di insolvenza o
fallimento dell'organizzatore, il rimborso del prezzo del pacchetto e
il rientro immediato del viaggiatore nella località di partenza. In
alternativa a questo rimedio, al turista può anche essere offerta la
continuazione della vacanza.