mercoledì 21 dicembre 2016

La TUTELA SIMILE nel mercato dell'energia elettrica

Dal I gennaio prossimo (2017), sarà operativo un nuovo segmento di mercato nell'ambito della fornitura di energia elettrica, che si inserirà a metà strada tra i due già operanti: quello di Maggior Tutela e quello Libero: sarà l'approvvigionamento elettrico in regime di Tutela Simile.
In previsione di una completa liberalizzazione del mercato energetico, avviata nel 2007 con il recepimento delle due direttive Europee in materia, che avverrà dal I luglio 2018 (salvo deroghe), la porzione di mercato in regime di Maggior Tutela, quello in cui le tariffe e le condizioni contrattuali sono definite dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (AEEGSI), andrà definitivamente in pensione, per lasciare spazio alla totale libertà economica (é il mercato bellezza! Ndr). Per accompagnare i consumatori, almeno quelli che in questi anni sono rimasti fedeli ai loro fornitori elettrici originari, sulla frontiera di questo nuovo mercato liberalizzato, l'Autorità per l'energia, ha escogitato una fase transitoria in cui i nuovi attori economici cominceranno a familiarizzare con l'agognata libertà, ed ha varato la Tutela Simile.
Il contratto di fornitura per l'energia elettrica di Tutela Simile potrà essere stipulato solo on-line (e qui l'immarcescibile regolatore ha riconosciuto la figura dei facilitatori: soggetti deputati -come le associazioni dei consumatori- a guidare il cliente finale nella scelta del fornitore più adeguato), durerà 12 mesi, ed avrà condizioni contrattuali definite dall'Autorità però con una maggiore convenienza economica: perché vedrà l'applicazione, da parte del venditore scelto, di un bonus una tantum, che sconterà la tariffa definita trimestralmente dall'Autorità per l'energia. La migrazione sarà volontaria e la scelta del nuovo venditore di energia elettrica potrà avvenire consultando il portale della Tutela Simile (portateTutelaSimile.it) gestito ed organizzato dall'Acquirente Unico. Alla scadenza dell'accordo commerciale, annuale, il cliente finale potrà scegliere se tornare nella Maggior Tutela (fino alla sua operatività ex lege) o stipulare un nuovo contratto nel mercato libero, ma se non compirà nessuna scelta rimarrà con il fornitore scelto, che applicherà le condizioni della sua offerta libera, corretta secondo una struttura definita dall'Autorità.
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mercoledì 14 dicembre 2016

La portabilità del Conto Corrente

Dalla fine del mese di giugno 2015 i prestatori di servizi di pagamento (le banche per intenderci), presso cui il consumatore detenga un rapporto di conto corrente (un conto di pagamento per la precisione ndr), sono obbligati a svolgere completamente il “servizio di trasferimento” entro 12 giorni lavorativi dalla richiesta del cliente. Il servizio di trasferimento è l'insieme di quelle operazioni finanziarie autorizzate dal titolare del rapporto di conto: come il pagamento di bonifici ricorrenti (ad esempio il pagamento delle bollette energetiche e/o telefoniche, l'addebito della rata del mutuo ecc...), o bonifici in entrata: quali l'accredito dello stipendio, della pensione o altri redditi, incluso il saldo positivo, che il consumatore voglia portare da un Istituto ad un altro, senza necessariamente chiudere il conto corrente di origine.
L'intera procedura di trasferimento è normata dall'articolo 2 del Decreto Legge 3/2015, convertito con modificazioni nella legge 33 del 26 marzo 2015, che contiene inoltre una serie di provvedimenti urgenti per il sistema bancario e per gli investimenti, qui trova spazio, tra gli altri, la modifica della normativa in materia di Banche Popolari, molto discussa nelle cronache di questi ultimi giorni.
La prima azione che il consumatore dovrà compiere (per trasferire il conto corrente e tutte le disposizioni finanziarie correlate) sarà quella di autorizzare il nuovo prestatore di servizi scelto, a subentrare in tutti quei rapporti di pagamento già attivi sul conto corrente originario. Sarà la nuova banca a svolgere tutti gli adempimenti burocratico-amministrativi necessari al completamento dell'operazione di trasloco, da completare entro 12 giorni lavorativi.
In caso di mancato rispetto delle modalità e dei termini di trasferimento dei servizi di pagamento, l'ente creditizio inadempiente dovrà indennizzare il cliente in misura proporzionata. Nella legge però la quantificazione di queste sanzioni viene demandata alla pubblicazione di uno o più decreti del Ministero dell'Economia che ancora latitano.
Questo provvedimento dovrebbe favorire la concorrenza nell'offerta dei servizi di pagamento a tutto vantaggio del consumatore.

mercoledì 7 dicembre 2016

VeganOK, l'autocertificazione vegana

Il Veganismo è un movimento etico e filosofico antispecista (lo specismo è la discriminazione delle altre specie viventi, l'equivalente del razzismo o del sessismo traslato sugli animali), che si fonda sulla pratica di uno stile di vita, agito nel limite del possibile e del praticabile, da cui sia escluso, in ogni forma, lo sfruttamento animale. Il suo ideatore è stato Donald Watson, che nell'agosto del 1944 insieme a Elsie Shrigley, entrambi appartenenti alla Vegetarian Society (la più antica comunità inglese di vegetariani), decisero di formare un coordinamento di consumatori vegetariani che escludessero i latticini dalla loro dieta. Da allora la filosofia vegana ha bandito ogni forma di sfruttamento animale, non solo nell'alimentazione ma anche nell'abbigliamento, nello spettacolo, nell'intrattenimento, nella sperimentazione medica, farmacologica e cosmetica.
In Italia l'associazione AssoVegan, che raggruppa i vegani nostrani, ha redatto un disciplinare che consenta alle aziende di autocertificare i loro prodotti secondo lo standard etico VeganOK e di sfoggiare sulle confezioni il simbolo dell'etichetta etica: due foglie a forma di V racchiuse in un cerchio verde. L'etichettatura opera secondo quanto previsto dalla normativa Europea UNI EN ISO 14021, che è una norma disciplinante l'autodichiarazione ambientale per la fabbricazione di un prodotto, ed i consumatori vegani potranno così avere un elemento in più nella scelta dei beni di consumo affini al loro ideale.