Prossimo sportello: venerdì 12 novembre 2021, dalle ore 15 alle 18. Prenotati allo 039 8943448
mercoledì 25 febbraio 2015
Il vino in etichetta: DOCG e DOC
“il vino è il prodotto della fermentazione alcolica operata dai lieviti presenti sulla buccia dell'acino, è una bevanda antichissima e tra i suoi numerossimi componenti ve ne sono di minori, se assunti in piccole quantità, che svolgono azioni positive sul nostro organismo: stimolano la digestione; la diuresi; abbassano il colesterolo; riducono l'invecchiamento cellulare, l'alcol etilico presente fluidifica il sangue, favorisce la prevenzione di malattie cardiovascolari e può fungere da parziale antidepressivo donando gioia all'organismo […] Nel 2013 (fonte Istat) sono stati prodotti 48 mln di ettolitri di cui il 36% rappresentato da produzioni Doc e Docg, il consumo procapite apparente è stato di 34 litri e le principali regioni produttrici sono risultate il Veneto e l'Emilia Romagna. Le produzioni di Origine Controllata e Garantita sono le denominazioni specifiche utilizzate dall'Italia per indicare le denominazioni di origine protetta (Dop) disciplinate dal Regolamento Europeo 1234/2007 (l'Italia conta ben 523 vini riconosciuti - consulta la E-Bacchus: il database europeo). Le produzioni vitivinicole che vogliano forgiarsi di questo marchio di qualità, devono produrre secondo standard disciplinati dai Consorzi di Tutela volontari a cui il Ministero delle Politiche Agricole riconosce anche poteri di vigilanza, ne sono censiti 92 variamente distribuiti tra le diverse regioni italiane. Per la Lombardia per esempio possiamo citare: il Consorzio Tutela Vini dell'Oltrepò Pavese; quello del Franciacorta; dei Vini di Valtellina e quello del San Colombano al Lambro: l'unico vino Doc di Milano. Tipicamente le bottiglie dei vini tutelati sono riconoscibili dalla presenza delle immancabili “fascette” realizzate dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (contenenti il logo, la denominazione ecc... della docg) e sono distribuite ai consorziati dalle Camere di Commercio o su delega, dai consorzi stessi. L'apposizione della fascetta sulla bottiglia deve essere tale da poterne riscontrare l'avvenuta apertura. Sulle etichette devono inoltre trovare posto l'indicazione dell'imbottigliatore mediante l'utilizzo di espressioni quali: imbottigliato dall'azienda agricola... imbottiggliato all'origine dalla cantina sociale... imbottigliato nella zona di produzione... imbottigliato dal viticoltore... la dicitura integralmente prodotto può essere usata solo se il vino è ottenuto da uve raccolte nei vigneti di pertinenza dell'azienda e vinificate dalla stessa. Perciò occhio all'etichetta e bevete con moderazione, il vino è il gusto dei territori.
mercoledì 18 febbraio 2015
Il prezzo dei carburanti e quello del petrolio: loro variazioni
Nell'ultimo periodo le principali testate giornalistiche economiche riferiscono della favorevole combinazione astrale di tre fattori concomitanti, che potranno rappresentare il volano definitivo per il rilancio dell' economia nel nostro Paese. Mi riferisco al Quantative Easing (l'acquisto di Titoli di Stato) intrapreso dalla Bce (Banca Centrale Europea), alla svalutazione dell'euro ed al calo del prezzo del petrolio. In particolare mi soffermerò su quest'ultimo aspetto e confronterò la variazione del prezzo di acquisto del Brent (è la qualità di petrolio estratta nei giacimenti del Mare del Nord ed il valore di scambio dei contratti per lotti minimi di 1000 barili – 1 barile = 159 litri – negoziati sul Nymex, il mercato regolamentato di riferimento, rappresenta una delle quotazioni del greggio), con i prezzi alla pompa dei carburanti derivati. Consultando il grafico pubblicato nella sezione dedicata del sito de IlSole24Ore, si osserva come il prezzo di questa qualità di greggio: il Brent, abbia registrato una progressiva ed inesorabile diminuzione: si è passati dal suo valore massimo (il dato è riferito all'ultimo anno: 2014) di 110 $/barile raggiunto verso la fine di giugno, a quello minimo di 50 $/b registrato nell'intero mese di gennaio 2015, per poi risalire verso la soglia dei 60 $ superata nell'ultima negoziazione di venerdì. Il confronto che qui vorrei proporvi (miei cari lettori) è tra il prezzo dei carburanti (considererò solo benzina e gasolio) proposto ai consumatori nelle settimane del mese di luglio 2014, quando il prezzo del crude oil superava i 100 $ ed alla pompa la benzina verde veniva venduta ad un prezzo medio nazionale di 1,760 €/litro mentre il gasolio a 1,633 €/litro; con i costi dei carburanti offerti nelle settimane dello scorso mese di gennaio 2015, quando il “barile” veniva scambiato a 50 $ ed i suoi prodotti derivati invece venduti a 1,466 €/l la verde e 1,380 €/l il gasolio. I prezzi alla pompa sono quelli rilevati dall'osservatorio del Ministero dello Sviluppo Economico. Per svolgere alcune considerazioni è necessario premettere che le tariffe del litro di benzina e di gasolio sono formati per 2/3 da imposte (iva + accise) e che il restante terzo si compone del prezzo industriale e del margine lordo a copertura di tutti i costi (trasporto, margine gestore, pubblicità ecc...), perciò a fronte di un dimezzamento del costo industriale (il taglio netto della quotazione del barile) esso non si è tradotto in un analogo e proporzionale effetto sul costo alla pompa. Se ciò invece fosse avvenuto, la verde sarebbe dovuta costare 1,277 €/litro ed il gasolio 1,190 €/litro (secondo un mio semplice e modesto calcolo matematico), perciò gli unici soggetti a beneficiare dei bassi prezzi petroliferi sono in realtà le solite compagnie del settore, che incrementano ulteriormente il loro profitto, mentre ai consumatori lanciano solo le briciole. In chiusura vi segnalo, nel caso ancora non lo conosceste, l'utile strumento del MSE (Ministero Sviluppo Economico) per trovare l'esercente con il miglior prezzo alla pompa, è l'OsservaPrezziCarburanti dove confluiscono settimanalmente i prezzi praticati alla pompa con un dettaglio territoriale comunale.
mercoledì 11 febbraio 2015
Diritti dei passeggeri nel trasporto aereo: il caso New Livingston S.p.a.
l'incidente aereo di Taiwan - febbraio 2015 |
Le (dis)avventure economico/gestionali
delle società operanti nell'attività di trasporto dei passeggeri
(ricorderete certamente il recente caso Go in Sardinia trattato
proprio su questo stesso blog, lì però navigavamo per mare)
ricadono tutte sui consumatori di questi servizi, che sono costretti a far
valere i propri diritti (per fortuna tutelati dai provvidenziali
regolamenti Europei) nelle sedi più opportune. La vicenda che qui vi
voglio raccontare, miei cari lettori, è quella della compagnia aerea
New Livingston S.p.a. con sede operativa in Cardano al Campo (Va)
nell'area aeroportuale di Malpensa. Ho pensato di raccontarvi
brevemente la sua storia e da lì focalizzare poi l'attenzione sui
diritti garantiti nel nostro ruolo di passeggeri “avionici”,
illustrandovi sul finale i contenuti salienti del Regolamento Europeo
261/2004. Iniziamo dunque dalla compagnia: nata sulle ceneri della
Livingston S.p.a (Livingston Energy Flight) già erede della Lauda
Air Italia S.p.a (si la compagnia aerea fondata agli inizi degli anni
novanta proprio dal pilota di Formula1), passata sotto la proprietà
del tour operator Viaggi del Ventaglio nel 2003 (il secondo per
volumi d'affari dopo Alpitour, però aimhè fallito nel 2010). La
New Livingston S.p.a era attiva, prima che l'Enac (l'Ente
Nazionale per l'aviazione Civile) le sospendesse la licenza di volo
(7 ottobre 2014), nei voli charter commissionati tramite accordi
commerciali con i primari operatori turistici attivi nel nostro
Paese: faceva infatti volare i passeggeri verso le più note mete
turistiche del Mar Rosso ed operava, sotto l'incarico della Regione
Sardegna, sul collegamento Alghero-Roma Fiumicino e ritorno.
L'instabilità socio-politica dell'area mediorientale sfociata nella
Primavera Araba, più tutta una serie di altri fattori strettamente
economici legati a crediti insoluti dell'aeroporto di Rimini, hanno
determinato Riccardo Toto (figlio del forse più noto Carlo) a capo
della società, a sospendere l'attività d'impresa dopo quasi 3 anni
di operatività ed ad avviarla lungo l'anticamera del fallimento, con
la presentazione dell'istanza di ammissione al concordato preventivo
presso il Tribunale di Busto Arsizio (Va). Questo ha naturalmente
originato la sospensione di tutti i voli operati con i 3 Airbus della
flotta e causato gli immaginabili danni ai passeggeri rimasti a
terra, che hanno avviato la procedura di rimborso dei bglietti
inutilizzati secondo l'iter indicato dalla compagnia stessa.
Il Regolamento Europeo 261/2004
si applica solo nell'ambito dell'Unione Europea ovvero se la partenza
avviene da qualsiasi aeroporto UE e se la destinazione è sempre
all'interno dell'Unione solo però se la compagnia aerea è basata in
un paese UE o di Islanda, Norvegia o Svizzera.
Gli eventi che possono pregiudicare il volo sono 3: negato imbarco
(overbooking); Cancellazione del volo e Ritardo Prolungato. I rimedi
per il passeggero sono: la riprotezione su volo alternativo o del
bglietto inutilizzato; l'assistenza ed in alcuni casi la
compensazione pecuniaria il cui ammontare varia tra i 250 e i 600 €
in funzione della destinazione del volo: se intracomunitatio o
internazionale e della lunghezza della tratta se tra i 1.500 o 3.500
km (per maggiori dettagli consulta la Carta dei diritti del passeggero). Il reclamo va inoltrato primariamente alla compagnia
aerea (si può utilizzare il modulo predisposto dalla Commissione
Europea) e se non si ricevesse risposta entro 6 settimane si dovrà
interessare della vicenda l'Enac. Non esitare a contattarci per
qualsiasi eventualità.
mercoledì 4 febbraio 2015
Rent to buy: paghi l'affitto e compri casa
Vabbhè il titolo è volutamente accattivante, ma traduce in un
semplice slogan e rende subito l'idea di cosa possa essere questa nuova disciplina per l'acquisto della casa. La locuzione inglese Rent
to buy potrebbe suonare in Italiano Affitto con riscatto, in
“burocratese” invece è stata tradotta (come recita il titolo
dell'articolo 23 del Decreto Legge n.133/2014 detto “Sblocca
Italia”, che disciplina i relativi contratti) in: “Concessione
del godimento di immobili in funzione della successiva alienazione”.
Il meccanismo è piuttosto semplice, tuttavia la sua attuazione
richiede, come avviene per i canonici contratti di compravendita
immobiliare, l'assistenza di un professionista del campo (vedi alla
voce Notaio) per l'indispensabile formazione e trascrizione
dell'atto. Le parti in gioco sono il Concedente (che sarà il futuro
venditore ed attuale proprietario dell'immobile) ed il Conduttore (il
promissario acquirente), che si accordano per la stipula di un
cotratto “misto”: ovvero di un accordo costituito da due sezioni:
l'una che disciplina la conduzione dell'immobile (del tutto
assimilabile ad un comune contratto di locazione): in cui si
pattuiscono per esempio il canone periodico da corrispondere al
concedente in virtù del godimento immediato dell'immobile e la
durata della locazione stessa, che non potrà però superare dieci
anni; e l'altra porzione contrattuale che normerà invece i termini
per l'acquisto (come un vero e proprio contratto preliminare: detto
anche “compromesso”), dove sarà definito il prezzo di
alienazione dell'immobile, scontato della quota parte di canone ad
esso destinato e già corrisposto. L'ammontare dell'affitto sarà
perciò, probabilmente, superiore ai valori di mercato pubblicizzati
nella zona, proprio perché comprenderà anche la rata destinata
alla diminuzione del prezzo d'acquisto dell'appartamento. Per avere
un'idea pratica su come possa essere redatto un tipico contratto Rent
to buy e quali calusole possa
contenere, vi
consiglio la consultazione dell'ipotesi di schema pubblicata dal
Consiglio Nazionale del Notariato (Schema contrattuale pdf) e
l'utile
guida sulle 10 cose da sapere, da cui ho
preso spunto per questo
post. Per ulteriori approfondimenti non esitare a contattarci:
telefona allo 039 8943448 e prenota il tuo appuntamento.
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