venerdì 30 marzo 2018

Assegni non trasferibili e procedura sanzionatoria


L'assegno è un titolo di credito cartaceo in cui il Traente (colui che emette l'assegno) impone al Trattario (la banca o altro istituto obbligato al pagamento con cui intrattiene rapporti commerciali), il pagamento di una somma verso terzi: il beneficiario. La disciplina normativa che regola gli aspetti di emissione e forma dell'assegno bancario, è il Regio Decreto 1736 del 21 dicembre 1933, in cui si prescrivono gli elementi essenziali che dovranno formare il titolo: data; luogo di emissione; firma del traente ecc... Gli assegni bancari (a cui sono equiparati, per tutti gli effetti di legge, gli assegni postali) si dividono in bancari veri e propri (in cui è il correntista che ordina alla propria banca di pagare una certa somma a terzi) e quelli circolari dove invece è la banca che mette a disposizione del beneficiario una certa cifra incassabile al momento di emissione del titolo.
Il Decreto Legislativo 231 del 21 novembre 2007, ha recepito e attuato nel nostro ordinamento Nazionale, le direttive 2005/60 CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento al terrorismo e la direttiva 2006/70 CE che reca le misure di esecuzione. L'articolo 49 in particolare, introduce limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore: esso prevede (al comma 1) che sia vietato il trasferimento di denaro contante, tra soggetti diversi, per un importo pari o superiore a 3.000 euro. Tale limite, per onor di cronaca, ha subito alcune variazioni nel corso del tempo, coincidenti con l'avvicendamento dei governi Nazionali: inizialmente (al varo del Decreto: novembre 2007), la limitazione all'uso del contante era di 5.000 euro (governo Prodi II); con l'avvento del Berlusconi III (giugno 2008), la soglia è stata incrementata a 12.500 euro per poi essere riportata al valore originale verso la fine del 2011; il Decreto Salva Italia del governo Monti l'ha ridotto ulteriormente a 1.000 euro e infine la finanziaria del 2015 (governo Renzi) lo ha innalzato agli attuali 3.000 euro.
Tornando all'esame del provvedimento normativo: art.49 D.L.vo 231/2007, ai commi 4 e seguenti, abbiamo le prescrizioni per l'emissione degli assegni bancari e postali. Innanzitutto i moduli (i blocchetti, i carnet per dirlo alla francese) distribuiti da banche e Poste ai propri clienti, dovranno riportare obbligatoriamente la clausola di non trasferibilità del titolo di credito, inoltre per quelli di importo pari o superiore a 1.000 euro si dovrà indicare esplicitamente il nome del beneficiario (persona fisica o giuridica che sia). Moduli in forma libera (senza clausola) possono essere richiesti alla propria banca, previo pagamento dell'imposta di bollo di 1,50 euro a blocchetto, e che vengano utilizzati solo per lo scambio di somme inferiori a 1.000 euro.
L'ultima premessa necessaria prima di giungere alla conclusione finale, è quella riferita all'aspetto sanzionatorio in caso di trasgressione alle prescrizioni sopra illustrate. L'inosservanza di esse: ovvero il superamento della soglia limite per la circolazione del contante (3.000 euro); l'omessa indicazione della clausola di non trasferibilità per assegni di importo superiore a 1.000 euro o l'assenza del beneficiario, determina l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria variabile tra i 3.000 e 50.000 euro a carico del traente e di colui che incassa il titolo di credito. Anche l'impianto sanzionatorio, per dovere di cronaca, ha subito varie modifiche: originariamente la sanzione era commisurata all'importo della somma scambiata e variava in percentuale tra l'1 e il 40% mentre dal 4 luglio 2017 si applicano i valori fissi suddetti.
Il soggetto che irroga la sanzione è il Ministero dell'economia e delle Finanze e secondo quanto pubblicato in una sua nota stampa, il numero di violazioni accertate (per assegni non conformi agli obblighi normativi) sono, per il periodo 4 luglio 2017 – 4 marzo 2018, 1.692 di cui 107 con oblazioni già pagate. Il procedimento sanzionatorio amministrativo, alla conclusione del quale si determinerà l'importo pecuniario della sanzione, è preceduto dalla cosiddetta estinzione oblativa: ovvero l'estinzione del procedimento avverrà a fronte del pagamento di un'oblazione pecuniaria di ammontare pari a 6.000 euro (l'importo più favorevole tra il doppio del minimo e un terzo del massimo edittali – in questo caso 3.000 e 50.000 euro rispettivamente) entro 60 giorni dalla contestazione.
Nella medesima nota, è sempre il Ministero che informa gli interessati (i sanzionati) che il pagamento dell'oblazione è solo una delle soluzioni possibili, l'altra sarebbe quella di attendere gli esiti del procedimento sanzionatorio all'interno del quale il trasgressore potrà fornire le proprie osservazioni e giustificazioni difensive e laddove ne ricorrano gli estremi (da valutare per ogni caso specifico) ottenere nel migliore dei casi un provvedimento di scioglimento.

mercoledì 7 marzo 2018

Oneri generali del sistema elettrico: riscossione e versamento

Recentemente (nello scorso mese di febbraio), le cronache e gli approfondimenti giornalistici: il dibattito pubblico generale, prima che venisse monopolizzato dalla campagna elettorale delle ultime elezioni politiche (4 marzo 2018), era focalizzato sul falso tema dell'addebito a tutti i clienti finali di energia elettrica (tra cui i consumatori), dei costi delle bollette elettriche degli altri utenti inadempienti e morosi. La confusione generata da una trattazione forse troppo superficiale del problema emerso, merita a questo punto un maggiore approfondimento che tenterò di svolgere in questo articolo.
Iniziamo con la definizione degli oneri di sistema, che rappresentano il 20% circa della tariffa elettrica: ovvero considerando il costo del Kilowattora stabilito dall'Autorità (che dal I gennaio 2018 per effetto della legge di bilancio ha incrementato le sue funzioni di regolazione e vigilanza e ora è denominata ARERA: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente), per il primo trimestre 2018, pari a circa 21 centesimi di euro, 4,2 centesimi (il 20% di 21) per ogni kWh consumato, vengono utilizzati per finanziare gli oneri di sistema, costituiti da: incentivi alle fonti rinnovabili e di cogenerazione; agevolazioni alle imprese energivore; promozione dell'efficienza energetica; spese per la messa in sicurezza delle scorie nucleari; bonus elettrico e tariffe speciali applicate alla società di gestione della Rete ferroviaria italiana.
La bolletta elettrica, nel suo formato 2.0, suddivide la tariffa applicata nelle voci che la compongono: spesa per la materia energia; spesa per trasporto e gestione del contatore; spesa per oneri di sistema e imposte. Gli attori della filiera elettrica: utente; venditore e distributore sono legati reciprocamente da accordi commerciali (contratti), che regolano diritti e doveri tra le parti. In particolare l'utente è legato al venditore energetico da un contratto di fornitura, mentre il venditore si legherà al distributore con un contratto di trasporto, e a quest'ultimo devolverà gli oneri di sistema riscossi in fattura dal cliente finale (un po' come avviene per la riscossione del canone Rai). Il distributore verserà tali proventi alla Cassa per i servizi energetici ambientali (CSEA) che li suddividerà tra le diverse voci, oppure direttamente al Gestore dei Servizi Energetici (GSE) per la sola componente che finanzia gli incentivi alle fonti rinnovabili e di cogenerazione a cui è destinato il 70% degli oneri riscossi. Il tutto regolato dal Codice di rete emanato dall'Autorità.
In questo quadro regolatorio, l'impianto generale è costruito sull'obbligo, di tutti i soggetti della filiera elettrica, di pagare alla propria controparte gli oneri generali, indipendentemente dal loro effettivo incasso, così da mantenere in capo a ciascun attore coinvolto (venditore e distributore) il rischio di morosità della propria controparte. Il Codice di rete ha uniformato i rapporti contrattuali tra venditori e distributori di energia elettrica, introducendo un sistema di garanzie per la fatturazione dei servizi di trasporto inclusi gli oneri di sistema.
Recentemente tale sistema di garanzie (così come denunciato dall'Autorità in una sua nota) è stato scardinato dalle decisioni del giudice amministrativo (Tar Lombardia e Consiglio di Stato), a cui sono ricorsi tre venditori energetici: Gala S.p.a; Green Network S.p.a; Esperia S.p.a e una loro associazione: Aiget; per contestare proprio quella porzione del Codice di rete che disciplina la riscossione degli oneri generali. Le sentenze hanno individuato nel cliente finale l'unico soggetto obbligato a pagare tali oneri e hanno stabilito che l'Autorità non ha titolo per imporre un tale sistema di obblighi in capo ai venditori, che dovrebbe invece derivare da una disposizione legislativa. I venditori di energia elettrica potranno così ora versare ai distributori solo gli oneri effettivamente incassati.
Per evitare un aumento in bolletta della spesa per oneri di sistema, conseguente ad una diminuzione del gettito incassato, l'Autorità è intervenuta con due deliberazioni che istituiscono due meccanismi di rimborso: distributori – venditori e venditori – utenti finali per gli oneri non riscossi, alimentati dal “Conto per la compensazione dei crediti altrimenti non recuperabili connessi agli oneri generali di sistema”, gestito da CSEA e finanziato con i contributi di tutti gli utenti elettrici, che inciderà, secondo i primi calcoli, per 2 euro l'anno sulla spesa elettrica dei consumatori.