Sono disponibili in sede (questo è un velato invito al ritiro: vieni a ritirare la tua copia nel giorno di sportello) le due guide pubblicate nell'ambito del progetto "Consumatori 2.0" Radicamento e Interattività. L'una curata da Confconsumatori e dal titolo: "I diritti dei consumatori online" (anche versioni inglese, francese ed arabo), in cui è possibile approfondire: i nostri diritti di consumatori digitali: quando acquistiamo online; come viene tutelata la nostra Privacy e la sicurezza sul web e quali servizi offre la Pubblica Amministrazione nell'era di internet. L'altra redatta da Unione Nazionale Consumatori sulla Sicurezza Alimentare in cui sono trattati i temi delle contaminazioni alimentari (sia fisiche che chimiche), quali azioni di prevenzione sono attuate da produttori e distributori e quali responsabilità restano in capo al consumatore (per esempio modalità di conservazione e/o cottura) per scongiurare il deterioramento dei cibi; delle patologie connesse all'alimentazione quali: obesità, anoressia, bulimia, ortoressia, drunkoressia e delle allergie ed intolleranze alimentari.
Il progetto è finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi del decreto 21 marzo 2013 e realizzato da cinque associazioni di consumatori: Assoutenti; Codacons; Confconsumatori; Movimento difesa del Cittadino e unione Nazionale Consumatori per approfondire...
Prossimo sportello: venerdì 12 novembre 2021, dalle ore 15 alle 18. Prenotati allo 039 8943448
mercoledì 29 aprile 2015
mercoledì 22 aprile 2015
Mutui e finanziamenti: la sospensione delle rate
Gli strumenti a cui ricorrere per sospendere le rate dei
finanziamenti in atto per cause di sopraggiunte difficoltà economiche,
come la perdita di lavoro o altro, sono essenzialmente due: Il fondo
di solidarietà Mutui prima casa e l'accordo raggiunto lo scorso 31 marzo 2015 tra l'Abi
(l'associazione Bancaria Italiana) e dieci Associazioni dei
Consumatori e detto moratoria famiglie.
Il Fondo solidarietà Mutui Prima Casa è stato istituito con la legge Finanziaria 2008, che al comma 475 dell'articolo 2, ne ha conferito una dotazione di 10 milioni di euro per ciascun anno 2008-2009. L'operatività del fondo si è interrotta nel biennio seguente per poi riprendere con il decreto Salva Italia (2011) che lo ha rifinanziato con altri 10 milioni di euro per ogni anno del 2012 e 2013. Lo strumento consente la sospensione del pagamento delle rate del mutuo per due volte nell'arco dell'intera durata contrattuale e per un periodo complessivo massimo pari a 18 mesi. Il contratto di mutuo così sospeso e le garanzie ad esso collegate, si prorogano per un periodo equivalente a quello della sospensione. Al termine del beneficio, il pagamento delle rate riprenderà secondo i termini e gli importi originariamente statuiti. Per accedere al fondo è necessario però possedere alcuni requisiti previsti dal Decreto Ministeriale n.37 del febbraio 2013 (il Ministero in questione è quello delle Finanze con il suo dipartimento del Tesoro) che ha modificato il precedente del 2010. Innanzitutto il contratto di mutuo da sospendere deve essere quello stipulato per l'acquisto dell'abitazione principale, l'importo non deve superare i 250 mila euro, dev'essere in ammortamento da almeno un anno ed il mutuatario deve possedere un ISEE fino a 30 mila euro. La sofferenza nel rimborso delle rate: ovvero lo stato di morosità nel ritardo dei pagamenti non deve superare i 90 giorni consecutivi e la sospensione è concessa solo se nei tre anni precedenti alla richiesta si è verificato almeno uno dei seguenti eventi spiacevoli : la perdita del lavoro; sopraggiunta invalidità o morte del mutuatario. Tutti i dettagli operativi: come compilare la domanda; quali documenti allegare e come inoltrarla sono ben illustrati sul sito Consap (la concessionaria pubblica affidataria della gestione del fondo) a cui vi rimando per tutti gli approfondimenti del caso.
L'accordo Abi – Associazioni dei Consumatori implementa (anticipandola) la disposizione normativa prevista dal comma 246 della Finanziaria 2015 (Legge di Stabilità) in cui per consentire di allungare il piano di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti per le famiglie e le micro, piccole medie imprese; i Ministeri delle Finanze e dello Sviluppo Economico concordano, con i rappresentanti degli attori economici suddetti, tutte le misure necessarie a permettere la sospensione del pagamento della quota capitale delle rate per gli anni dal 2015 al 2017. L'accordo ricalca nei requisiti quelli previsti dal Fondo di solidarietà per gli spiacevoli eventi: quindi perdita del lavoro; sospensione o riduzione dell'orario (Cassa Integrazione) ed invalidità o morte del debitore. I finanziamenti sospendibili sono quelli rientranti nella fattispecie del Credito al Consumo con durata superiore a 24 mesi e per cui il ritardo del pagamento non superi i 90 giorni. Il meccanismo del provvedimento prevede la sospensione della quota capitale costituente la rata (saranno pagati gli interessi previsti), per una sola volta nell'intera vita contrattuale del finanziamento e per un periodo massimo di 12 mesi da qui al 31 dicembre 2017. La sospensione allungherà la durata del processo di ammortamento. L'operatività pratica è però ancora in definizione: mancano i moduli di presentazione della domanda e l'iter della procedura, che saranno il frutto di un tavolo tecnico istituito nel progetto Trasparenza Semplice, così assicurano i firmatari dell'accordo.
Il Fondo solidarietà Mutui Prima Casa è stato istituito con la legge Finanziaria 2008, che al comma 475 dell'articolo 2, ne ha conferito una dotazione di 10 milioni di euro per ciascun anno 2008-2009. L'operatività del fondo si è interrotta nel biennio seguente per poi riprendere con il decreto Salva Italia (2011) che lo ha rifinanziato con altri 10 milioni di euro per ogni anno del 2012 e 2013. Lo strumento consente la sospensione del pagamento delle rate del mutuo per due volte nell'arco dell'intera durata contrattuale e per un periodo complessivo massimo pari a 18 mesi. Il contratto di mutuo così sospeso e le garanzie ad esso collegate, si prorogano per un periodo equivalente a quello della sospensione. Al termine del beneficio, il pagamento delle rate riprenderà secondo i termini e gli importi originariamente statuiti. Per accedere al fondo è necessario però possedere alcuni requisiti previsti dal Decreto Ministeriale n.37 del febbraio 2013 (il Ministero in questione è quello delle Finanze con il suo dipartimento del Tesoro) che ha modificato il precedente del 2010. Innanzitutto il contratto di mutuo da sospendere deve essere quello stipulato per l'acquisto dell'abitazione principale, l'importo non deve superare i 250 mila euro, dev'essere in ammortamento da almeno un anno ed il mutuatario deve possedere un ISEE fino a 30 mila euro. La sofferenza nel rimborso delle rate: ovvero lo stato di morosità nel ritardo dei pagamenti non deve superare i 90 giorni consecutivi e la sospensione è concessa solo se nei tre anni precedenti alla richiesta si è verificato almeno uno dei seguenti eventi spiacevoli : la perdita del lavoro; sopraggiunta invalidità o morte del mutuatario. Tutti i dettagli operativi: come compilare la domanda; quali documenti allegare e come inoltrarla sono ben illustrati sul sito Consap (la concessionaria pubblica affidataria della gestione del fondo) a cui vi rimando per tutti gli approfondimenti del caso.
L'accordo Abi – Associazioni dei Consumatori implementa (anticipandola) la disposizione normativa prevista dal comma 246 della Finanziaria 2015 (Legge di Stabilità) in cui per consentire di allungare il piano di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti per le famiglie e le micro, piccole medie imprese; i Ministeri delle Finanze e dello Sviluppo Economico concordano, con i rappresentanti degli attori economici suddetti, tutte le misure necessarie a permettere la sospensione del pagamento della quota capitale delle rate per gli anni dal 2015 al 2017. L'accordo ricalca nei requisiti quelli previsti dal Fondo di solidarietà per gli spiacevoli eventi: quindi perdita del lavoro; sospensione o riduzione dell'orario (Cassa Integrazione) ed invalidità o morte del debitore. I finanziamenti sospendibili sono quelli rientranti nella fattispecie del Credito al Consumo con durata superiore a 24 mesi e per cui il ritardo del pagamento non superi i 90 giorni. Il meccanismo del provvedimento prevede la sospensione della quota capitale costituente la rata (saranno pagati gli interessi previsti), per una sola volta nell'intera vita contrattuale del finanziamento e per un periodo massimo di 12 mesi da qui al 31 dicembre 2017. La sospensione allungherà la durata del processo di ammortamento. L'operatività pratica è però ancora in definizione: mancano i moduli di presentazione della domanda e l'iter della procedura, che saranno il frutto di un tavolo tecnico istituito nel progetto Trasparenza Semplice, così assicurano i firmatari dell'accordo.
mercoledì 15 aprile 2015
Automobile: tra sicurezza ed inquinamento
Nella consueta rubrica mensile dedicata ai trasporti, questa volta
parleremo della circolazione su strada con l'automobile e di come
l'immarcescibile Unione Europea abbia armonizzato in tutti e 28 i
paesi aderenti, le caratteristiche tecniche che i veicoli a motore
devono possedere per essere omologati ed immatricolati nel
continente. La strategia normativa punta a coniugare lo sviluppo
sostenibile dell'industria automobilistica (che contribuisce per il
3% al Pil Europeo e rappresenta un settore chiave dell'intera
economia) con la costante esigenza di progresso in materia di
sicurezza e tutela dell'ambiente. Il Regolamento Europeo 661/2009
disciplina la sicurezza generale dei veicoli a motore e prevede, in
sintesi, che i veicoli di categoria M (quelli dedicati al trasporto
di passeggeri, nella cui classe 1 rientra l'automobile – M1) siano
dotati di un sistema elettronico di controllo della stabilità, di
indicatori di cambio di marcia e di un sistema di controllo della
pressione degli pneumatici. Pneumatici che devono soddisfare
specifici requisiti relativamente all'aderenza sul bagnato, alla
resistenza ed alla rumorosità durante il rotolamento. La sicurezza
dei passeggeri è garantita da norme disciplinanti i componenti e le
entità tecniche dei veicoli come le citure di sicurezza ed i sistemi
di ritenuta per i bambini. Sul fronte ambientale la riduzione delle
emissioni inquinanti dei veicoli leggeri: quali gli ossidi di azoto
gli idrocarburi incombusti, il particolato ed il monossido di
carbonio, è normata dal regolamento (CE) 715/2007 che fissa i limiti
di emissione per la norma Euro 5 ed Euro 6 degli inquinanti detti, in
particolare prevede per i motori a benzina il limite di 1000 mg/km
per il CO e di 60 mg/km per gli NOx ecc...La norma Euro 5 era
applicabile dal I settembre 2009 per le nuove omologazioni e dal I
gennaio 2011 per l'immatricolazione e la vendita, mentre la Euro 6
dal I settembre 2014 e dal I settembre 2015 per la vendita. Dopo tale
data infatti i nuovi veicoli immatricolati e venduti dovranno
contenere le emissioni nocive entro i limiti previsti dalla Euro 6.
Per avere un'idea di quale sia la consistenza e la qualità
(l'anzianità dall'anno di prima immatricolazione), del parco
autovetture immatricolate in Italia, si può consultare la sezione
dedicata agli studi e ricerche del sito Aci ed allora emerge che solo
nella nostra provincia (quella di Monza e Brianza) al 31 dicembre
2014 erano censite 523.673 auto su 37.080.753 totali circolanti in
Italia. In relazione alla fasce di azianità (qui il dato è riferito
al 31 dicembre 2011) ed è Regionale, delle 5.875.403 automobili
Lombarde, 439.870 (il 7,5% del totale) aveva più di vent'anni mentre
quelle nuove (per allora: era la fine del 2011 ndr)
erano 344.860 (il 5,9%), assestando un valore medio di circa 8 anni.
Ovvero
il parco auto circolante in Lombardia è
mediamente conforme alla
direttiva Euro 4 (il riferimento è circoscritto alle sole
autovetture). L'argomento è ampio: entrerebbero in gioco i dati
sull'incedentalità, sulla sicurezza delle strade e sulla disciplina
degli automobilisti. Se è
la tecnica a
rendere
sicuri i veicoli, purtroppo la loro
pericolosità è ancora enormemente influenzata
dai comportamenti umani: da
quell'umanità che poggia le mani sul volante.
mercoledì 8 aprile 2015
Tariffe energetiche in calo anche nel II trimestre, breve guida su come orientarsi nella scelta del venditore energetico nel mercato libero
L'appuntamento trimestrale fisso sarà questo: l'aggiornamento
periodico delle tariffe energetiche: il costo di elettricità e gas,
fissato ogni tre mesi dall'Autorità per l'energia elettrica il gas
ed il sistema idrico (AEEGSI), applicato ai clienti del mercato
tutelato. Anche in questo secondo trimestre: dal I aprile al 30
giugno 2015 (così come nel primo), assisteremo ad una diminuzione
dei costi energetici. Stimata in un risparmio complessivo di 75 euro,
spalmati sull'intero anno scorrevole (dal I luglio 2014 al 30 giugno
2015). Registreremo un calo dell'1,1% della tariffa elettrica, che
costerà 0,18516 €/Kwh per l'intero trimestre, determinando così
una spesa media per il cliente domestico tipo (potenza impegnata di 3
Kw e consumo annuo di 2.700 Kwh) pari a 510 €, con un risparmio di
circa 6 €. Più consistente sarà invece la diminuzione del costo
del gas, che scenderà del 4% attestandosi sul prezzo di 0,7846 €/m3
determinando una spesa media (il riferimento è sempre al cliente
tipo che consuma 1.400 m3/anno) di 1.135 € con un
risparmio di 70 € sull'anno scorrevole precedente.
Queste tariffe rappresentano inoltre i termini di paragone a cui devono riferirsi i venditori di energia del mercato libero quando propongono le proprie offerte. Tra le informazioni precontrattuali da fornire al nuovo potenziale cliente c'è la scheda di confrontabilità: un'informativa fondamentale indispensabile alla sintetica valutazione, da parte del consumatore, della convenienza economica dell'offerta proposta. Qui sottoforma di tabella possiamo confrontare la spesa annua, stimata per le diverse fasce di consumo, nel segmento di mercato tutelato (le tariffe sono quelle stabilite dall'Autorità) con quella del mercato libero definita dall'offerta considerata. Le tipologie di offerte proposte dagli operatori, si possono raggruppare in due macro categorie: quelle con lo sconto applicato alle condizioni economiche dell'Autorità e quelle a prezzo fisso e costante per l'intera durata contrattuale (generalmente variabile tra uno o due anni). Nell'elettricità, la scelta può essere infine guidata dalle abitudini di consumo, che può far propendere per una scelta di tariffazione bi- o mono- oraria.
Dal I gennaio 2018, secondo le intenzioni Governative espresse nel Disegno di Legge Concorrenza (quello che ha fatto insorgere tassisti, notai e farmacisti), il mercato energetico sarà completamente liberalizzato, con buona pace delle tutele dei consumatori, che saranno messe a dura prova dall'adozione delle consuete pratiche commerciali scorrette (vedi alla voce cartelli tariffari, contratti non richiesti e bollette pazze) attuabili dai venditori più spregiudicati. Il dibattito è aperto. Contattaci per il tuo check-up energetico.
Queste tariffe rappresentano inoltre i termini di paragone a cui devono riferirsi i venditori di energia del mercato libero quando propongono le proprie offerte. Tra le informazioni precontrattuali da fornire al nuovo potenziale cliente c'è la scheda di confrontabilità: un'informativa fondamentale indispensabile alla sintetica valutazione, da parte del consumatore, della convenienza economica dell'offerta proposta. Qui sottoforma di tabella possiamo confrontare la spesa annua, stimata per le diverse fasce di consumo, nel segmento di mercato tutelato (le tariffe sono quelle stabilite dall'Autorità) con quella del mercato libero definita dall'offerta considerata. Le tipologie di offerte proposte dagli operatori, si possono raggruppare in due macro categorie: quelle con lo sconto applicato alle condizioni economiche dell'Autorità e quelle a prezzo fisso e costante per l'intera durata contrattuale (generalmente variabile tra uno o due anni). Nell'elettricità, la scelta può essere infine guidata dalle abitudini di consumo, che può far propendere per una scelta di tariffazione bi- o mono- oraria.
Dal I gennaio 2018, secondo le intenzioni Governative espresse nel Disegno di Legge Concorrenza (quello che ha fatto insorgere tassisti, notai e farmacisti), il mercato energetico sarà completamente liberalizzato, con buona pace delle tutele dei consumatori, che saranno messe a dura prova dall'adozione delle consuete pratiche commerciali scorrette (vedi alla voce cartelli tariffari, contratti non richiesti e bollette pazze) attuabili dai venditori più spregiudicati. Il dibattito è aperto. Contattaci per il tuo check-up energetico.
Iscriviti a:
Post (Atom)