Premessa breve
In questo articolo ci spogliamo dei
panni di consumatori e vestiamo quelli dei cittadini contribuenti,
provando a gettare un lampo di luce sull'oscuro (?) mondo dei tributi
comunali introdotti lo scorso anno dal famoso decreto legge Salva
Italia. I riferimenti normativi (per chi volesse approfondire), sono
il D.Lgs 23 del 14 marzo 2011 (artt.8-9): disposizioni in materia di
Federalismo Fiscale Municipale ed il D.L. 201 del 6 dicembre 2011
(artt.13-14) convertito con modificazioni nella Legge 214/2011:
disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento
dei conti pubblici (Salva Italia).
L'Imu: l'imposta municipale propria
In principio fu l'articolo 8 del
D.Lgs 23/2011 che introdusse l'imposta in questione. In particolare
essa sarebbe stata istituita per l'anno 2014 (anticipata come vedremo
dal primo provvedimento Monti), applicata su tutti gli immobili ad
eccezione dell'abitazione principale, nella misura dello 0,76% sulla
base imponibile rappresentata dal cosiddetto valore catastale
rivalutato dell'immobile e ridotta alla metà per i beni locati.
Nell'articolo 9 del medesimo atto normativo, si definiscono i criteri
di applicazione dell'imposta (che rimangono ancora validi) e le scadenze temporali per il suo
pagamento. L' ammontare è conteggiato sull'anno solare e le scadenze
sono due: il 16 giugno ed il 16 dicembre. È infine consentito il
pagamento in unica soluzione alla scadenza della prima rata.
Le modifiche del Salva Italia.
La prima sostanziale variazione consiste nell'anticipazione della sua
istituzione, che viene introdotta, in via sperimentale, dal 2012 fino
al 2014, per poi entrare a regime nel 2015.
In questa nuova versione,
l'Imu, grava anche sull'abitazione principale e pertinenze, inoltre
la sua base imponibile viene ulteriormente aumentata. Moltiplicatori
di valore diverso per le varie classi catastali, applicati al
sopraddetto valore catastale rivalutato previsto dall'art.5
D.Lgs.504/1992, ne fanno lievitare il valore. L'ammontare
dell'aliquota rimane invariata (0,76% con facoltà per i Consigli
Comunali di aumentarla o diminuirla di 0,3 punti con apposito
regolamento), mentre si riduce a 0,4% per l'abitazione principale
(variabile anch'essa dai Comuni per 0,2 punti). Infine sull'ammontare
dell'imposta risultante è prevista la detrazione di 200 euro
elevabile anch'essa dagli enti locali.
Questo tributo sarà istituito in tutti
i comuni del territorio Nazionale dal I gennaio 2013 e coprirà i
costi di gestione e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati
svolto in regime di privativa dai comuni, nonché quelli relativi ai
costi dei servizi indivisibili. I soggetti obbligati al pagamento
della tassa sono i proprietari di locali o aree scoperte suscettibili
di produrre rifiuti. L'ammontare del tributo si comporrà di una
tariffa determinata con regolamento (D.P.R.) di proposta ministeriale
a copertura dei costi di gestione dei rifiuti e di una componente
pari a 0,30 euro (aumentabile fino a 0,40 dal Consiglio Comunale) per
unità di superficie dell'area scoperta od immobile produttrice di
rifiuti. La deliberazione comunale della tariffa dovrà avvenire
entro i termini per l'approvazione del bilancio previsionale
dell'ente, ovvero entro il 31 dicembre. Le diverse e peculiari
specificità saranno demandate ai regolamenti Comunali redatti nel
rispetto delle linee guida dettate dalla norma Nazionale.
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