mercoledì 6 febbraio 2019

Conti e depositi “dormienti”, scadenza dei termini


Il 7 agosto 2018, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha diramato un comunicato stampa, per ricordare agli aventi diritto, che nel mese di novembre seguente (2018), sarebbero iniziati a scadere i termini per l'esigibilità delle somme dei conti “dormienti” affluiti nell'apposito fondo dal mese di novembre 2008.
Il Fondo Rapporto Dormienti è stato istituito con la legge Finanziaria del 2006 (L.266/2005 - articolo 1 commi 343 e seguenti), con lo scopo di indennizzare i risparmiatori rimasti vittime di frodi finanziarie ed è alimentato: dalle somme giacenti sui conti e sui rapporti bancari dormienti (ovvero quelli che non registrano movimentazioni da almeno 10 anni); dagli assegni circolari non riscossi entro la scadenza del relativo diritto; dagli importi dovuti ai beneficiari di assicurazioni sulla vita non reclamati entro il termine di prescrizione del relativo diritto e dagli importi dovuti ai beneficiari di buoni fruttiferi postali non riscossi entro il termine di prescrizione decennale previsto.
La gestione di questo fondo è stata affidata dal Ministero alla Consap, sul cui sito web è possibile consultare l'elenco dei rapporti confluiti nel fondo e avanzare la richiesta di rimborso. Possono chiedere la restituzione delle somme affluite al fondo, i titolari o gli aventi causa (es. eredi) di rapporti dormienti: depositi di somme di danaro e depositi di strumenti finanziari, entro il termine di prescrizione decennale decorrente dalla data di conferimento al Fondo Rapporti Dormienti. Mentre gli importi dei buoni fruttiferi postali non riscossi entro il termine di prescrizione decennale e gli importi derivanti da un'assicurazione sulla vita non riscossi e affluiti nel fondo non saranno più rimborsabili.
Gli intermediari (Banche, Poste ecc...), presso cui sono aperti i rapporti di deposito somme (conti correnti) e/o deposito strumenti finanziari (conto titoli), hanno l'obbligo, al verificarsi dell'inattività decennale di tale rapporto, di invitare il titolare a movimentare le somme o gli strumenti finanziari giacenti sui conti dormienti, entro 180 giorni dalla data di ricezione della raccomandata con cui lo informano che il rapporto contrattuale è divenuto dormiente. Decorso tale termine la somma (che dovrà superare i cento euro) potrà alimentare il fondo gestito da Consap.
L'ammontare del fondo al 31 dicembre 2017 era di 1,574 miliardi, da cui si dovranno detrarre le somme rimborsate, che dal 2008 ad oggi sono state nell'ordine del 10% del totale affluito (223 milioni sui circa 2 mld affluiti), proventi che alimenteranno il bilancio dello stato e che rappresenteranno un tesoretto prezioso per le dispendiose iniziative governative.