Iniziamo dalla definizione empirica di Conto Corrente: è uno
strumento di gestione del nostro denaro: attraverso esso possiamo
accreditare lo stipendio; pagare le utenze; addebitare la rata del
mutuo; ricaricare il telefono; eseguire pagamenti; disporre bonifici
ecc... Secondo il Codice Civile (mi perdoneranno i giuristi per
l'estrema semplificazione) è un vero e proprio contratto
disciplinante i servizi finanziari. Esistono 3 macro tipologie. Conti
Correnti Ordinari: ai costi
fissi di tenuta del rapporto bancario, si aggiungono quelli relativi
ad ogni operazione effettuata. Conti Correnti a Pacchetto:
si paga un canone annuale che consente di svolgere un certo numero di
attività. Conto Corrente di Base: rientra
nel genere di quelli a pacchetto però le condizioni e le
caratteristiche sono normate da un'apposita convenzione stipulata tra
il Ministero dell'Economia, la Banca d'Italia e l'Abi (l'associazione
delle banche Italiane), operativa da giugno 2012 come previsto
dall'articolo 12 del D.L.201/2011: contenente misure di contrasto
all'uso del contante. Gli elementi da considerare nella scelta del
Conto Corrente sono: quali e quante operazioni si svolgono e canale
scelto per disporle: sportello e/o internet. Fatta questa breve
introduzione siete pronti, cari consumatori, a cimentarvi con l'utile
strumento fornito dal consorzio PattiChiari e scegliere il conto
migliore per le Vostre esigenze. Ah! Dimenticavo: il confronto è
semplificato dall'indicazione dell'Indice Sintetico di Costo (l'ISC),
definito secondo specifici parametri regolati dalla Banca d'Italia.
In ultimo ci sarà poi da sommare la sofferta imposta di Bollo pari a
34,20 euro, da cui saranno però esonerati i correntisti basici con
un Isee sotto i 7.500 euro. Per consigli, valutazioni personalizzate,
dubbi, perplessità o altro, non esitate: contattateci.
Prossimo sportello: venerdì 12 novembre 2021, dalle ore 15 alle 18. Prenotati allo 039 8943448
mercoledì 27 marzo 2013
mercoledì 20 marzo 2013
Garanzie Post-Vendita (mini guida)
Quest’articolo
prende spunto dalla campagna informativa “Guarda che Ti riguarda” sponsorizzata dal Ministero dello Sviluppo
Economico nell’ambito dei progetti finanziati per informare i consumatori ed
ideata ed elaborata da 5 associazioni, tra cui la nostra. Esamineremo i diritti
del consumatore e gli obblighi del venditore nel caso di compravendita di un
bene mobile (sono infatti esclusi dalla disciplina i beni immobili, l’energia
elettrica, l’acqua ed il gas quando non sono confezionati per la vendita in un
volume delimitato o in quantità determinata ed infine i beni oggetto di vendita
forzata) che presenti difetti di conformità. La disciplina normativa di riferimento. Fino al 2002 (prima dell’emanazione
della direttiva 1999/44/CE confluita nel
Codice del Consumo D.L.vo 206/2005) la garanzia che il bene fosse venduto
esente da vizi, era ed è (ancora per molte fattispecie) normata dagli articoli
1490 e seguenti del Codice Civile, in cui il venditore garantisce per 1 anno
che il bene venduto sia esente da vizi e che l’acquirente debba denunciare il
vizio entro 8 giorni dalla sua scoperta. La norma speciale, introdotta con il
recepimento nel nostro ordinamento della Direttiva di cui sopra (art.128 e
seguenti Codice Consumo), introduce maggiori tutele per il consumatore,
definito come la persona fisica che agisce economicamente al di fuori dell’attività imprenditoriale, commerciale,
artigianale o professionale eventualmente svolta e prevede l’estensione della
durata a 2 anni e a 2 mesi il termine
per denunciare il difetto. Quest’ultima disciplina (quella del Codice del
Consumo) oltre alla figura del consumatore si applica solo se il venditore
svolge quest’attività in forma professionale, per esempio nel caso di
compravendita di un’auto, che avvenga tra privati, si applicherà
la legge prevista dal Codice Civile. Il difetto
di conformità. Nel Codice del Consumo viene introdotto il concetto di
conformità del bene che deve essere non solo esente da vizi ma anche conforme
al contratto di vendita, perciò: il bene deve possedere le qualità o le
prestazioni abituali di prodotti dello stesso tipo; rispondere alle
caratteristiche dichiarate in etichetta o nella pubblicità; idoneo all’uso
voluto dal consumatore (uso specificato dal venditore al momento dell’acquisto)
e l’installazione dev’essere perfetta. I
rimedi. Quando il bene acquistato presenta un difetto di conformità, il
venditore è obbligato a sanarlo ed i diritti che il consumatore può richiedere
sono la riparazione o la sua sostituzione (senza spese ed entro un congruo
termine) oppure la riduzione del prezzo o la risoluzione contrattuale nel caso
i rimedi primari non siano esperibili. Per maggiori approfondimenti vi rimando
all’opuscolo informativo disponibile qui in sede e non esitate a contattarci
per ogni eventualità.
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