La cosiddetta Legge
Bersani (la 40 del 2007), conversione del Decreto Legge 7/2007,
conteneva e contiene due serie di misure urgenti: una per la tutela
dei consumatori e l'altra per lo sviluppo imprenditoriale e la
promozione della concorrenza. Non vi nascondo che riproporre una
breve e sommaria analisi dei succitati provvedimenti (quelli a favore
dei consumatori naturalmente), nel conteso clima elettorale di queste
ultime settimane precedenti il voto, possa sembrare un endorsement
(come dicono gli Inglesi), ossia
un'adesione alle proposte politiche dell'ex ministro, ora
candidato Premier, presentate nel proprio programma elettorale,
chissà forse lo è. Bando alle ciance ed alle inutili precisazioni
ed introduzioni! Entriamo nel nocciolo del provvedimento: l'art.1
richiamato nel titolo. La norma introduce anche importanti misure e
strumenti come: la portabilità del mutuo (la surrogazione);
la concorrenza nel mercato assicurativo e maggiore trasparenza nelle
tariffe aeree. Questi argomenti potranno essere oggetto di successivi
approfondimenti (perciò cari lettori restate collegati). Ancora
preamboli? No, finalmente eccoci: i contratti stipulati con operatori
di telefonia […] devono prevedere la facoltà del contraente di
recedere o di trasferire le utenze presso altro operatore senza
vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza spese non
giustificate dai costi dell'operatore, infine il preavviso (per la
risoluzione contrattuale) non può superare i trenta giorni. Chiaro?
Prima di ciò gli operatori di telefonia chiedevano penali per
l'estinzione anticipata del contratto, ora li chiamano costi per la
disattivazione del servizio (si in effetti la solfa è sempre quella).
Pertanto quando si decide di risolvere un contratto con un operatore
di comunicazioni elettroniche, si deve mettere in conto il pagamento
del contributo, che per inciso varia nell'ammontare tra i diversi
soggetti. Forse le intenzioni della norma non saranno proprio state
queste ed immagino che l'Autorità di vigilanza possa fare luce
sull'oscuro fenomeno dei costi di disattivazione che dovrebbero
essere documentati dagli Operatori, chiedendogli maggiore
trasparenza..
Prossimo sportello: venerdì 12 novembre 2021, dalle ore 15 alle 18. Prenotati allo 039 8943448
mercoledì 13 febbraio 2013
mercoledì 6 febbraio 2013
Prodotti tipici: DOP; IGP e STG, un argine alla contraffazione alimentare
Denominazione di Origine Protetta: le fasi di lavorazione del prodotto sono realizzate tutte nell'area geografica protetta e seguono i dettami del disciplinare tipo tutelato e controllato da un consorzio di tutela che riunisce i produttori;
Indicazione Geografica Protetta: almeno una fase della produzione avviene nella zona tutelata;
Specialità Tradizionale Garantita: l'alimento viene prodotto con metodi tradizionali da almeno 25 anni.
Il riconoscimento dei marchi di origine si ottiene seguendo l'iter previsto dal Regolamento Europeo ed il nostro Paese è il primo nella classifica per numero di prodotti tutelati: ne conta ben 246. In regione Lombardia se ne annoverano 26, di cui 17 Dop e 9 Igp: dai formaggi (il gorgonzola, il taleggio, il grana padano ed il parmigiano reggiano) ai salumi (la coppa di Parma, il salame Brianza, quello di Varzi ecc....) passando per gli olii e la frutta (la mela di Valtellina e la pera Mantovana).
Un semplice sguardo alla ricerca dei tre simboli raffigurati sui prodotti che preferiamo quando facciamo la spesa, può salvarci da spiacevoli mal di pancia.
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