Premessa breve
In questo articolo ci spogliamo dei
panni di consumatori e vestiamo quelli dei cittadini contribuenti,
provando a gettare un lampo di luce sull'oscuro (?) mondo dei tributi
comunali introdotti lo scorso anno dal famoso decreto legge Salva
Italia. I riferimenti normativi (per chi volesse approfondire), sono
il D.Lgs 23 del 14 marzo 2011 (artt.8-9): disposizioni in materia di
Federalismo Fiscale Municipale ed il D.L. 201 del 6 dicembre 2011
(artt.13-14) convertito con modificazioni nella Legge 214/2011:
disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento
dei conti pubblici (Salva Italia).
L'Imu: l'imposta municipale propria
In principio fu l'articolo 8 del
D.Lgs 23/2011 che introdusse l'imposta in questione. In particolare
essa sarebbe stata istituita per l'anno 2014 (anticipata come vedremo
dal primo provvedimento Monti), applicata su tutti gli immobili ad
eccezione dell'abitazione principale, nella misura dello 0,76% sulla
base imponibile rappresentata dal cosiddetto valore catastale
rivalutato dell'immobile e ridotta alla metà per i beni locati.
Nell'articolo 9 del medesimo atto normativo, si definiscono i criteri
di applicazione dell'imposta (che rimangono ancora validi) e le scadenze temporali per il suo
pagamento. L' ammontare è conteggiato sull'anno solare e le scadenze
sono due: il 16 giugno ed il 16 dicembre. È infine consentito il
pagamento in unica soluzione alla scadenza della prima rata.
Le modifiche del Salva Italia.
La prima sostanziale variazione consiste nell'anticipazione della sua
istituzione, che viene introdotta, in via sperimentale, dal 2012 fino
al 2014, per poi entrare a regime nel 2015.