Prossimo sportello: venerdì 12 novembre 2021, dalle ore 15 alle 18. Prenotati allo 039 8943448
mercoledì 28 gennaio 2015
L'etichettatura dei prodotti alimentari e l'Autorità Europea per la sicurezza alimentare (EFSA)
Dal 13 dicembre 2014 è entrato in vigore il regolamento Europeo n.1169 emanato il 25 ottobre 2011 dal Parlamento e dal Consiglio Europei per disciplinare le informazioni che devono contenere le etichette dei prodotti alimentari. La finalità di questa disciplina è duplice: da un lato quella di armonizzare la legislazione della materia in tutti i paesi dell'Unione e consentire così la libera circolazione delle merci all'interno del mercato comune, dall'altra dotare i consumatori europei degli strumenti indispensabili ad una consapevole ed accorta scelta alimentare e di riflesso sanitaria se si considera il fondamentale ruolo giocato dall'alimentazione nel comune stile di vita (si pensi ad esempio al problema dell'obesità ed a quello delle allergie). Le informazioni obbligatorie, che le etichette impresse sugli alimenti preconfezionati devono contenere, sono elencate nell'articolo 9 del regolamento, eccole in dettaglio: devono essere esplicitate: la denominazione dell'alimento; l'elenco degli ingredienti; la quantità netta dell'alimento; il termine minimo di conservazione o la data di scadenza; le condizioni particolari di conservzione e/o d'impiego; le istruzioni per l'uso nel caso in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell'alimento; il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare che commercializza il prodotto ed infine il paese di origine o luogo di provenienza, che deve essere indicato per le carni bovine, il latte e quando il consumatore possa essere indotto in errore sulla reale provenienza dell'alimento (come nei casi di italian sounding ndr). La dichiarazione nutrizionale, normata dalla sezione terza del regolamento, dovrà essere introdotta sull'etichetta obbligatoriamente dal 13 dicembre 2016, fino ad allora la sua introduzione avverrà solo su base volontaria. L'articolo 5 del regolamento Europeo prevede la consultazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare nel caso in cui l'Unione voglia adottare qualunque misura in ambito di etichette alimentari che possa avere un impatto sulla salute pubblica. L'Autorità è un'agenzia dell'Unione Europea con sede a Parma in via Carlo Magno 1A e svolge valutazioni scientifiche su tutti i rischi associati alla catena alimentare per guidare le politiche delle istituzioni decisionali europee e garantire la sicurezza alimentare dei consumatori. Dai un'occhiata al sito, molto interessante ;) EFSA (European Food SafetyAuthority): la scienza a tutela dei consumatori.
mercoledì 21 gennaio 2015
Il rischio dei Buoni Fruttiferi Postali
I buoni fruttiferi postali sono strumenti finanziari emessi dalla Cassa Depositi e Prestiti (la società per azioni a controllo pubblico: l'80% del capitale è in mano al Ministero dell'Economia e delle Finanze), che insieme ai libretti postali costituiscono il cosiddetto risparmio postale, e sono collocati attraverso i 14 mila Uffici postali diffusi su tutto il territorio Nazionale. I buoni fruttiferi vennero istituiti il 26 dicembre 1924 con il Regio Decreto Legge n.2106 e furono emessi dal I marzo 1926 nei tagli da 100, 500 e 1000 lire. Il saggio d'interesse corrisposto sui Buoni Fruttiferi Postali ha subito nel corso degli anni numerose variazioni collegate ai diversi indirizzi di politica economica seguiti dai Governi, e le diverse emissioni sono contraddistinte da lettere diverse. Tra le varie tipologie attualmente sottoscrivibili focalizzeremo l'attenzione su quelli Ordinari, che sono recentemente balzati all'onore delle cronache per la decurtazione degli interessi maturati e liquidati. Questo tipo di buoni ha iniziato il suo corso nel 1927 e fino al 27 dicembre 2000 erano titoli senza cedola con tassi di interesse crescente a capitalizzazione composta annuale fino al 20 esimo anno e poi semplice per i successivi 10 anni. Dal 28 dicembre 2000 con l'emissione della serie A1 la durata è stata fissata in vent'anni e si trovano ora solo in forma dematerializzata. Il caso è emerso dalla richiesta di liquidazione, avanzata dai risparmiatori detenenti questi titoli sottoscritti alla metà degli anni '80 attualmente in scadenza trentennale (per esempio i buoni della serie O emessi dal I settembre 1981 al 30 giugno 1984, o quelli della serie P emessi dal I luglio 1984 al 30 giugno del 1986) all'Ufficio postale di competenza, che si sono visti liquidare somme inferiori a quelle promesse e stampate sul retro del titolo stesso posseduto ancora in forma cartacea. La deludente sorpresa è l'effetto del Decreto Ministeriale del 13 giugno 1986 che in occasione dell'emissione della nuova serie Q ha esteso i rendimenti dei nuovi montanti maturati fino al I gennaio 1987 a tutte le serie di buoni emesse in precedenza, equiparando così i rendimenti delle serie precedenti (la O e la P per esempio) a quelli della serie Q. Il tasso nominale annuo lordo è diminuito fino a 4 punti percentuali, per i periodi di detenzione superiori al 15esimo anno, passando dal 16% della serie O al 12 della Q, generando le inattese perdite (vedi tabella). Le decisioni dei collegi dell'Arbitro Bancario Finanziario (l'istituto della Banca d'Italia che risolve stragiudizialmente le controversie bancario-finanziarie) sono contrastanti: a volte accolgono i ricorsi dei risparmiatori altre volte li rigettano. Mentre sul fronte giudiziario sembra molto attiva e determinata l'avvocato Marta Buffoni che ha promosso una serie di cause davanti al Tribunale di Novara ottenendo dal Giudice, in via preliminare, la liquidazione ai risparmiatori che assiste degli interessi promessi sul retro del titolo cartaceo, bisogna però adesso aspettare le sentenze per capire quale sarà l'orientamento della Giurisprudenza dice l'avvocato. Non esitare a contattarci per ulteriori informazioni.
mercoledì 14 gennaio 2015
Diritti dei passeggeri nel trasporto marittimo: il caso GO in Sardinia
L'estate appena trascorsa (quella del 2014 ndr) è stata
funestata da un importante evento nell'ambito del trasporto
marittimo, che ha coinvolto loro malgrado numerosi turisti
consumatori nella loro veste di viaggiatori/passeggeri, essi sono
stati sottoposti ad un carico di stress del tutto inaspettato ed
imprevisto, proprio in quel periodo dell'anno dedicato alle vacanze
ed al relax e sono inoltre rimasti vittime di rilevanti perdite
economiche. Il caso GO in Sardinia ha
interessato più di 20 mila passeggeri che dalla mattina del 29
agosto si sono trovati senza nave di ritorno nel porto di Olbia. La
compagnia di navigazione, nata da un consorzio di imprenditori
turistici ed alberghieri dell'isola per contrastare il caro traghetti
e favorire lo sbarco dei turisti nella regione, operava nella tratta
Olbia – Livorno grazie ad un accordo di noleggio per un traghetto
auto-passeggeri fornito dell'armatore Greco Anek. Seguenti
inadempienze intercorse tra i due operatori ( i greci lamentavano la
mancata corresponsione delle somme pattuite) attualmente oggetto di
un arbitrato internazionale trattato a Londra, determinava
l'interruzione del servizio e costringeva i malcapitati passeggeri a
ri-proteggersi su altri imbarchi, spesso con destinazione diversa da
quella del porto Toscano, anticipando anche i costi della tratta già
pagata a Go in Sardinia. Il regolamento Europeo 1177/2010
disciplina i diritti dei
passeggeri che viaggiano per mare e per vie navigabili interne i cui
porti d'imbarco e sbarco siano interni all'Unione Europea e sancisce
alcuni doveri per i fornitori del servizio, vediamoli. L'obbligo
informativo: nel caso di
cancellazione della partenza o di ritardo il vettore che fornisce il
servizio deve informare i passeggeri dell'imprevisto entro 30 minuti
dall'orario di partenza programmato. L'assistenza
ai passeggeri: in
caso di cancellazione o di ritardo che si protrae per più di 90
minuti,
mercoledì 7 gennaio 2015
Energia: diminuiscono le tariffe di gas ed elettricità per i clienti del mercato tutelato nel I trimestre 2015
L'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico
con le delibere 671/2014/R/eel e 672/2014/R/gas del 29 dicembre 2014
ha aggiornato le condizioni economiche del servizio di vendita
dell'energia elettrica e gas naturale per il servizio di maggior
tutela. In particolare dal I gennaio 2015 la bolletta elettrica
registrerà una flessione del 3% sul trimestre precedente mentre per
il gas naturale la riduzione sarà dello 0,3%. Per una famiglia tipo
(che registri un consumo di elettricità annuo pari a 2.700 kWh e di
gas pari a 1.400 m3) la spesa per l'anno “scorrevole”
(l'anno che comprende il trimestre attuale e gli ultimi 3 precedenti:
aprile 2014 – marzo 2015) sarà di 513 euro per l'elettricità e di
1.143 euro per il gas con un risparmio stimato (sull'anno scorrevole
precedente) di 72 euro. Nel dettaglio, come recita il comunicato
stampa pubblicato dall'Autorità, il prezzo di riferimento per
l'energia elettrica del cliente tipo sarà di 18,72 centesimi di euro
per kilowattora tasse incluse, mentre quello del gas di 81,73
centesimi di euro. Questi i prezzi dell'energia per i clienti serviti
dal mercato di maggior tutela, che secondo i dati diffusi
dall'Autorità, aggiornati al 2012, sarebbero 23 milioni circa: i
clienti domestici nel mercato elettrico: pari al 70% sul totale del
segmento, che comprendendo anche gli altri 6 milioni attivi nel
mercato libero, ammonterebbero a 29 milioni di totali utenze attive.
Mentre per il gas sono disponibili i dati relativi al solo consumo
dell'idrocarburo: in Lombardia per esempio nel 2012 i soli clienti
domestici hanno consumato circa 4 milioni di m3. Da ciò
emerge come la transizione verso la liberalizzazione del mercato
energetico, iniziata il I luglio 2007, si trovi ancora in una fase
stagnante a causa forse della scarsa
informazione e consapevolezza dei consumatori sull'argomento e
dell'esiguo risparmio effettivo contabilizzabile sulle offerte
proposte dai vari operatori nel mercato libero: mediamente
stimabile sui
24 € annui circa per le migliori proposte
elettriche. Prenota
il tuo appuntamento allo sportello per valutare insieme al nostro esperto la
migliore offerta energetica adatta ai Tuoi consumi ed alle tue
esigenze, telefona allo 039 8943448. A presto.
mercoledì 31 dicembre 2014
Saldi Invernali 2015: breve guida all'acquisto
In regione Lombardia le vendite straordinarie di fine stagione
sono disciplinate dalla Legge regionale n.6 del 2 febbraio 2010
(Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere)
più precisamente al titolo III (Regolazione della condotta) e capo
II (vendite straordinarie) articoli 113 e seguenti. In particolare
l'articolo 115 recita che le vendite di fine stagione sono effettuate
dal commerciante al fine di smerciare più facilmente prodotti non
alimentari di carattere stagionale o articoli di moda che se non
venduti entro un certo tempo siano suscettibili di notevole
deprezzamento. Queste vendite di fine stagione possono essere svolte
soltanto in due periodi dell'anno della durata massima di 60 giorni ciascuno,
periodi che vengono determinati dalla Giunta Regionale sentiti i
pareri delle Camere di Commercio, delle Associazioni dei commercianti
e di quelle dei consumatori. La prima delibera di Giunta Regionale
volta ad individuare i suddetti periodi dopo l'approvazione della
legge è stata quella del 17 novembre 2010 (la n.IX/785) in cui si
fissava l'inizio dei saldi invernali il giorno 6 gennaio di ogni anno
e quelli estivi il primo sabato del mese di luglio. Nella delibera di
Giunta del 14 dicembre 2011 (la n. IX/2667) si sostituiva la data
d'inizio dei saldi invernali con il primo giorno feriale antecedente
l'Epifania ed il primo sabato del mese di luglio per quelli estivi.
Quest'anno (2015), secondo la regola i saldi sarebbero dovuti
iniziare lunedì 5 gennaio, mentre la Giunta regionale con
l'immancabile delibera 2946 del 19 dicembre, ha anticipato a sabato 3
gennaio la possibilità per i commercianti di svolgere le previste
vendite straordinarie (saldi) con l'intento di favorire lo shopping
prefestivo e proseguiranno fino al 3 marzo 2015.
L'articolo 117 della legge Regionale 6 (Informazione e tutela per i consumatori) impone alcuni obblighi per l'operatore commerciale:
L'articolo 117 della legge Regionale 6 (Informazione e tutela per i consumatori) impone alcuni obblighi per l'operatore commerciale:
giovedì 4 settembre 2014
E@sy Commerce, il progetto per i consumatori digitali
La nostra associazione, in collaborazione con Assoutenti,
Cittadinanzattiva, Movimento difesa del Cittadino e Unione Nazionale
Consumatori, ha realizzato il progetto E@sy Commerce [scopri di più...]
per valutare opportunità e rischi dell'acquisto on-line.
Il progetto contempla un'indagine statistica avviata tra i consumatori Lombardi per conoscere la diffusione e la consapevolezza tra gli stessi di questo canale d'acquisto alternativo.
Partecipa alla raccolta dati compilando il questionario on-line (occuperà solo pochi minuti del tuo tempo), potrai farlo entro il 15 settembre prossimo venturo.
Grazie per la collaborazione.
Il progetto contempla un'indagine statistica avviata tra i consumatori Lombardi per conoscere la diffusione e la consapevolezza tra gli stessi di questo canale d'acquisto alternativo.
Partecipa alla raccolta dati compilando il questionario on-line (occuperà solo pochi minuti del tuo tempo), potrai farlo entro il 15 settembre prossimo venturo.
Grazie per la collaborazione.
giovedì 24 aprile 2014
sabato 23 novembre 2013
"PRENDITI CURA DEL TUO DENARO" - martedì 26 novembre ore 14,30 Casa del Volontariato
Siete invitati all'incontro organizzato dalle Associazioni dei Consumatori con il contributo del Consorzio Patti Chiari del prossimo martedì 26 novembre 2013 alle ore 14,30 presso la Casa del Volontariato in via Correggio, 59 a Monza. Si parlerà di carte di pagamento, conti corrente e Arbitro Bancario Finanziario. Vi aspettiamo.
mercoledì 26 giugno 2013
Fondo di solidarietà mutui per l'acquisto prima casa
Dal 27 aprile scorso è di nuovo operativo il fondo
di solidarietà per i mutui finalizzati all'acquisto della prima
casa. Rifinanziato con 20 milioni di euro dal decreto Salva Italia.
Il beneficio consiste nella possibilità di sospendere il pagamento
delle rate per 2 volte e per una durata complessiva di 18 mesi, il
fondo opera nei limiti delle risorse disponibili e fino ad
esaurimento delle stesse.
I beneficiari sono i titolari di mutuo contratto per l'acquisto di un'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, sita nel territorio nazionale. Requisiti soggettivi: essere proprietari dell'immobile oggetto del contratto di mutuo; importo erogato minore od uguale a 250 mila euro ed indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 30 mila euro. L'immobile non deve rientrare nelle categorie catastali A1, A8 e A9 ed essere classificato di lusso. L'ammissione al beneficio è subordinata all'accadimento di uno tra questi eventi (avvenuti successivamente alla stipula del contratto o nei tre anni precedenti la richiesta di ammissione e deve interessare il mutuatario o uno di essi nel caso di cointestazioni): cessazione del rapporto di lavoro subordinato, rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale e caso di morte o grave invalidità. Sono esclusi i mutui che presentino ritardi nei pagamenti superiori a 90 giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda.
La procedura si attiva attraverso la propria banca presentando l'apposito modulo reperibile sul sito Consap (gestore del fondo designato dal Dipartimento del Tesoro) debitamente compilato accompagnato dagli allegati richiesti. È gratuita: senza l'applicazione di alcuna commissione o spese d'istruttoria e senza la richiesta di garanzie aggiuntive. Il fondo pagherà alla banca, durante il periodo di sospensione accordato, la sola quota interessi al netto dello spread, la quota parte capitale della rata resterà invece a carico del mutuatario, che vedrà perciò prolungata la durata del prestito.
Contattaci per ogni eventualità e prenota il tuo appuntamento allo sportello.
I beneficiari sono i titolari di mutuo contratto per l'acquisto di un'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, sita nel territorio nazionale. Requisiti soggettivi: essere proprietari dell'immobile oggetto del contratto di mutuo; importo erogato minore od uguale a 250 mila euro ed indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 30 mila euro. L'immobile non deve rientrare nelle categorie catastali A1, A8 e A9 ed essere classificato di lusso. L'ammissione al beneficio è subordinata all'accadimento di uno tra questi eventi (avvenuti successivamente alla stipula del contratto o nei tre anni precedenti la richiesta di ammissione e deve interessare il mutuatario o uno di essi nel caso di cointestazioni): cessazione del rapporto di lavoro subordinato, rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale e caso di morte o grave invalidità. Sono esclusi i mutui che presentino ritardi nei pagamenti superiori a 90 giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda.
La procedura si attiva attraverso la propria banca presentando l'apposito modulo reperibile sul sito Consap (gestore del fondo designato dal Dipartimento del Tesoro) debitamente compilato accompagnato dagli allegati richiesti. È gratuita: senza l'applicazione di alcuna commissione o spese d'istruttoria e senza la richiesta di garanzie aggiuntive. Il fondo pagherà alla banca, durante il periodo di sospensione accordato, la sola quota interessi al netto dello spread, la quota parte capitale della rata resterà invece a carico del mutuatario, che vedrà perciò prolungata la durata del prestito.
Contattaci per ogni eventualità e prenota il tuo appuntamento allo sportello.
mercoledì 19 giugno 2013
Carte Fedeltà: dal marketing alle operazioni a premi
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| il mio portafogli (immagine presa dalla rete) |
Come certamente saprete, la diffusione delle card (adesso anche smart: dotate di microchip) è una delle principali componenti della più ampia strategia di fidelizzazione che ogni attività commerciale (almeno tra quelle di medie e grandi dimensioni) adottano per mantenere una stretta e costante relazione con i propri clienti, ed indurli a fare i propri acquisti in quel tal negozio. Gli strateghi la chiamano CRM (customer relationship marketing). Il primo passo è la raccolta dei dati personali: nome cognome; indirizzo ma sopratutto numero di cellulare ed e-mail attraverso cui veicolare poi, offerte e proposte di acquisto con sconto. In questa fase di compilazione dei moduli di richiesta della carta, è importante prestare attenzione alle caselle che si decideranno di barrare (occhio alla Privacy) perché è qui che si deciderà il destino dei nostri contatti: ovvero la loro eventuale diffusione presso altri soggetti.
L'altro aspetto collegato a queste strategie di marketing e che di per se stessa ne rappresenta un'altra forma, è la raccolta punti per il raggiungimento della quota utile al ritiro di un premio, quelle che in gergo tecnico sono chiamate operazioni a premi. Esiste una specifica disciplina giuridica per regolamentare quest'attività, che demanda il ruolo di regolatore e controllore al Ministero dello Sviluppo Economico a cui l'azienda promotrice del concorso o dell'operazione, dovrà comunicare l'avvio, il contenuto ed il regolamento stesso che dovrà anche essere pubblicizzato tra i consumatori destinatari finali dei premi.
Questo è tutto, l'origine e l'evoluzione del fenomeno: “Fidelizzazione dei clienti” sarebbe poi un'altra storia.
Per approfondimenti e specifiche valutazioni, siamo sempre a disposizione presso lo sportello, telefona e prenota il tuo appuntamento.
martedì 28 maggio 2013
lunedì 6 maggio 2013
Assemblea annuale dei soci
Gentili
Associati,
E'
CONVOCATA L'ASSEMBLEA DEI SOCI della
FEDERAZIONE
PROVINCIALE DI MONZA E BRIANZA DI CONFCONSUMATORI,
il
15 MAGGIO 2013 in prima convocazione alle ore 10,30 ed in
SECONDA ALLE ORE 11.
Potranno
partecipare, con diritto di voto, tutti i soci in regola con la quota
associativa annuale corrente.
ORDINE
DEL GIORNO:
- relazione del presidente sull'attività svolta;
- approvazione del rendiconto annuale 2012;
- nomina delegati per le assemblee: regionale e nazionale;
- varie ed eventuali.
Confidando
in una consistente partecipazione colgo l'occasione per salutar Vi
cordialmente.
Raul
Goffo
(il
presidente)
giovedì 2 maggio 2013
Rc auto: contratto base e preventivatore
La copertura assicurativa sulla responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore e natanti, è obbligatoria. Essa; infatti garantisce il risarcimento, entro importi massimali definiti dalla legge, di danni cagionati a persone, animali e cose dovuti alla conduzione di auto, moto, ciclomotori ecc... I costi dell'assicurazione sui veicoli posseduti dalla famiglia media italiana, incidono annualmente per il 2% sull'intero paniere di spesa ed equivale a circa 600 euro l'anno, così come stimato dalla CGIA di Mestre su dati Istat elaborati.
Esistono poi forti disparità di trattamento tra automobilisti residenti nelle varie provincie del Paese, quelle classificate ad alta incidentalità registrano costi delle polizze che possono lievitare e superare anche i 1000 euro. Nel corso degli anni, diversi sono stati i provvedimenti governativi tesi a liberalizzare il settore, con l'intento di promuovere maggiore concorrenza tra le imprese assicurative e favorire le tasche dei consumatori. Si ricorderanno i benefici della legge 40/2007 (cosiddetta Legge Bersani) in cui si attribuisce valore alla classe di merito: mutuando per esempio quella minore assegnata ad un familiare convivente per assicurare un nuovo veicolo della stessa categoria (auto-auto; moto-moto ecc...) e l'introduzione di un comparatore elettronico, consultabile sul sito dell'Ivass (l'autorità di vigilanza) che permetta un facile confronto tra le offerte delle varie compagnie,. L'introduzione dell'agente plurimandatario e l'obbligo dello stesso di sottoporre al cliente almeno tre preventivi di polizza proposte dalle diverse società, completano il quadro novellato. L'ultima variazione del Codice delle Assicurazioni Private (D.L.vo 209/2005) è stata introdotta con l'articolo 22 del D.L.179/2012 (poi convertito in legge) il cosiddetto Sviluppo Bis (c'era ancora Monti alla guida dell'esecutivo), che introduce l'articolo 170bis: Durata del contratto. Dal I gennaio 2013 la durata sarà annuale, abrogata ogni forma di tacito ed automatico rinnovo. Resterà la copertura di quindici giorni dopo la scadenza. Trenta giorni prima della fatale data, la società assicurativa dovrà informare il contraente dell'imminente decesso contrattuale. Nel Decreto Sviluppo Bis, s'introduce inoltre una nuova tipologia contrattuale: il Contratto Base per l'Rc auto, le cui clausole e specifiche saranno (sono: imminente sarà la pubblicazione del D.M e la pubblicizzazione di detta forma contrattuale) elaborate dal Ministero dello Sviluppo Economico in accordo con l'Ania (l'associazione delle imprese) e le più rappresentative associazioni di consumatori. Definiti gli elementi base della polizza, ciascuna compagnia potrà venderla al prezzo più opportuno, facilitando così, nelle intenzioni governative, ancor più il consumatore nel conveniente confronto. Con la diffusione nell'uso degli strumenti offerti da Internet, sono proliferati portali-siti dedicati alla comparazione delle offerte: da Facile a Segugio passando per SuperMoney e 6sicuro, anche se il più affidabile e completo rimane sempre quello istituzionale: ilTuoPreventivatore, che permette il confronto tra tutte le compagnie assicurative e non si limita invece a considerarne solo alcune, come fanno i portali detti, che svolgono spesso anche l'attività di mediatore. Qui allo sportello possiamo insieme valutare l'offerta migliore per Te, prenota l'appuntamento.
mercoledì 17 aprile 2013
SpecialCash Postepay e Credito al Consumo
L'introduzione leggera e lo spunto
sull'argomento. L'altro giorno
mi trovavo all'ufficio postale di Triante, si, quello che affaccia
sul nuovo tunnel della Statale 36 e che i Monzesi senz'altro
conosceranno. È quello da cui mi servo per spedire tutta la
corrispondenza, in special modo le raccomandate, che la nostra
attività di tutela dei diritti di utenti e consumatori genera.
Attendevo che la spedizione venisse completata e nel frattempo venivo
attratto dal volantino pubblicitario esposto in bella mostra proprio
sul bancone dello sportello. La brouchure
pubblicizzava
un particolare contratto di credito al consumo, riservato ai soli
titolari di carta Postepay (la famosa carta prepagata distribuita da
Poste Italiane). Inizialmente pensavo all'ennesima proposta di Carta
Revolving, ma no, leggendo meglio scoprivo la fattispecie
contrattuale rientrante nella forma di Credito al Consumo. Da qui lo
spunto per richiamare la disciplina di settore. Prima però vediamo
una breve descrizione della pubblicazione, utile per familiarizzare
con alcuni soggetti/attori e termini/elementi che meglio
approfondiremo nella seconda parte più seria e nozionistica,
riservata alla legislazione. Sul volantino si riconoscono gli attori:
i consumatori (i titolari della citata carta); l'intermediario
creditizio (Poste Italiane S.p.a), che distribuisce il prestito in
virtù di un accordo distributivo non esclusivo sottoscritto con
Compass S.p.a (il creditore). Gli elementi essenziali del contratto,
quali il Tasso Effettivo Globale (Taeg per gli amici), e lo schema
esemplificativo di costo contrattuale, sono ben rappresentati in
accordo con la direttiva Europea del settore. Nel merito il
finanziamento SpecialCash prevede 3 piani di ricarica: da 750; 1.000
e 1.500 euro (l'importo scelto è subito accreditato sulla card),
che verrà restituito in 15; 20 e 24 rate mensili, rispettivamente,
con indici di costo pari al: 17,83%; 16,29% e 15,34%, decrescenti al
crescere dell'importo e della durata contrattuale. Le rate potranno
essere addebitate direttamente sul conto corrente postale o versate
con appositi bollettini. L'informativa pubblicitaria è schematica e
trasparente, c'è anche il rimando al documento reperibile negli
uffici abilitati denominato: Informazioni Europee di base sul Credito
ai Consumatori.
Gli
aspetti legislativi: Direttiva e D.L.vo 141/2010. La
direttiva emanata dal Parlamento e dal Consiglio Europeo è la
2008/48/CE che abroga la precedente 87/102/CEE ed introduce
l'armonizzazione legislativa di tutela per i consumatori nei
contratti di Credito al Consumo, così da favorire la concorrenza e
l'apertura dei mercati nazionali verso quello unico della Comunità
Europea. L'intento è fornire uguali diritti a tutti i
mercoledì 10 aprile 2013
Diminuiscono le bollette di elettricità e gas
Prima di entrare nel merito della notizia pubblicizzata nel
titolo, è bene fare una breve premessa e distinguere i clienti
energetici (indichiamo così i consumatori di elettricità e gas) del
mercato tutelato, da quelli che invece sono attori in quello
liberalizzato. Ricordiamolo brevemente: la liberalizzazione dei
mercati energetici è avvenuta attraverso direttive dell'Unione
Europea che hanno dapprima aperto alla concorrenza il settore del gas
nel 2003 e poi quello elettrico dalla metà del 2007. I clienti
liberalizzati saranno esclusi dai benefici tariffari decisi
dall'Autorità, per la verità essi sono al riparo (almeno per tutta
la loro durata contrattuale) da ogni variazione di costo, mentre gli
altri: i tutelati, beneficeranno per l'intero trimestre: iniziato lo
scorso I aprile, di una diminuzione della bolletta elettrica pari
all'1% e del 4,2% su quella del gas. La prima cospicua diminuzione
dopo tre anni consecutivi di aumenti, come recita il comunicato
stampa dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas. Fissa un
appuntamento in sede, porta le bollette e scegliamo la tariffa più
conveniente per te.
mercoledì 3 aprile 2013
Canone Rai, scopri se sei esonerato dal suo pagamento
Hai più di 75 anni? Hai un reddito annuo inferiore a 6.714 euro?
Siete tu ed il tuo coniuge? Se hai risposto si a tutte e tre le
domande sei esonerato dal pagamento del canone Rai. La legge di
riferimento è la n.244/2007 (Finanziaria 2008) che all'articolo 1
comma 132 prevede il beneficio detto. I requisiti anagrafici ed
economici devono essere posseduti alle scadenze semestrali annuali:
31 gennaio e 31 luglio e devono essere comunicati all'Agenzia delle
Entrate mediante il modulo reperibile sul sito ufficiale o
direttamente negli Uffici territoriali e consegnato lì debitamente
compilato o spedito: meglio se raccomandata. Il modulo deve essere
inoltre accompagnato dalle dichiarazioni sostitutive attestanti i
requisiti di reddito, valutati secondo i criteri emanati dalla circolare dell'Agenzia, per esempio sono esclusi i redditi esenti da Irpef
(come le pensioni Inail o quelle di guerra), quelli derivanti
dall'abitazione principale e sue pertinenze ecc... e dalla copia del
documento d'identità. Con lo stesso modello è anche possibile
richiedere il rimborso per gli anni precedenti (a partire dal 2008
naturalmente) a patto che si possedessero già i requisiti previsti
ma si ignorava l'agevolazione. Per maggiori approfondimenti ed
assistenza nella procedura di compilazione siamo a completa
disposizione, contattaci attraverso i soliti canali e fissa
l'appuntamento qui in sede.mercoledì 27 marzo 2013
Scegliere il Conto corrente (un'introduzione)
Iniziamo dalla definizione empirica di Conto Corrente: è uno
strumento di gestione del nostro denaro: attraverso esso possiamo
accreditare lo stipendio; pagare le utenze; addebitare la rata del
mutuo; ricaricare il telefono; eseguire pagamenti; disporre bonifici
ecc... Secondo il Codice Civile (mi perdoneranno i giuristi per
l'estrema semplificazione) è un vero e proprio contratto
disciplinante i servizi finanziari. Esistono 3 macro tipologie. Conti
Correnti Ordinari: ai costi
fissi di tenuta del rapporto bancario, si aggiungono quelli relativi
ad ogni operazione effettuata. Conti Correnti a Pacchetto:
si paga un canone annuale che consente di svolgere un certo numero di
attività. Conto Corrente di Base: rientra
nel genere di quelli a pacchetto però le condizioni e le
caratteristiche sono normate da un'apposita convenzione stipulata tra
il Ministero dell'Economia, la Banca d'Italia e l'Abi (l'associazione
delle banche Italiane), operativa da giugno 2012 come previsto
dall'articolo 12 del D.L.201/2011: contenente misure di contrasto
all'uso del contante. Gli elementi da considerare nella scelta del
Conto Corrente sono: quali e quante operazioni si svolgono e canale
scelto per disporle: sportello e/o internet. Fatta questa breve
introduzione siete pronti, cari consumatori, a cimentarvi con l'utile
strumento fornito dal consorzio PattiChiari e scegliere il conto
migliore per le Vostre esigenze. Ah! Dimenticavo: il confronto è
semplificato dall'indicazione dell'Indice Sintetico di Costo (l'ISC),
definito secondo specifici parametri regolati dalla Banca d'Italia.
In ultimo ci sarà poi da sommare la sofferta imposta di Bollo pari a
34,20 euro, da cui saranno però esonerati i correntisti basici con
un Isee sotto i 7.500 euro. Per consigli, valutazioni personalizzate,
dubbi, perplessità o altro, non esitate: contattateci.
mercoledì 20 marzo 2013
Garanzie Post-Vendita (mini guida)
Quest’articolo
prende spunto dalla campagna informativa “Guarda che Ti riguarda” sponsorizzata dal Ministero dello Sviluppo
Economico nell’ambito dei progetti finanziati per informare i consumatori ed
ideata ed elaborata da 5 associazioni, tra cui la nostra. Esamineremo i diritti
del consumatore e gli obblighi del venditore nel caso di compravendita di un
bene mobile (sono infatti esclusi dalla disciplina i beni immobili, l’energia
elettrica, l’acqua ed il gas quando non sono confezionati per la vendita in un
volume delimitato o in quantità determinata ed infine i beni oggetto di vendita
forzata) che presenti difetti di conformità. La disciplina normativa di riferimento. Fino al 2002 (prima dell’emanazione
della direttiva 1999/44/CE confluita nel
Codice del Consumo D.L.vo 206/2005) la garanzia che il bene fosse venduto
esente da vizi, era ed è (ancora per molte fattispecie) normata dagli articoli
1490 e seguenti del Codice Civile, in cui il venditore garantisce per 1 anno
che il bene venduto sia esente da vizi e che l’acquirente debba denunciare il
vizio entro 8 giorni dalla sua scoperta. La norma speciale, introdotta con il
recepimento nel nostro ordinamento della Direttiva di cui sopra (art.128 e
seguenti Codice Consumo), introduce maggiori tutele per il consumatore,
definito come la persona fisica che agisce economicamente al di fuori dell’attività imprenditoriale, commerciale,
artigianale o professionale eventualmente svolta e prevede l’estensione della
durata a 2 anni e a 2 mesi il termine
per denunciare il difetto. Quest’ultima disciplina (quella del Codice del
Consumo) oltre alla figura del consumatore si applica solo se il venditore
svolge quest’attività in forma professionale, per esempio nel caso di
compravendita di un’auto, che avvenga tra privati, si applicherà
la legge prevista dal Codice Civile. Il difetto
di conformità. Nel Codice del Consumo viene introdotto il concetto di
conformità del bene che deve essere non solo esente da vizi ma anche conforme
al contratto di vendita, perciò: il bene deve possedere le qualità o le
prestazioni abituali di prodotti dello stesso tipo; rispondere alle
caratteristiche dichiarate in etichetta o nella pubblicità; idoneo all’uso
voluto dal consumatore (uso specificato dal venditore al momento dell’acquisto)
e l’installazione dev’essere perfetta. I
rimedi. Quando il bene acquistato presenta un difetto di conformità, il
venditore è obbligato a sanarlo ed i diritti che il consumatore può richiedere
sono la riparazione o la sua sostituzione (senza spese ed entro un congruo
termine) oppure la riduzione del prezzo o la risoluzione contrattuale nel caso
i rimedi primari non siano esperibili. Per maggiori approfondimenti vi rimando
all’opuscolo informativo disponibile qui in sede e non esitate a contattarci
per ogni eventualità.
mercoledì 13 febbraio 2013
Trasparenza e libertà di recesso dai contratti telefonici (c.d. Legge Bersani)
La cosiddetta Legge
Bersani (la 40 del 2007), conversione del Decreto Legge 7/2007,
conteneva e contiene due serie di misure urgenti: una per la tutela
dei consumatori e l'altra per lo sviluppo imprenditoriale e la
promozione della concorrenza. Non vi nascondo che riproporre una
breve e sommaria analisi dei succitati provvedimenti (quelli a favore
dei consumatori naturalmente), nel conteso clima elettorale di queste
ultime settimane precedenti il voto, possa sembrare un endorsement
(come dicono gli Inglesi), ossia
un'adesione alle proposte politiche dell'ex ministro, ora
candidato Premier, presentate nel proprio programma elettorale,
chissà forse lo è. Bando alle ciance ed alle inutili precisazioni
ed introduzioni! Entriamo nel nocciolo del provvedimento: l'art.1
richiamato nel titolo. La norma introduce anche importanti misure e
strumenti come: la portabilità del mutuo (la surrogazione);
la concorrenza nel mercato assicurativo e maggiore trasparenza nelle
tariffe aeree. Questi argomenti potranno essere oggetto di successivi
approfondimenti (perciò cari lettori restate collegati). Ancora
preamboli? No, finalmente eccoci: i contratti stipulati con operatori
di telefonia […] devono prevedere la facoltà del contraente di
recedere o di trasferire le utenze presso altro operatore senza
vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza spese non
giustificate dai costi dell'operatore, infine il preavviso (per la
risoluzione contrattuale) non può superare i trenta giorni. Chiaro?
Prima di ciò gli operatori di telefonia chiedevano penali per
l'estinzione anticipata del contratto, ora li chiamano costi per la
disattivazione del servizio (si in effetti la solfa è sempre quella).
Pertanto quando si decide di risolvere un contratto con un operatore
di comunicazioni elettroniche, si deve mettere in conto il pagamento
del contributo, che per inciso varia nell'ammontare tra i diversi
soggetti. Forse le intenzioni della norma non saranno proprio state
queste ed immagino che l'Autorità di vigilanza possa fare luce
sull'oscuro fenomeno dei costi di disattivazione che dovrebbero
essere documentati dagli Operatori, chiedendogli maggiore
trasparenza..
mercoledì 6 febbraio 2013
Prodotti tipici: DOP; IGP e STG, un argine alla contraffazione alimentare
Denominazione di Origine Protetta: le fasi di lavorazione del prodotto sono realizzate tutte nell'area geografica protetta e seguono i dettami del disciplinare tipo tutelato e controllato da un consorzio di tutela che riunisce i produttori;
Indicazione Geografica Protetta: almeno una fase della produzione avviene nella zona tutelata;
Specialità Tradizionale Garantita: l'alimento viene prodotto con metodi tradizionali da almeno 25 anni.
Il riconoscimento dei marchi di origine si ottiene seguendo l'iter previsto dal Regolamento Europeo ed il nostro Paese è il primo nella classifica per numero di prodotti tutelati: ne conta ben 246. In regione Lombardia se ne annoverano 26, di cui 17 Dop e 9 Igp: dai formaggi (il gorgonzola, il taleggio, il grana padano ed il parmigiano reggiano) ai salumi (la coppa di Parma, il salame Brianza, quello di Varzi ecc....) passando per gli olii e la frutta (la mela di Valtellina e la pera Mantovana).
Un semplice sguardo alla ricerca dei tre simboli raffigurati sui prodotti che preferiamo quando facciamo la spesa, può salvarci da spiacevoli mal di pancia.
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mercoledì 30 gennaio 2013
Percorso famiglia: sospensione delle rate del mutuo
Lo scorso 30 luglio l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) e 12 Associazioni di Consumatori (tra cui la nostra), hanno siglato un protocollo d'intesa articolato in 4 punti, che mira a sostenere la Famiglia nelle sue diverse fasi evolutive. L'intenzione dell'accordo sarebbe quella di proporre, in collaborazione anche con i competenti Ministeri, alcune modifiche a regolamenti attuativi delle principali disposizioni normative in materia. Sarebbero così liberate (stimano i bancari) risorse per 2,5 miliardi di euro senza gravare sul bilancio pubblico. Il primo punto (fase di costituzione della famiglia) prevede il sostegno per l'acquisto della casa, nel secondo (la realizzazione del progetto famiglia) si propone l'incremento del fondo per i nuovi nati, nella terza fase, il sostegno è per il percorso di studi dei pargoli e nella quarta, quella della maturità, si sostiene il nucleo familiare per fare fronte alla crisi economica in atto. Il percorso è l'evoluzione della prima rogatoria (era la fine del 2009 e si chiamava Piano famiglie) per la sospensione di 1anno delle rate di mutuo. Le condizioni per chiedere tale sospensiva sono: l'ammontare del capitale finanziato massimo 150 mila euro; reddito imponibile fino a 40 mila euro e mutazione del bilancio economico familiare causato dalla perdita di lavoro, cassa integrazione od eventi più traumatici come infortunio o peggio ancora morte. Fino alla primavera 2012, le Banche aderenti all'accordo, hanno sospeso il mutuo a 70 mila famiglie, liberando liquidità per ciascuna di esse pari a circa 7 mila euro l'anno. Queste le linee guida sommariamente illustrate (maggiori dettagli sul sito ABI: Accordo Tecnico a cui vi rimando) che ciascuna banca aderente (consulta l'elenco aggiornato) potrà liberamente implementare. Il termine di presentazione delle istanze di sospensione è il prossimo 31 gennaio, ma ci auguriamo che la scadenza dell'utile protocollo venga ulteriormente prorogata, considerato che la ripresa economica sembra lenta e forse ancora lontana.
mercoledì 23 gennaio 2013
I contratti-tipo: trasparenza e fiducia per i consumatori
mercoledì 16 gennaio 2013
Prezzi al consumo: la variazione annuale – 2012
L'indice nazionale dei prezzi al
consumo per l'intera collettività (NIC), compresi i tabacchi,
registra un aumento annuale (2012/2011) del 3% (fonte Istat).
Premessa metodologica: cos'è il
NIC? Com'è calcolato? Quest'indice
misura l'inflazione dell'intero sistema economico, ovvero considera
l'intera comunità come un'unica grande famiglia di consumatori. La
rilevazione dei prezzi avviene su base territoriale ed è riferita ad
un paniere di prodotti (che viene aggiornato annualmente) raggruppati
in 12 divisioni (dagli alimentari ai trasporti, passando per i costi
energetici e i servizi sanitari ecc...). Nel 2012 i dati sono stati
registrati in 42.000 unità di rilevazione sparse su 84 comuni di cui
20 capoluoghi di Regione e 64 di Provincia. Ciascuna divisione di
prodotti ha poi un suo specifico peso ponderato sull'intero indice:
gli alimentari e le bevande analcoliche pesano per il 16%; i
trasporti incidono al 15% e l'abitazione, l'acqua, l'elettricità ed
i combustibili per il 10,5%. La ponderazione è anche territoriale,
per esempio la Lombardia pesa per il 19% nel calcolo dell'indice. La
base di riferimento è il 2010, in cui l'indice stesso assume valore
100. Variazioni annuali precedenti partono dalla base 100 del 1995.
Aumenti
dell'indice nelle principali divisioni di spesa.
L'incremento maggiore, nell'anno appena concluso, si registra sui
prezzi dei beni energetici (elettricità, combustibili: benzina e
gasolio anche per riscaldamento), che incide per circa il 10% sul
paniere della spesa e raggiunge il valore di 7,1%. I trasporti
invece, che pesano il 15%, rilevano un aumento del NIC pari a 6,5%.
Sui tabacchi e gli alcolici, che contano per il 3% dell'intero
paniere, si arriva a quota 5,9%. L'unica divisione in diminuzione è
quella delle Comunicazioni (-1,5%) incidenti però solo il 2,5% sulla
spesa familiare. Infine gli alimentari registrano un incremento del
2,5%.
Conclusioni.
La
fotografia statistica sommariamente scattata (per un maggiore
dettaglio Vi rimando al sito Istat: navigherete nel meraviglioso mare
dei dati statistici), conferma il costante aumento tendenziale dei
prezzi al consumo, che si perpetua ormai da alcuni anni. Purtroppo la
sua entità, supera quella delle retribuzioni che aumentano invece di
circa la metà (1,5%) e questa discrepanza determina il generale
impoverimento registrato dalla maggioranza dei consumatori. Mi
sarebbe piaciuto analizzare i dati disaggregati per Provincia, ma
sono assenti, tuttavia ci sono altri elementi utili per inquadrare
statisticamente il nostro territorio, considerando anche ulteriori
aspetti oltre a quelli consumeristici. Commenti, spunti e
suggerimenti sono graditi.
mercoledì 9 gennaio 2013
Saldi: breve guida per un acquisto consapevole
La
disciplina regolante il commercio è demandata alle Regioni, che normano il
settore seguendo le linee guida dettate dal D.Lgs 114/1998. Qui in Lombardia il
riferimento normativo è la Legge Regionale 6 del 2 febbraio 2010, in
particolare l’articolo 115 regola le vendite di fine stagione. Esse riguardano
prodotti non alimentari di carattere stagionale o articoli di moda che se non
venduti entro un certo periodo sono suscettibili di forte deprezzamento. Questo
genere di vendite può essere svolto solo in due periodi dell’anno, per la
durata massima di 60 giorni, secondo calendari deliberati dalla Giunta
Regionale. L’ultima delibera sul tema, la IX/2667 del 14 dicembre 2011, stabilisce
che i saldi invernali inizino il primo giorno feriale antecedente l’Epifania di
ogni anno (coincidente quest’anno con sabato 5 gennaio), e che quelli estivi
partano invece dal primo sabato di luglio (il prossimo 6). È l’articolo 117
della Legge Regionale ad indicare le forme d’informazione
e tutela del consumatore: tra cui l’obbligatoria esposizione, da parte del
commerciante, del prezzo normale di
vendita iniziale del bene, accompagnata dall’indicazione della percentuale di
sconto o ribasso applicata (è facoltà del venditore indicare anche il prezzo
ribassato). Garanzia e recesso: ricordiamo
brevemente questi due importanti diritti estratti dal Codice del Consumo (il
D.Lgs 206/2005). La garanzia è
quella forma di tutela prevista per il consumatore che dovesse incappare nell’acquisto
di un bene difettoso. In questo caso il venditore sarà obbligato a rimediare
con la riparazione del bene o provvedere alla sua sostituzione, finanche alla
restituzione del denaro pagato. È bene ricordare infine che il recesso, ovvero la possibilità di
restituire il bene, si applichi solo nel caso in cui gli acquisti avvengano a
distanza, ovvero fuori dai locali commerciali, e che si possa esercitare entro 10 giorni
lavorativi dalla data di acquisto. Siamo a disposizione per ogni eventualità e
non esitate a contattarci.
mercoledì 2 gennaio 2013
La Fondiaria Assicurazioni S.p.a: storia di un investimento
La storia che voglio raccontarvi ha per protagonista un
piccolo azionista, che dopo una vita di lavoro, arriva all'agognato traguardo
della pensione e con i soldi della liquidazione decide d'investire nel mercato
finanziario. È ben consigliato dall'intermediario: la Banca nel Suo caso, il
profilo di rischio è basso: è un investitore prudente, il portafoglio è
diversificato. Esso è inizialmente composto (siamo alla fine del 1999: il 29
dicembre): da quote di fondi e titoli azionari tra cui 500 azioni ordinarie de
La Fondiaria Assicurazioni Spa (Isin: IT0001062097), acquistate per un
controvalore di 2.575 euro (l'azione era quotata a 5,15 €). La compagnia
assicurativa è ben valutata: ha una lunga storia: è nata a Firenze nel 1879 da
capitalisti Francesi e Liguri/Toscani. Nei primi tre anni, la società stacca
dividendi lordi (ante imposte) per 0,077 euro/az; 0,103 €/az e 0,105 €/az, fino
a giugno 2002 i dividendi netti raggiungono la somma totale di 125,02 €,
fin'allora l'acquisto aveva reso mediamente l'1,62% l'anno. Alla fine di
ottobre 2002, l'assemblea straordinaria degli azionisti, deliberava l'emissione
di warrant:“La Fondiaria 2002/2008” in ragione di 1 per ogni 10 azioni
possedute. I warrant sono strumenti che permettono l'acquisto a scadenza di un
titolo finanziario al prezzo fissato, in questo caso, esercitabili dal 30
giugno 2005 al 30 giugno 2008, consentivano l'acquisto di 1 azione per ogni
warrant presentato al prezzo di 0,52 euro. Anche gli warrant hanno un loro
segmento di mercato regolamentato. La fusione FonSai. A dicembre dello
stesso anno (2002) veniva annunciata la fusione per incorporazione in Sai
(Società Assicuratrice Industriale) S.p.a e fissato il prezzo di concambio: 1
azione Sai ordinaria (dal valore nominale di 1 euro) ogni 4 azioni La Fondiaria
(da 0,52 nominale), la nuova società assumerà la denominazione Fondiaria-Sai
S.p.a e così anche i titoli azionari di nuova emissione saranno poi quotati sul
mercato dal 2 gennaio 2003.giovedì 13 dicembre 2012
Dell'Imu e del tributo comunale su rifiuti e servizi
Premessa breve
In questo articolo ci spogliamo dei
panni di consumatori e vestiamo quelli dei cittadini contribuenti,
provando a gettare un lampo di luce sull'oscuro (?) mondo dei tributi
comunali introdotti lo scorso anno dal famoso decreto legge Salva
Italia. I riferimenti normativi (per chi volesse approfondire), sono
il D.Lgs 23 del 14 marzo 2011 (artt.8-9): disposizioni in materia di
Federalismo Fiscale Municipale ed il D.L. 201 del 6 dicembre 2011
(artt.13-14) convertito con modificazioni nella Legge 214/2011:
disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento
dei conti pubblici (Salva Italia).
L'Imu: l'imposta municipale propria
In principio fu l'articolo 8 del
D.Lgs 23/2011 che introdusse l'imposta in questione. In particolare
essa sarebbe stata istituita per l'anno 2014 (anticipata come vedremo
dal primo provvedimento Monti), applicata su tutti gli immobili ad
eccezione dell'abitazione principale, nella misura dello 0,76% sulla
base imponibile rappresentata dal cosiddetto valore catastale
rivalutato dell'immobile e ridotta alla metà per i beni locati.
Nell'articolo 9 del medesimo atto normativo, si definiscono i criteri
di applicazione dell'imposta (che rimangono ancora validi) e le scadenze temporali per il suo
pagamento. L' ammontare è conteggiato sull'anno solare e le scadenze
sono due: il 16 giugno ed il 16 dicembre. È infine consentito il
pagamento in unica soluzione alla scadenza della prima rata.
Le modifiche del Salva Italia.
La prima sostanziale variazione consiste nell'anticipazione della sua
istituzione, che viene introdotta, in via sperimentale, dal 2012 fino
al 2014, per poi entrare a regime nel 2015.
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giovedì 15 novembre 2012
Apple, la garanzia e l'Antitrust: storia di ordinarie pratiche commerciali
L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
(AGCM), con il provvedimento del 21 dicembre 2011 (il n.23155),
sanzionava tre società del gruppo Apple per 900 mila euro.
L'istruttoria prendeva avvio dall'istanza dell'associazione
Altroconsumo, che segnalava lo scorretto comportamento dei
professionisti sul tema della garanzia post-vendita. In particolare,
a seguito degli accertamenti del caso, l'Autorità ravvisava due
distinte pratiche commerciali scorrette. La prima referente
all'errata informazione fornita ai consumatori: la garanzia del
venditore avrebbe avuto durata annuale (ma secondo gli articoli 128 e
seguenti del “Codice del Consumo” è biennale) e la seconda
riferita invece ad un piano di estensione, a pagamento, del diritto
stesso. Solo recentemente la mela di Cupertino ha uniformato i suoi
comportamenti commerciali alle delibere dell'Autority, ora nella
sezione assistenza del proprio sito si può reperire il file
“Garanzia Legale del Venditore”, contenente l'estratto della normativa in
questione .
mercoledì 3 ottobre 2012
WindJet: torneremo presto a volare
mercoledì 19 settembre 2012
Conciliazione paritetica per i Convertendo BPM
Il protocollo d'intesa è stato stipulato lo scorso 3 agosto e
prenderà avvio il prossimo ottobre. Firmatari, oltre la Banca, le
tre associazioni di consumatori: Adiconsum, Federconsumatori e Adoc.
L'accordo prevede l'istituzione di una Commissione di Conciliazione
(formata da due rappresentanti le parti: Banca ed Associazioni) che
valuterà, in base a criteri di prossima pubblicazione, l'entità
della proposta transattiva. Gli investitori (potranno adire la
procedura solo i clienti aderenti all'Ops di settembre e dicembre
2009) saranno classificati in tre fasce: A; B e C, i primi
riceveranno il 100% della perdita (nota bene il suo ammontare: la
perdita, sarà il 65% del valore nominale delle obbligazioni
sottoscritte), per i secondi il rimborso sarà pari al 60% mentre per
gli ultimi (quelli di fascia C) nessun rimborso. Sui siti
istituzionali della Banca e delle associazioni saranno pubblicati i
moduli d'adesione che ciascun risparmiatore potrà presentare alla
Segreteria Tecnica dal I ottobre 2012 al 30 aprile 2013 ed il
regolamento disciplinante l'iter. L'azione collettiva pendente presso
il Tribunale di Milano, depositata da Federconsumatori verrà
abbandonata. Siamo sempre a disposizione per ogni eventualità.
mercoledì 11 luglio 2012
Intervista a Monza e Brianza tv
Ho rilasciato un'intervista al Tg de Il Cittadino sulle nuove agevolazioni fiscali previste dal Decreto Sviluppo dello scorso 26 giugno
lunedì 2 luglio 2012
Modificato il regime delle detrazioni fiscali per gli interventi edilizi e per l'efficienza energetica
Il Decreto Legge 83/2012, (Decreto Svuluppo), in vigore dallo scorso 26 giugno, modifica con l'articolo 11, il regime delle detrazioni d'imposta (Irpef) di cui godranno i contribuenti che decideranno di affrontare spese per ristrutturazioni edilizie e/o per migliorare l'efficienza energetica dei loro edifici.
Ristrutturazioni edilizie: le condizioni migliorano: l'aliquota detraibile dall'imposta, in dieci annualità, salirà al 50% delle spese sostenute, fino ad un massimo di 96 mila euro (prima era 36% fino all'ammontare di 48 mila) ed il beneficio sarà scontabile per gli interventi di: manutenzione ordinaria; straordinaria; restauro e risanamento conservativo; ristrutturazione edilizia e nuova costruzione (così come definiti dal Testo Unico della materia - DPR 380/2001); misure antisismiche, abbattimento barriere architettoniche e bonifiche dell'amianto. Questa modalità resterà in vigore fino al 30 giugno 2013 e decorrerà dal I gennaio 2012.
Le spese sostenute per migliorare l'efficienza energetica degli edifici e delle unità immobiliari come l'applicazione di isolanti termici (c.d. cappotto); la sostituzione degli infissi; l'installazione di pannelli solari termici e l'impiego delle caldaie a condensazione (commi da 344 a 347 della finanziaria 2007), vedranno invece ridotta al 50% (dal 55%) dei costi sostenuti, l'ammontare della detrazione d'imposta a partire però dal prossimo I gennaio 2013 e fino al 30 giugno 2013. Le spese dovranno essere documentate e registrate per via telematica, sul sito dell'ENEA .
Ristrutturazioni edilizie: le condizioni migliorano: l'aliquota detraibile dall'imposta, in dieci annualità, salirà al 50% delle spese sostenute, fino ad un massimo di 96 mila euro (prima era 36% fino all'ammontare di 48 mila) ed il beneficio sarà scontabile per gli interventi di: manutenzione ordinaria; straordinaria; restauro e risanamento conservativo; ristrutturazione edilizia e nuova costruzione (così come definiti dal Testo Unico della materia - DPR 380/2001); misure antisismiche, abbattimento barriere architettoniche e bonifiche dell'amianto. Questa modalità resterà in vigore fino al 30 giugno 2013 e decorrerà dal I gennaio 2012.
Le spese sostenute per migliorare l'efficienza energetica degli edifici e delle unità immobiliari come l'applicazione di isolanti termici (c.d. cappotto); la sostituzione degli infissi; l'installazione di pannelli solari termici e l'impiego delle caldaie a condensazione (commi da 344 a 347 della finanziaria 2007), vedranno invece ridotta al 50% (dal 55%) dei costi sostenuti, l'ammontare della detrazione d'imposta a partire però dal prossimo I gennaio 2013 e fino al 30 giugno 2013. Le spese dovranno essere documentate e registrate per via telematica, sul sito dell'ENEA .
mercoledì 18 aprile 2012
Assemblea annuale 2012
E'
CONVOCATA L'ASSEMBLEA DEI SOCI
FEDERAZIONE
PROVINCIALE DI MONZA E BRIANZA DI CONFCONSUMATORI
il
27 APRILE 2012
in
prima convocazione alle ore 15,00 ed in SECONDA ALLE ORE 16.
Potranno
partecipare, con diritto di voto, tutti i soci in regola con la quota
associativa annuale corrente.
ORDINE
DEL GIORNO:
- relazione del presidente sull'attività svolta;
- approvazione del rendiconto annuale 2011;
- modifiche allo Statuto;
- nomina delegati per le assemblee: regionale (7) e nazionale (1);
- varie ed eventuali.
Raul
Goffo
(il
presidente)
venerdì 13 aprile 2012
La quinta edizione del Conto Energia
Lo scorso mercoledì 11 aprile, il
Ministro dello Sviluppo Economico: Corrado Passera, di concerto con
quelli di Ambiente (Clini) ed Agricoltura (Catania), hanno tracciato
le linee guida del nuovo decreto per gli incentivi alle fonti
energetiche rinnovabili: il cosiddetto Conto Energia. Questa è la
quinta edizione (la prima del 2005) e ridefinisce l'ammontare dei
contributi allineandoli ai criteri Europei ed al calo dei costi nella
filiera produttiva. Il meccanismo sarà in vigore al superamento
della soglia dei 6 miliardi, probabilmente raggiunta tra i prossimi
mesi di Luglio ed Ottobre. La finalità è quella di centrare gli
obbiettivi fissati dall'UE per il 2020: il famoso 20 – 20 -20:
riduzione dei consumi energetici (miglioramento dell'efficienza) per
il 20% attuale; diminuzione della stessa quota per le emissioni di
CO2 ed incremento sempre del 20% della produzione
energetica da fonti rinnovabili. Saranno sostenute anche altre fonti
come: biomasse; idroelettrico; eolico ecc...L'amministrazione, il
controllo ed il monitoraggio dell'iniziativa sarà affidata, come già
avviene, al GSE. Ora il provvedimento è all'esame dell'Autorità
energetica e della Conferenza Stato-Regioni.
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mercoledì 11 aprile 2012
Convertendo BPM – Importanti novità
La scorsa settimana: martedì 3 aprile, la presidente regionale di Confconsumatori Lombardia e referente Nazionale: Francesca Arnaboldi, ha incontrato, nell'ambito di un giro consultivo avviato tra BPM (Banca Popolare di Milano) ed associazioni di Consumatori, Fabio Faina ed alcuni legali della Banca. Dal colloquio sarebbe emersa l'intenzione conciliativa dell'Istituto, che avrebbe all'uopo già accantonato 40 milioni di euro. La procedura, nelle intenzioni della Società, alla cui definizione contribuirebbero anche le associazioni dei risparmiatori, prevederebbe l'individuazione di tre classi per raggruppare gli acquirenti del famoso Convertendo, classificati in base alla propria cultura finanziaria: gli esperti (come gli investitori istituzionali); i medi (la maggior parte dei consumatori) e gli scarsi (quelli che hanno subito i maggiori danni economici). L'accordo dovrà essere formalizzato entro il prossimo 22 maggio: giorno in cui l'Azione Collettiva avviata da Federconsumatori riceverà il verdetto di ammissibilità. Vedremo quale sarà l'ammontare delle proposte risarcitorie e la loro congruità, se saranno inadeguate si potrà agire prima davanti all'arbitro bancario e poi in giudizio. State collegati per il prossimo aggiornamento.
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lunedì 30 gennaio 2012
Convertendo BPM 2009/2013 – 6,75% (con warrant abbinati)
Il prestito obbligazionario oggetto di questo Post (il famigerato Convertendo del titolo) ha subito alcune vicissitudini e determinato tra i sottoscrittori ingenti perdite di capitale investito: fino al 90%. Alcune associazioni di Consumatori: Confconsumatori, Federconsumatori ed Adusbef, stanno organizzando gli obbligazionisti danneggiati e promuovendo un’azione risarcitoria collettiva (class action), anche la Magistratura indaga sulla vicenda. I rumours di queste ore provenienti dal Management, apparsi sulla stampa, annuncerebbero una soluzione interna: ovvero l’emissione di un altro titolo a scadenza quinquennale con rendimento a due cifre (12%), che consentirebbe un recupero parziale dell’investimento.Lo strumento finanziario (ovvero la struttura dell’obbligazione). Sfogliando i documenti (prospetto informativo e caratteristiche) disponibili sul sito dell’Emittente (Banca Popolare di Milano), si apprende la natura strutturata del prestito; infatti i titoli sarebbero composti da un’obbligazione senior e da un derivato, a sua volta costituito dall’acquisto implicito di un’opzione call di tipo americano (esercitabile nel corso dell’intera durata del prestito) e da una vendita, sempre implicita, di un’opzione put tipo europea (solo a scadenza). Lo strike price delle opzioni citate sarebbe fissato a 7 euro e 6 rispettivamente con rapporti di conversione Obbligazione/Azione 1/14,286 e 1/16,667. La durata del godimento, remunerato con il tasso d’interessi del 6,75%, cedola annuale, decorrerebbe dal 3 luglio 2009 al I giugno 2013 quando la conversione sarebbe obbligata con la scadenza. Grado di rischio molto alto: 5 su scala da 1 a 5. Collocamento riservato al pubblico intrattenente rapporti di conto corrente e titoli con la Banca e sue associate, che ne avrebbe acquistato per un controvalore di 406.285.100 euro (valore nominale 100) pari al 58,41% dell’offerta totale.
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| La conversione dell'Obbligazione |
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venerdì 9 dicembre 2011
Il decreto salva Italia (la manovra Monti) e le tasche dei Consumatori
| Tasche vuote |
Le dimissioni del governo Berlusconi ed
il nuovo incarico al professor Mario Monti, hanno indubbiamente
rappresentato una svolta per la situazione economico-politica del
nostro Paese. Gli indicatori finanziari (lo spread Btp/Bund a dieci
anni e l'indice borsistico Milanese Ftse Mib), hanno registrato
valori positivi. In queste ore, però, con il vertice Europeo in
corso, oscillazioni incerte spaventano i mercati. Il primo
provvedimento normativo del neo-Governo, licenziato dal Consiglio dei
ministri nella serata di domenica 4 dicembre ed emanato dal
Presidente della Repubblica martedì 6, contiene disposizioni per lo
sviluppo, l'equità ed il consolidamento dei conti pubblici.
Tralasciando le novità in materia pensionistica (che riguardano il
nostro ruolo di lavoratori) e le agevolazioni fiscali per le imprese
oltre che la soppressione di enti ed il sostegno alle politiche
industriali (di valore politico appunto), guardiamo agli effetti per
le tasche dei consumatori. Le prime note dolenti emergono
dall'aumento delle accise per i carburanti: benzina e gasolio
aumenteranno (per la verità sono già aumentati) di 14 e 17
€cent/litro, mentre GPL e metano di 4 al Kg e di 0,4 € mill/mc
rispettivamente. Sul fronte delle maggiori entrate, ovvero
dell'aumento di spese (tasse) per gli utenti, possiamo citare
l'introduzione dell'imposta municipale propria (l'ICI); della tassa
comunale su rifiuti e servizi ed il balzello sui titoli e gli
strumenti finanziari (sotto forma di bollo per le comunicazioni in
misura dello 0,1% nel 2012 e dello 0,15 nel 2013). Per i consumatori
più ricchi avremo poi il super bollo, applicato alle auto con
potenza superiore a 175 kW (pagheranno 20 € in più per ogni kW
maggiore del limite citato); avremo imposte per imbarcazioni (oltre i
10 metri) ed aeromobili (compresi gli elicotteri), mentre l'ulteriore
incremento dell'Iva avverrà il prossimo settembre. La soglia di
tracciabilità dei pagamenti in contanti scende a 1000 euro e la
prescrizione per il cambio delle lire è anticipata: le banconote e
le monete son'ora prive di valore: inconvertibili. Infine le buone
notizie: restano gli incentivi e le agevolazioni fiscali per la
ristrutturazione degli edifici e per il miglioramento della loro
efficienza energetica; sono adottate misure per la liberalizzazione
delle attività commerciali e dei trasporti (ferrovie, aeroporti e
porti); potenziata l'attività di controllo dell'Antitrust e
migliorata la concorrenza. Queste ultime norme dovrebbero favorire
l'attività consumeristica: aumentando l'offerta e diminuendo i
prezzi (si spera!).
L'immagine del post è tratta da intenet, se violasse qualche copyright avvertiteci: la rimuoveremmo. Grazie
venerdì 21 ottobre 2011
A volte ritornano: Italia-Programmi.net ripropone il metodo Easy-Download.info
| l'indicazione esplicita del costo |
Il provvedimento 22709 dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), emanato in seguito a numerose segnalazioni ricevute da consumatori e loro associazioni, impone a Estesa Limited (società titolare dello spazio web in questione, con sede alle Seychelles), di sospendere l'attività pubblicitaria avviata con il sistema Google AdWords e di rendere chiaro ed esplicito l'onerosità del servizio. Per l'Autorità sarebbero state attuate pratiche commerciali scorrette e pertanto avrebbe irrogato all'impresa una sanzione di
Come svolgevasi il misfatto: lo sprovveduto consumatore digitale, alla ricerca di utili applicazioni, incappava, dopo aver interrogato i più diffusi motori di ricerca, nella vetrina virtuale di Italia Programmi. Qui avrebbe potuto scegliere lo strumento cercato e scaricarlo sul proprio computer. Prima però avrebbe dovuto compilare il form per la raccolta dei dati personali attraverso cui, subdolamente, senza avere percezione, aderiva ad un contratto di servizio. Si rendeva conto dell'acquisto successivamente: solo quando riceveva l'informativa via e-mail della scadenza del periodo utile per esercitare il diritto di recesso, il contratto era perciò efficace ed egli sarebbe stato obbligato a pagare la modica cifra di 96 euro annui.
| Il sito modificato di EasyDownload |
Consiglio: i dati personali sono una preziosa risorsa, per evitare spiacevoli sorprese cerchiamo di divulgarli con parsimonia. Gli utenti intrappolati possono ignorare le richieste di credito, per esperienza personale, con Easy Download, esse sono cessate dopo una sola lettera prioritaria. Per ogni eventualità non esitate a contattarci.
Aggiornamento del 12 marzo 2012 nel provvedimento 23107 l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato sanziona la società Estesa per pratiche commerciali scorrette ingannevoli ed aggressive, l'ammontare della "multa" è di 1,5 mln di euro più alcuni adempimenti da pubblicare sul sito per 30 giorni.
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