giovedì 13 dicembre 2012

Dell'Imu e del tributo comunale su rifiuti e servizi

Premessa breve

In questo articolo ci spogliamo dei panni di consumatori e vestiamo quelli dei cittadini contribuenti, provando a gettare un lampo di luce sull'oscuro (?) mondo dei tributi comunali introdotti lo scorso anno dal famoso decreto legge Salva Italia. I riferimenti normativi (per chi volesse approfondire), sono il D.Lgs 23 del 14 marzo 2011 (artt.8-9): disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale ed il D.L. 201 del 6 dicembre 2011 (artt.13-14) convertito con modificazioni nella Legge 214/2011: disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici (Salva Italia).
L'Imu: l'imposta municipale propria
In principio fu l'articolo 8 del D.Lgs 23/2011 che introdusse l'imposta in questione. In particolare essa sarebbe stata istituita per l'anno 2014 (anticipata come vedremo dal primo provvedimento Monti), applicata su tutti gli immobili ad eccezione dell'abitazione principale, nella misura dello 0,76% sulla base imponibile rappresentata dal cosiddetto valore catastale rivalutato dell'immobile e ridotta alla metà per i beni locati. Nell'articolo 9 del medesimo atto normativo, si definiscono i criteri di applicazione dell'imposta (che rimangono ancora validi) e le scadenze temporali per il suo pagamento. L' ammontare è conteggiato sull'anno solare e le scadenze sono due: il 16 giugno ed il 16 dicembre. È infine consentito il pagamento in unica soluzione alla scadenza della prima rata.
Le modifiche del Salva Italia. La prima sostanziale variazione consiste nell'anticipazione della sua istituzione, che viene introdotta, in via sperimentale, dal 2012 fino al 2014, per poi entrare a regime nel 2015.
In questa nuova versione, l'Imu, grava anche sull'abitazione principale e pertinenze, inoltre la sua base imponibile viene ulteriormente aumentata. Moltiplicatori di valore diverso per le varie classi catastali, applicati al sopraddetto valore catastale rivalutato previsto dall'art.5 D.Lgs.504/1992, ne fanno lievitare il valore. L'ammontare dell'aliquota rimane invariata (0,76% con facoltà per i Consigli Comunali di aumentarla o diminuirla di 0,3 punti con apposito regolamento), mentre si riduce a 0,4% per l'abitazione principale (variabile anch'essa dai Comuni per 0,2 punti). Infine sull'ammontare dell'imposta risultante è prevista la detrazione di 200 euro elevabile anch'essa dagli enti locali.
Il tributo comunale su rifiuti e servizi
Questo tributo sarà istituito in tutti i comuni del territorio Nazionale dal I gennaio 2013 e coprirà i costi di gestione e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati svolto in regime di privativa dai comuni, nonché quelli relativi ai costi dei servizi indivisibili. I soggetti obbligati al pagamento della tassa sono i proprietari di locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti. L'ammontare del tributo si comporrà di una tariffa determinata con regolamento (D.P.R.) di proposta ministeriale a copertura dei costi di gestione dei rifiuti e di una componente pari a 0,30 euro (aumentabile fino a 0,40 dal Consiglio Comunale) per unità di superficie dell'area scoperta od immobile produttrice di rifiuti. La deliberazione comunale della tariffa dovrà avvenire entro i termini per l'approvazione del bilancio previsionale dell'ente, ovvero entro il 31 dicembre. Le diverse e peculiari specificità saranno demandate ai regolamenti Comunali redatti nel rispetto delle linee guida dettate dalla norma Nazionale.
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