mercoledì 25 gennaio 2017

Sovraindebitamento e piano del consumatore

un sovraindebitato
La situazione di crisi economica generata dal sovraindebitamento può essere risolta ricorrendo alle procedure previste dalla legge 3 del 27 gennaio 2012. Per ragioni di semplicità e di conformità all'attività svolta da questa associazione di consumatori, focalizzeremo l'attenzione solo sulla modalità di composizione della crisi dedicata esclusivamente al consumatore. Iniziamo proprio dalla definizione di sovraindebitamento, così come enunciata nella disposizione normativa: il Sovraindebitamento è: “la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”. Semplificando: è quella condizione economica in cui non riusciamo più a saldare tempestivamente le rate del mutuo e/o dei finanziamenti contratti per l'acquisto dell'auto, dei mobili e degli elettrodomestici. Questa condizione potrebbe verificarsi a causa di un'eccessiva fiducia nelle proprie capacità di reddito e determinare così una forte propensione alla spesa della famiglia, con il conseguente raggiungimento dello stato di sovraindebitamento, che in questo caso potrà definirsi attivo. Nel sovraindebitamento passivo, invece saranno fattori traumatici esterni, congiunturali (come per esempio la perdita del lavoro) a provocare lo stato di insolvenza temporaneo.
La composizione della crisi. Preso coscienza dello stato di crisi in cui potremmo essere precipitati (bando allo sconforto, niente è perduto! Ndr) valutiamo ora quali meccanismi di risoluzione potremmo adottare per risalire la china. Prima di tutto (così prevede la legge) abbiamo bisogno di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC), che attraverso la figura del gestore (colui che materialmente ci accompagnerà verso l'emersione), provvederà alla redazione di un “piano” attraverso cui raggiungere un accordo di composizione dei debiti con i creditori. Gli Organismi sono accreditati presso il Ministero della Giustizia (se ne contano 89), organizzati nell'apposito registro, diviso nelle due sezioni: A e B, nella prima rientrano quegli enti riconosciuti di diritto (come per esempio quelli istituiti dalle Camere di Commercio o dai vari Ordini professionali: Commercialisti; Avvocati e Notai), mentre nella seconda (la sezione B) troviamo tutti gli altri, che rispettano ogni requisito previsto dal Decreto Ministeriale istitutivo.
Omologazione. Predisposto il piano di rientro, il Gestore della crisi, lo presenterà al Presidente del Tribunale del circondario giudiziario a cui afferisce il comune di residenza del consumatore, che dopo aver vagliato le condizioni di ammissibilità, pronuncerà il decreto di apertura, in cui si darà avvio alla fase in cui i
uno risolto
creditori valuteranno il piano proposto dal debitore (con l'ausilio dell'organo imparziale ed indipendente) ed accetteranno o meno la sua attuazione. Sarà necessario che almeno il 60% dei creditori accolga il prospetto perché si raggiunga l'accordo e perché il giudice omologhi l'intesa.
Costi. Naturalmente, come è ovvio, questo servizio ha un costo, che è però definito nei limiti massimi dal Decreto Ministeriale 202 del 24 settembre 2014 e potrebbe variare in funzione dell'Organismo scelto. Nel nostro circondario sono operativi gli Organismi di Composizione della Crisi istituiti dall'Ordine degli Avvocati di Milano, dagli ordini dei Commercialisti di Milano e di Monza e l'ultimo nato (iscritto nel registro del Ministero dal 14 settembre 2016): istituito dalla Camera Arbitrale di Milano a cui partecipa anche la Camera di Commercio di Monza e Brianza. L'avvio dell'istanza con l'OCC Camerale, per esempio, ha un costo iniziale (un acconto) di 244 euro iva inclusa a cui aggiungere 16 euro di marca da bollo. I costi da sommare durante le fasi di composizione della crisi, corrisponderanno ai valori minimi definiti dal Decreto Ministeriale e saranno scontati del 30% se il debitore riveste la qualifica di consumatore: ovvero aver contratto debiti per scopi estranei all'attività imprenditoriale o commerciale eventualmente svolta. In particolare tali costi varieranno in funzione della complessità del caso: numero dei creditori; entità dell'attivo; del passivo e attività accessorie svolte. Per il consumatore, i parametri oscilleranno tra lo 0,19% e lo 0,94% per i primi 81 mila euro circa di passivo accertato sul piano del consumatore omologato, e diminuiranno a 0,06% e 0,46% per le somme eccedenti tale limite.
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