mercoledì 11 gennaio 2017

Saldi Invernali 2017

Cari lettori, come di consueto, in questo periodo dell'anno (il primo post del 2017), rispolveriamo la regolamentazione delle vendite di fine stagione: i saldi. Il quadro normativo di riferimento Nazionale all'interno del quale si muovono le disposizioni Regionali, è il Decreto Legislativo 114 del 31 marzo 1998, in cui si riforma la disciplina relativa al settore del commercio. In Lombardia, il testo unico che norma la materia (commercio e fiere) è la Legge Regionale 6 del 2 febbraio 2010 e gli articoli che dobbiamo richiamare sono il 115 dal titolo: “Vendite di fine stagione” ed il 117: “Informazione e tutela del consumatore”. Iniziamo proprio dalla natura dei beni che potranno essere oggetto della vendita di fine stagione da parte degli operatori commerciali, la cui finalità è quella di smerciare (esitare) prodotti non alimentari di carattere stagionale, articoli di moda, che se non venduti entro breve tempo siano suscettibili di una notevole diminuzione di prezzo. Questa particolare tipologia di vendite (è sempre l'articolo 115 che lo sostiene), si potrà svolgere in due soli periodi dell'anno, della durata massima di 60 giorni ciascuno, determinati dalla Giunta Regionale dopo aver consultato le Camere di Commercio, le associazioni dei Commercianti e quelle dei Consumatori. Dal gennaio 2012 l'inizio dei saldi invernali, così come stabilito dalla Delibera di Giunta Regionale 2667 del 14 dicembre 2011, cade il primo giorno feriale antecedente l'Epifania, quest'anno coincidente con giovedì 5 gennaio e calcolando la durata bimestrale (60 giorni per la precisione), si concluderanno il 6 marzo 2017, per lasciare poi spazio a quelli estivi che inizieranno invece il primo sabato del mese di luglio: il I. 
Gli obblighi verso i consumatori, che i venditori dovranno rispettare, sono quelli di pubblicità del prezzo: dovrà essere infatti esposto il prezzo iniziale del bene e la percentuale di sconto applicata, sarà facoltà del negoziante indicare anche il costo finale ribassato. Le merci oggetto di vendita straordinaria, dovranno essere fisicamente separate dalle altre ed il consumatore dovrà avere la piena ed univoca percezione di quali beni siano oggetto della vendita scontata. Infine sarà sempre valida ed applicabile la norma sulla garanzia legale post-vendita, in cui il rivenditore sarà tenuto a sostituire i prodotti difettosi o a rimborsarne il prezzo pagato.
Gli organi di vigilanza cureranno il rispetto delle norme sommariamente elencate e potranno punire le violazioni con una sanzione pecuniaria amministrativa d'importo variabile tra i 500 e 3000 euro.
Perciò occhio alla penna e buoni affari.