mercoledì 6 luglio 2016

Saldi Saldi, i saldi estivi

Tecnicamente, a norma della Legge Regionale n.6 del 2 febbraio 2010 (il Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere), i saldi sono classificati tra le vendite straordinarie. In particolare individuano le vendite di fine stagione, e la Delibera di Giunta Regionale del 14 dicembre 2011 (la n.IX/2667), ne ha modificato il calendario originario. Essa stabilisce; infatti che i saldi estivi comincino il primo sabato del mese di luglio, quest'anno coincidente con sabato 2 luglio. La loro durata sarà di 60 giorni ed i negozianti dovranno attenersi ad alcune specifiche regole di vendita disciplinate dagli articoli 115: in cui si individua la tipologia commerciale di merce soggetta a questo tipo di vendita ossia: i prodotti non alimentari di carattere stagionale o articoli di moda, che se non venduti entro un certo tempo siano suscettibili di notevole deprezzamento, e l'articolo 117 che norma i contenuti di informazione e di tutela per il consumatore.
Durante le vendite straordinarie, i commercianti (come previsto dall'articolo 117 della Legge Regionale – Informazione e tutela del consumatore) dovranno adottare specifiche regole di condotta: il cartellino del prezzo degli articoli soggetti a vendita straordinaria, dovrà riportare obbligatoriamente il costo originario del bene e la percentuale di sconto o ribasso applicato, sarà facoltativa l'indicazione del prezzo finito. I prodotti oggetto di saldo dovranno essere nettamente e fisicamente separati da quelli venduti a prezzo pieno, e valgono tutte le norme generali previste per la garanzia post-vendita di conformità del bene venduto, prestata dal venditore, che dovrà riparare o sostituire e nel caso rimborsare il consumatore, nel caso in cui l'articolo venduto risulti difettoso.
Poche e semplici regole che possono guidarci consapevolmente in acquisti sereni e spensierati.