mercoledì 27 luglio 2016

Il Fondo di solidarietà per gli investitori di Banca Etruria & Co

Il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD), l'Istituto che garantisce i correntisti delle banche Italiane con patrimonio in giacenza sul proprio conto corrente fino a 100 mila euro, nel caso di fallimento dell'ente creditizio; è lo strumento attraverso cui il Parlamento, con la legge 119/2016 (legge di conversione del Decreto Legge governativo n.59 del 3 maggio 2016 recante: “Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione” detto Decreto Banche), ha individuato quale gestore del Fondo di Solidarietà istituito dalla Legge di Stabilità 2016 (208/2015 art.1 c.855).
Originariamente previsto, dalla legge di bilancio istitutiva, con una dotazione limitata a 100 milioni di euro, ora, dopo la conversione del decreto legge, aumentata illimitatamente fino a coprire le esigenze finanziarie connesse all'erogazione delle prestazioni: ovvero fino alla copertura dei volumi delle richieste di rimborso che giungeranno al Fondo stesso; è alimentato dal patrimonio del Fondo Interbancario di Tutela dei depositi, che ne gestisce (come detto) anche gli aspetti operativi e amministrativi.
Il Fondo di Solidarietà è stato istituito per attenuare le perdite finanziarie subite dai risparmiatori che avevano comprato strumenti d'investimento emessi dalle 4 banche risolte: Banca Marche, Etruria, CariFerrara e CariChieti. Il risarcimento potrà arrivare fino all'80% del patrimonio investito, al netto di costi e rendimenti. Per ottenerlo sarà necessario avviare la procedura formalizzata dal Fondo Interbancario, che si sostanzia nella compilazione dell'apposito modulo predisposto e dall'invio come allegati, di alcuni documenti comprovanti l'acquisto dei titoli finanziari oltre ad un'autocertificazione in cui si dichiarino le condizioni patrimoniali e/o di reddito. Già perché l'indennizzo è riservato ad investitori che al 31 dicembre 2015 possedevano un patrimonio mobiliare inferiore a 100 mila euro, o alternativamente al risparmiatore che abbia dichiarato un reddito complessivo fino a 35 mila euro nell'anno d'imposizione fiscale 2014. Tutti i dettagli sono nella sezione del sito dedicata a cui vi rimando, e per inoltrare l'istanza ci sarà tempo fino al 3 febbraio 2017 (6 mesi decorrenti dal 3 luglio 2016: giorno di entrata in vigore della legge), pena decadenza del diritto. Il fondo liquiderà l'indennizzo nel termine di 60 giorni dalla presentazione della richiesta.
Resta sempre valida, in alternativa a questa, la via giudiziaria canonica, anche se le lungaggini ed i costi legali potrebbero scoraggiarne il suo imbocco.
Siamo disponibili per tutta l'assistenza del caso, per fissare un appuntamento: tel.039 8943448.