mercoledì 25 novembre 2020

La morosità delle bollette energetiche e idriche


Nel corso della prima ondata epidemiologica da Covid-19, che ha costretto il governo ad adottare provvedimenti di contenimento di diffusione della malattia: il cosiddetto periodo di lockdown (o clausura totale per dirlo in Italiano), l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), ha emanato una delibera (la numero 60/2020/R/com del 12 marzo 2020), successivamente integrata dalle seguenti tre sullo stesso tema (la 117, 124 e 148), in cui si sono sospese le procedure d'interruzione delle forniture energetiche (elettricità e gas) e idriche per i clienti finali in stato di morosità.
Dal 10 marzo 2020 fino al 17 maggio 2020 (periodo di durata della prima chiusura), i fornitori di energia elettrica, gas e acqua, sono stati obbligati a sospendere le procedure d'interruzione di fornitura per i clienti finali che si trovavano già, alla data del 10 marzo, o si sono venuti a trovare in seguito, fino al 17 maggio, in uno stato d'insolvenza per il pagamento delle fatture. Così come avviene usualmente nei territori sconvolti da eventi sismici o da altre calamità naturali.
La notizia, ormai, fortunatamente superata, ci da lo spunto però per ripassare le diverse fasi procedurali, che si susseguono nel caso del mancato pagamento di una bolletta energetica entro la data di scadenza.
Se il cliente non paga la bolletta entro la data di scadenza, il fornitore ha il diritto di recuperare il proprio credito. Il primo passo che compie è quello di comunicare la messa in mora del cliente (da qui lo stato di morosità conseguente). Questa comunicazione avviene con lettera raccomandata o con PEC (posta elettronica certificata). Il venditore indicherà il termine ultimo entro cui effettuare il pagamento, decorso il quale chiederà all'impresa distributrice di sospendere la fornitura. La sospensione può essere richiesta solo dopo che siano trascorsi 3 giorni lavorativi dal termine ultimo intimato per il pagamento e almeno 40 giorni solari dalla data in cui il cliente ha ricevuto la notifica di costituzione in mora. Se la sospensione della fornitura avviene senza il rispetto dei termini indicati, il consumatore ha diritto a un indennizzo.
Per ulteriori approfondimenti sull'argomento e su altri di rilevante interesse, consiglio la consultazione dell'Atlante del Consumatore, disponibile nella sezione del sito istituzionale ARERA.