domenica 30 luglio 2017

Il Contratto d'albergo

Il periodo più desiderato dell'anno è finalmente arrivato, l'inizio del prossimo mese di agosto, segnerà l'avvio ufficiale delle tanto agognate ferie estive. L'occasione è propizia per concedersi soggiorni in amene località esotiche oppure per esplorare la variegata offerta turistica proposta dalle mete domestiche.
I 38 milioni di Italiani che hanno scelto di andare in vacanza quest'estate (il 9% in più dello scorso anno), secondo quanto afferma una ricerca Coldiretti/Ixè, resteranno in maggioranza in Italia (il 78%) e quasi la metà di essi: il 49% dei vacanzieri, ha scelto la prenotazione delle strutture ricettive on-line.
La regolazione organica del settore è avvenuta con l'emanazione del Codice del Turismo (D.L.vo 79 del 23 maggio 2011) pesantemente modificato dalla sentenza n.80 del 2 aprile 2012 della Corte Costituzionale che ne ha abrogato alcuni articoli, delimitando il perimetro di podestà legislativa in capo alle Regioni, sforato dalla normativa Statale.
Il “Contratto d'albergo”, che sembra essere la forma più diffusa per l'acquisto del soggiorno turistico, è l'accordo mediante il quale l'albergatore si impegna nei confronti del cliente, dietro il pagamento di un prezzo, a fornire l'alloggio ed eventuali servizi accessori. Questo accordo, disciplina i diritti e i doveri del turista e dell'albergatore durante la fruizione delle strutture ricettive, che potremmo classificare in strutture alberghiere vere e proprie (alberghi, motels, villaggi-albergo e residenze turistico alberghiere); ed extra-alberghiere (campeggi, bed&breakfast,agriturismo, villaggi turistici etc...).
Il primo elemento caratterizzante la stipula negoziale è la fase di prenotazione, che può avvenire per telefono, lettera, mediante agenzia o tour operator, e ancora via internet. Con la prenotazione, l'albergatore s'impegna a tenere a disposizione del turista l'alloggio e i servizi accessori eventualmente pattuiti. La prenotazione può essere semplice o rafforzata, nel primo caso l'impegno è solo formale, mentre nel secondo, la serietà del cliente è avvalorata dal versamento di una somma in denaro a titolo di anticipo e/o caparra. In quest'ultimo caso l'eventuale inadempienza all'impegno concordato potrebbe causare rilevanti danni economici per il consumatore.
Durante la fruizione del servizio, il cliente dovrà rispettare le regole interne della struttura, liberare la camera nei tempi previsti dall'albergatore e pagare l'importo concordato, controllando che sia conforme a quello pubblicizzato o pattuito e ricordando che il listino prezzi deve riportare i costi Iva inclusa. L'albergatore avrà l'obbligo di offrire i propri servizi a qualsiasi cliente senza discriminazioni; gli unici motivi validi per rifiutare un cliente sono l'indisponibilità di alloggi o l'omessa presentazione di un documento d'identità. Egli fornirà al turista la camera ed i servizi accessori in conformità a quanto concordato e garantirà la sorveglianza, l'igiene e la sicurezza dei luoghi in cui si svolge il servizio.
Infine l'albergo è responsabile dei beni dei clienti, che possono distinguersi in portati (gli oggetti di uso comune che si tengono in stanza) o depositati (carte valori, contanti, gioielli etc...) affidati alla custodia dell'albergatore. Nel caso dei beni portati che subissero danneggiamento o sottrazione, la responsabilità dell'albergatore sarà limitata fino al massimo di cento volte il prezzo della stanza; mentre sarà illimitata per i beni custoditi.