mercoledì 8 marzo 2017

La prescrizione delle bollette energetiche

Numerosi sono i casi di ritardata fatturazione dei consumi energetici domestici. Molti venditori di gas ed elettricità, in passato, ma anche attualmente, hanno sospeso o interrotto il normale ciclo di emissione della fattura per periodi più o meno lunghi (a volte la stasi è stata annuale), ed hanno imputato la causa di questa interruzione a non meglio specificati guasti tecnici ai propri sistemi contabili informatici. La frequenza con cui devono essere emesse le bollette è almeno bimestrale per quelle riferite ai consumi di elettricità, mentre per quelle del gas essa dipende dall'ammontare dei consumi annui. Per una famiglia tipo, questi consumi annuali, sono stimati in 1.400 m3/anno, e anche per loro la periodicità sarà bimestrale. Se le utenze sono invece servite da venditori energetici del mercato libero, la frequenza di emissione potrà essere maggiore: mensile, in ogni caso dipenderà dalle clausole contrattuali di ciascuna fornitura. I consumi energetici esposti in bolletta, potranno avere diversa natura: ci saranno quelli stimati dal venditore (calcolati secondo specifiche variabili come lo storico dei consumi registrati in precedenza); i dati forniti direttamente dal cliente con l'autolettura dei misuratori ed infine quelli rilevati dal distributore.
La sospensione dell'emissione della periodica fattura, potrebbe creare rilevanti disagi al consumatore: nell'immediato; infatti egli forse ne ricaverebbe un implicito vantaggio derivante dalla posticipazione del pagamento, ma sul lungo periodo, quando l'imprevisto sarà risolto, ed il normale ciclo di emissione riprenderà con la sua canonica periodicità, si potrà trovare nel dover saldare bollette d'importo stratosferico (nell'ordine delle migliaia di euro). In alcuni casi, le fatture di conguaglio dei consumi o quelle relative alla disattivazione della fornitura energetica, potrebbero addebitare i costi registrati in anni passati. Qui però c'è un limite temporale entro cui le imprese energetiche potranno legittimamente fatturare i consumi passati e tale limite risulta essere quinquennale: “Si prescrivono in 5 anni (come detta il Codice Civile all'articolo 2948 comma 4) tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”. Se perciò, miei cari lettori, dovessero recapitarvi una bolletta energetica in cui siano esposti i costi riferiti a periodi passati che superino i 5 anni calcolati dalla data di emissione della bolletta stessa, sarebbe lecito e doveroso, a mio avviso, invocare l'istituto della prescrizione.
L'ultima novità in tema di termine per l'emissione della fattura di chiusura contrattuale (relativamente recente perché la delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico (AEEGSI) sul tema è del 10 marzo 2016 – n.100/2016/R/com), prevede che il venditore di energia elettrica e/o gas, dovrà recapitare al consumatore, la fattura di chiusura entro 6 settimane decorrenti dal giorno di cessazione della fornitura. Nel caso in cui questo termine fosse disatteso saranno riconosciuti indennizzi automatici calcolati sui giorni di ritardo registrati, fino ad un massimo di 22 euro per ritardi superiori ai 90 giorni solari.
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