mercoledì 16 novembre 2016

WhatsApp e le clausole vessatorie

La più diffusa applicazione di messaggistica istantanea e chiamate via internet, è finita nel mirino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato Italiana, lo scorso 28 ottobre 2016, quando l'Antitrust ha avviato una consultazione pubblica in materia di clausole vessatorie. Oggetto di valutazione sono alcuni elementi componenti i termini di utilizzo del servizio imposti dall'azienda. In particolare sono sotto la lente d'attenzione clausole riguardanti esclusioni e limitazioni di responsabilità del professionista nei confronti del consumatore, il foro competente e la legge applicabile per la soluzione delle controversie, che risulterebbero quelli in vigore nello Stato della California ed altri come costi, tasse ecc...
L'Authority considera queste clausole vessatorie ai sensi dell'articolo 33 del Codice del Consumo (D.L.vo 206/2005), perché determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto con la società. Inoltre nello specifico essa rileva un carattere di vessatorietà implicito nelle clausole in cui si escludono o limitano i diritti del consumatore in caso di inadempimento da parte del professionista, e dove quest'ultimo possa modificare unilateralmente i termini di utilizzo e risolvere il contratto senza alcun preavviso e senza un giustificato motivo ed infine, presume, in accordo con la norma, certamente vessatoria la clausola in cui si stabilisce che la sede del foro competente per la soluzione delle controversie, sia diversa da quella di residenza del consumatore.
La procedura di consultazione a cui è ricorsa l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, è disciplinata dall'articolo 37 bis del Codice del Consumo e mira a raccogliere, entro 30 giorni dalla sua pubblicazione, informazioni, dati di esperienza, osservazioni e commenti in merito alle clausole oggetto di analisi. I soggetti legittimati a partecipare alla consultazione (definiti dall'apposito regolamento) sono: le associazioni di categoria professionali; le camere di commercio e le associazioni rappresentative dei consumatori (riconosciute dal Ministero dello Sviluppo Economico). La raccolta di questi dati consentirà una migliore e precisa valutazione sul carattere vessatorio delle clausole analizzate e contenute nei termini di utilizzo del servizio WhatsApp.
Cari lettori, se volete partecipare alla consultazione fatevi avanti: lasciate i commenti nella sezione del post dedicata o contattateci direttamente via e-mail e noi ci faremo promotori delle vostre istanze.