mercoledì 30 novembre 2016

Riscaldamento, valvole termostatiche e contabilizzazione dei consumi

Il prossimo 31 dicembre 2016 sarà il termine ultimo entro cui adeguare gli impianti termici delle nostre case alle disposizioni normative contenute nel Decreto Legislativo 102/2014, di recepimento della direttiva Europea 2012/27 UE sull'efficienza energetica, così come modificato dalle successive integrazioni introdotte dal D.L.vo 141 del luglio scorso necessario a completare l'attuazione della normativa Europea e a risolvere la procedura di infrazione avviata dalla Commissione continentale nei confronti dell'Italia.
L'articolo legislativo di riferimento è il numero 9 del D.L.vo 102/2014 dal titolo emblematico: “Misurazione e fatturazione dei consumi energetici”, nello specifico al comma 5 (scusatemi l'eccessiva tecnicalità normativa, ma sono proprio queste disposizioni ad agire pervasivamente nelle nostre azioni personali, sociali e comunitarie ed è perciò indispensabile conoscerne almeno l'origine) si disciplinano gli aspetti regolatori tesi a favorire il contenimento dei consumi energetici registrati in ciascuna unità immobiliare, attraverso la contabilizzazione degli stessi e la suddivisione delle spese in base ai consumi effettivamente misurati.
Per raggiungere il proposito appena descritto, il legislatore ha imposto l'installazione, a cura degli esercenti l'attività di misura, di un contatore di fornitura in corrispondenza dello scambiatore di calore di collegamento del condominio alla rete di teleriscaldamento, e all'interno di ciascun condominio, i proprietari dovranno installare singoli sotto contatori per misurare l'effettivo consumo di calore di ogni appartamento. Quest'ultima installazione sarà obbligatoria anche in quegli edifici in cui il riscaldamento di ogni unità che lo compone, avvenga tramite una fonte centralizzata. Nel caso in cui il montaggio di sotto-contatori non sia tecnicamente possibile o i costi d'installazione siano sproporzionati rispetto ai vantaggi di risparmio energetico ottenibili, sarà necessario installare sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore su ogni singolo corpo scaldante (termosifone) presente all'interno di ciascuna unità immobiliare.
La norma disciplina anche la corretta suddivisione delle spese per i consumi energetici, che devono essere ripartiti tra tutti gli utenti finali in base alla norma tecnica UNI 10200 dove applicabile. Nel caso in cui non lo fosse, la ripartizione potrebbe avvenire in base ai millesimi di proprietà di ciascun utente finale, ai metri quadri o cubi di consistenza dell'immobile normalizzati ai fabbisogni energetici medi dello stesso. Per la prima stagione termica successiva all'installazione dei dispositivi suddetti, sarà concessa la ripartizione dei consumi per soli millesimi di proprietà.
La mancata ottemperanza alle disposizioni fin qui sommariamente illustrate, comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.500 euro, irrogata dalla Regione o da Enti da essa delegati.