lunedì 30 marzo 2015

Assemblea Annuale dei soci 2015

CONFCONSUMATORI
FEDERAZIONE PROVINCIALE DI MONZA E BRIANZA
L'assemblea annuale degli associati è convocata nella sede sociale di via Correggio, 59 c/o la Casa del Volontariato, giovedì 16 aprile ore 12, ed in seconda convocazione Giovedì 16 aprile alle ore 16,00.
Ordine del giorno:
  • relazione del Presidente sull'attività svolta;
  • approvazione rendiconto economico-finanziario annuale;
  • varie ed eventuali.
Raul Goffo
il Presidente

I consumatori e le loro Associazioni


In questo articolo richiamerò l'importanza del ruolo di consumatore che rivestiamo costantemente durante la nostra vita politico-economica e quale vantaggio possa derivare dall'organizzarsi in associazioni. Lo strumento legislativo di riferimento è il Codice del Consumo (D.L.vo 206/2005) in cui è stato ordinato armonicamente tutto (o quasi) il diritto consumeristico Italiano. Prima la disciplina dei rapporti di consumo era frammentata nella normativa dello specifico settore, che recepiva disordinatamente le varie direttive Europee. Ora, dopo la pubblicazione di questa importante opera, possiamo avere raggruppato in un unico testo il quadro completo dei nostri diritti di Consumatori: dalla pubblicità alla corretta informazione; dalle pratiche commerciali aggressive alle clausole vessatorie; dalla disciplina in materia di multiproprietà e di turismo organizzato, alla garanzia post vendita dei beni di consumo. È l'articolo 3 del Codice del Consumo che ci definisce: il consumatore o l'utente è la persona fisica che agisce [economicamente] per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta e gli riconosce uno specifico ruolo all'interno del mercato. Mi perdoneranno gli esperti economisti per la rude semplificazione: il mercato potremmo definirlo come il luogo (sia esso fisico o virtuale) d'incontro della domanda e dell'offerta (di beni e di servizi), esplicitate dal Consumatore e dall'Imprenditore rispettivamente, ed è regolato da un terzo soggetto (il Legislatore) il cui scopo è quello di equilibrare le forze in gioco. Lo spazio d'azione è attualmente quello Europeo ed ecco spiegato il perché l'attività di regolazione sia condotta dal massimo livello legislativo riconosciuto, che legifera per armonizzare i diritti dei Consumatori in tutti e 28 i paesi dell'Unione Europea. Qualche volta capita che tali diritti siano lesi ed agire da soli per ottenere giustizia può rivelarsi in molti casi costoso e dall'esito imprevedibile. Perciò risulta vantaggioso e conveniente organizzarsi ed associarsi (et voilà ecco servite le Associazioni di Consumatori) in modo da condividere i saperi e le professionalità di ciascun consumatore ed acquisire così maggior potere negoziale ed autorevolezza. La costituzione di questi organismi (le Associazioni), la loro rappresentatività ed il loro riconoscimento all'interno del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti(CNCU), sono disciplinate dagli articoli 136 e seguenti del Codice del Consumo e dai regolamenti Ministeriali attuativi. Hanno come scopo statutario esclusivo la tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori e degli utenti, attualmente sono ben 19 quelle attive e riconosciute nel Consiglio Nazionale tra cui la nostra, che ha come forma organizzativa quella federata: la Confederazione Nazionale è il risultato della federazione di associazioni provinciali (i nuclei basali) a loro volta costituite all'interno del livello Regionale. Nessun finanziamento pubblico diretto è erogato alle Associazioni dei Consumatori, che sopravvivono grazie al prezioso impegno di collaboratori spesso volontari, delle quote associative erogate dagli aderenti ed attraverso l'attuazione di progetti informativi finanziati dal Mse e dalle regioni con i proventi delle sanzioni irrogate dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Sostieni la nostra attività con una donazione o rinnova la tua quota associativa, fai un bonifico sul nostro conto corrente IBAN: IT56 E076 0101 6000 0101 4815 409 intestato a Confconsumatori Federazione Provinciale di Monza e Brianza.

mercoledì 25 marzo 2015

Efficienza energetica: obiettivo 20-20

Per migliorare l'efficienza energetica nei Paesi dell'Unione Europea ed introdurre i conseguenti benefici ambientali economici e sociali, indispensabili ad uno sviluppo sostenibile dell'area, la Commissione, il Parlamento ed il Consiglio Europei, hanno adottato la direttiva n.27/2012, che attraverso tre principali linee guida si pone l'obiettivo di aumentare del 20% l'efficienza energetica nella produzione e nei consumi di energia dai livelli registrati nel primo decennio del 2000 al traguardo del 2020. Sul lato della produzione si prevede l'introduzione e la diffusione d'impianti di cogenerazione: elettricità e calore e l'implementazione di reti di teleriscaldamento e raffreddamento. Mentre sul fronte del consumo s'incentivano i miglioramenti del patrimonio edilizio con gli edifici pubblici a condurre primariamente il processo innovativo ed una generale diffusione tra i consumatori di informazioni per una maggiore consapevolezza nell'uso dell'energia. Nel nostro Paese è il decreto legislativo 52 del 2014 a recepire gli obiettivi Europei ed in esso si traccia la rotta per raggiungere lo scopo con l'indispensabile coinvolgimento di enti locali ( le Regioni) istituzioni pubbliche tecniche come l'ENEA, l'Autorità dell'energia ed i Ministeri dello Sviluppo Economico e dell'Ambiente e naturalmente le associazioni d'imprese e di consumatori. Il principale meccanismo per il finanziamento di questi buoni propositi, soprattutto per il miglioramento dell'efficienza energetica negli edifici, sembra essere quello della detrazione fiscale, che il Governo ha prorogato fino al 31 dicembre 2015 con l'ultima legge finanziaria, e che prevede la detrazione fino al 65% della spesa sostenuta, spalmabile su dieci anni di dichiarazione, per gli interventi finalizzati a diminuire il fabbisogno energetico degli immobili. Azioni che possono interessare l'involucro dello stabile (coibentazione delle pareti, infissi vetri ecc..) e/o l'impianto termico e la rete distributiva comune. I risparmi derivanti da queste innovazioni, in concorso con gli incentivi pubblici ed il coinvolgimento d'istituti finanziari e di esperti nei servizi energetici come le ESCO e gli audit energetici (qui l'impulso occupazionale), renderanno il processo innovativo  autofinanziato ( sul lungo periodo: almeno nell'ordine di un decennio) innescando l'avvio di un circolo virtuoso. Anche la recente modifica delle norme in materia di condominio (il riferimento è alla modifica del codice civile di giugno 2013) ha semplificato le maggioranze assembleari necessarie alla deliberazione di innovazioni condominiali volte all'efficientamento energetico del condominio, riducendole alla semplice maggioranza: maggioranza dei millesimi di proprietà coniugata con la maggioranza degli intervenuti nell'assise. Per tutti gli approfondimenti sull'argomento vi rimando all'utilissimo sito dell'ENEA. Il fattore tempo è adesso determinante: solo un lustro ci separa dalla deadline fissata al 2020 e ciascuno dovrà fare la sua parte per non mancare l'obiettivo.

mercoledì 18 marzo 2015

Trasporto Ferroviario: diritti dei passeggeri e Trenord


I nostri diritti di passeggeri, quando viaggiamo con il treno, sono tutelati nell'intera Unione Europea. La politica dei trasporti all'interno dell'Unione è considerata strategica e mira a garantire la circolazione di persone e merci rendendola efficiente sicura e libera. I provvedimenti che adotterà nel prossimo futuro (da qui al 2050) sono descritti nel libro bianco del 2011: che comprende proprio una tabella di marcia (come recita il titolo) verso uno spazio unico europeo dei trasporti, per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile. La rete integrata sfrutterà tutte le modalità di trasporto (su strada, ferroviario, per vie navigabili e per aereo) con l'obiettivo di ridurre del 60% le emissioni di gas serra attuali al traguardo del 2050 e di accrescere anche i livelli occupazionali. Realizzare uno spazio unico dei trasporti Europeo: cielo unico (aereo); cintura blu (nave); spazio ferroviario unico (treno) è il principale scopo della politica delineata nel libro bianco. Negli articoli precedenti (pubblicati su questo blog nei mesi scorsi), abbiamo visto i nostri diritti di passeggeri aerei e navali, qui daremo un'occhiata invece a quelli ferroviari. Il testo normativo di riferimento è il Regolamento Europeo 1371/2007 che per prima cosa definisce il contratto di trasporto: un contratto a titolo oneroso o gratuito concluso tra un'impresa ferroviaria o un venditore di biglietti e un passeggero per la fornitura di uno o più servizi di trasporto. Il trasportatore s'impegna a trasportare il viaggiatore nel luogo di destinazione. Come per ogni contratto che si rispetti diritti e doveri delle parti sono disciplinati dalle sue condizioni generali, che devono essere conoscibili dal passeggero. Il titolo di trasporto, di viaggio (il biglietto insomma), consegnato al viaggiatore, attesta la stipulazione del contratto stesso. Tra i principali diritti di cui gode il passeggerto c'è senza dubbio quello all'informazione: prima del viaggio dovrà poter conoscere le condizioni applicabili al contratto, gli orari e le tariffe; e durante il viaggio dovrà essere informato sui ritardi o sulle eventuali interruzioni del servizio. Inoltre le imprese ferroviarie devono informare i trasportati sulle procedure di presentazione dei reclami. In caso di ritardi e soppressioni, il regolamento Europeo prevede, quando il ritardo superi almeno l'ora, l'assistenza gratuita con bevande cibo e sistemazione in albergo o la riprotezione su di un mezzo alternativo (es. autobus). Matura il diritto al compenso minimo pari al 25% del prezzo del biglietto, se il ritardo è compreso tra i 60 e 119 minuti. Il risarcimento sale al 50% nel caso superi i 120 minuti. Biciclette: le imprese ferroviarie (così come previsto dal regolamento) consentono ai passeggeri di portare sul treno le biciclette se sono facili da maneggiare e se ciò non pregiudica il servizio ferroviario ed il materiale rotabile lo consente. Se le imprese disattendono l'articolo 5 sono sanzionate (a norma del D.L.vo 70/2014) dall'Autorità di regolazione dei Trasporti con una sanzione amministrativa compresa tra 200 e 1000 € (applicabile con i criteri della legge 689/1981). Sul finale un breve cenno alla società Trenord (l'impresa che fa viaggiare il Malpensa Express) nata all'inizio di maggio 2011 dalla partecipazione di Trenitalia (divisione regionale Lombardia) e Gruppo Ferrovie Nord Milano (posseduta per il 57,57% da Regione Lombardia) dedicata esclusivamente al trasporto ferroviario pubblico sull'intera regione (unico esempio in Italia) dove si muovono col treno 650.000 persone ogni giorno. Il I dicembre 2014 ha adottato nuove condizioni generali di trasporto con l'intento di migliorare la trasparenza e l'informazione ai passeggeri.

mercoledì 11 marzo 2015

Credito al consumo: diritti; Taeg e Tegm

Il credito al consumo è un prestito finanziario concesso da banche e altre società finanziarie ai consumatori, ovvero a quei soggetti che operano nella propria attività economica al di fuori della professione eventualmente svolta. Tale servizio è disciplinato ed armonizzato nei paesi dell'Unione Europea dalla Direttiva 2008/48 CE recepita nella Legislazione Italiana dal D.Lgs.vo 141/2010. Il prestito per rientrare nella definizione di credito al consumo e perché così il richiedente/consumatore possa godere dei diritti previsti dalla normativa, deve essere d'importo variabile tra il limite minimo di 200 € e quello massimo di 75.000 €. Esistono varie tipologie di finanziamento principalmente riconducibili a 4 varietà: il prestito non finalizzato: in cui il consumatore chiede una certa disponibilità liquida da impiegare per le proprie e più svariate esigenze; il credito collegato: in cui invece il finanziamento è impiegato nell'acquisto di beni o servizi (in questo caso il contratto finanziario può essere veicolato dallo stesso venditore); l'apertura di credito in conto corrente e la carta di credito revolving. Il costo del prestito è indicato dai tassi d'interesse applicati: il Tan (il tasso annuo nominale) ovvero l'indicazione pura del tasso d'interesse annuo applicato ed il Taeg (tasso annuo effettivo globale) che comprende tutte le spese accessorie ed indica il costo reale del finanziamento e rappresenta l'indicatore di confrontabilità tra le varie offerte. Il Tegm è invece il tasso effettivo globale medio e serve per valutare il valore soglia usura per verificare l'eventuale illegalità del prestito. Il finanziatore concedente il finanziamento deve consegnare al consumatore, prima della stipula di qualsiasi contratto di finanziamento, il modulo SECCI (lo Standard European Consumer Credit Information) ovvero un modulo che contenga l'informazione di base sul credito per i consumatori Europei, dove siano valutabili tutti gli elementi utili per una migliore e trasparente comprensione delle condizioni del prodotto proposto. In caso di ripensamento da parte del consumatore egli potrà recedere dal contratto entro 14 giorni solari dalla data della firma con le modalità indicate dal finanziatore (via racc.a/r, fax, ecc...). Per un maggiore approfondimento sul tema consulta la Guida della Banca d'Italia e per ogni altra eventualità non esitare a contattarci.

mercoledì 4 marzo 2015

Rc-auto, i siti comparativi e l'indagine Ivass


La copertura assicurativa per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'articolo 2054 del
Codice Civile (“il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla conduzione del veicolo [...]”) è obbligatoria. Le compagnie assicurative che offrono questo servizio nel nostro Paese (tra aziende propriamente Italiane ed estere autorizzate) sono 68, come certificato dall'Ivass (l'Istituto di vigilanza del settore) ed il conducente/consumatore deve destreggiarsi per trovare l'offerta con il premio migliore. Numerose sono le variabili che concorrono alla sua determinazione quali: il genere; l'età; la provincia e la regione di residenza. Nell'ultimo bollettino statistico del 20 febbraio 2015, l'Ivass ha analizzato le variazioni dei prezzi dei premi Rc-auto nel III trimestre 2014 e per esempio da esso emerge che nella nostra provincia: quella di Monza e Brianza, il costo medio registrato nel periodo è stato di 439,9 € in diminuzione dello 0,2% sul trimestre precedente. Per cercare di spuntare il miglior prezzo, i conducenti/consumatori (per lo meno quelli digitalmente evoluti) consultano i famosi siti comparatori, che sono proliferati come funghi nel panorama del sottobosco internettiano. L'istituto di vigilanza ha recentemente pubblicato un'indagine condotta a Novembre 2014 su 6 siti comparativi: Chiarezza.it; Comparameglio.it; Facile .it; Segugio.it; 6sicuro.it e Supermoney.eu ed ha evidenziato alcuni elementi di criticità. Sul piano del conflitto di interesse è emerso che i siti comparano solo (o prevalentemente) le imprese con cui hanno stipulato accordi e da cui percepiscono provvigioni sui contratti stipulati attraverso la loro intermediazione; infatti le società facenti capo alle pagine web risultano iscritte, nella loro qualità di Broker, al registro unico degli intermediari assicurativi (RUI). Il modello di comparazione è inoltre svolto esclusivamente sul prezzo del premio, trascurando invece i contenuti delle polizze come i massimali, le franchigie, le rivalse, le esclusioni ecc.. ed infine la trasparenza: il consumatore non ha l'immediata percezione che l'attività svolta dal comparatore sia di natura commerciale. Le conclusioni proposte dall'Ivass evidenziano una positiva potenzialità dello strumento a favore della concorrenza e dei possibili vantaggi per i consumatori a patto che vengano adottate specifiche misure correttive definiti come veri e propri interventi di Vigilanza. L'istituto ha chiesto di adottare entro il 31 gennaio 2015 i seguenti accorgimenti (qui riportati in sintesi): indicare in home page l'elenco delle imprese di assicurazione con cui sono stipulati accordi di partnership; indicare nell'output delle comparzioni le provvigioni corrisposte per ogni offerta comparata e proposta; modificare la procedura di raccolta del consenso per la privacy ed uniformare i messaggi pubblicitari alla vigente normativa in materia di pubblicità ingannevole. Più affidabile, imparziale e completo risulta essere invece il preventivatore istituzionale predisposto dall'Ivass e consultabile dal sito (TuoPreventivatore). Trasparenza del mercato e consapevolezza del consumatore sono, a mio avviso, caratteri indispensabili e migliorativi per ogni fiduciosa transazione commerciale. Non esitare a contattarci per ogni eventualità.

mercoledì 25 febbraio 2015

Il vino in etichetta: DOCG e DOC


“il vino è il prodotto della fermentazione alcolica operata dai lieviti presenti sulla buccia dell'acino, è una bevanda antichissima e tra i suoi numerossimi componenti ve ne sono di minori, se assunti in piccole quantità, che svolgono azioni positive sul nostro organismo: stimolano la digestione; la diuresi; abbassano il colesterolo; riducono l'invecchiamento cellulare, l'alcol etilico presente fluidifica il sangue, favorisce la prevenzione di malattie cardiovascolari e può fungere da parziale antidepressivo donando gioia all'organismo […] Nel 2013 (fonte Istat) sono stati prodotti 48 mln di ettolitri di cui il 36% rappresentato da produzioni Doc e Docg, il consumo procapite apparente è stato di 34 litri e le principali regioni produttrici sono risultate il Veneto e l'Emilia Romagna. Le produzioni di Origine Controllata e Garantita sono le denominazioni specifiche utilizzate dall'Italia per indicare le denominazioni di origine protetta (Dop) disciplinate dal Regolamento Europeo 1234/2007 (l'Italia conta ben 523 vini riconosciuti - consulta la E-Bacchus: il database europeo). Le produzioni vitivinicole che vogliano forgiarsi di questo marchio di qualità, devono produrre secondo standard disciplinati dai Consorzi di Tutela volontari a cui il Ministero delle Politiche Agricole riconosce anche poteri di vigilanza, ne sono censiti 92 variamente distribuiti tra le diverse regioni italiane. Per la Lombardia per esempio possiamo citare: il Consorzio Tutela Vini dell'Oltrepò Pavese; quello del Franciacorta; dei Vini di Valtellina e quello del San Colombano al Lambro: l'unico vino Doc di Milano. Tipicamente le bottiglie dei vini tutelati sono riconoscibili dalla presenza delle immancabili “fascette” realizzate dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (contenenti il logo, la denominazione ecc... della docg) e sono distribuite ai consorziati dalle Camere di Commercio o su delega, dai consorzi stessi. L'apposizione della fascetta sulla bottiglia deve essere tale da poterne riscontrare l'avvenuta apertura. Sulle etichette devono inoltre trovare posto l'indicazione dell'imbottigliatore mediante l'utilizzo di espressioni quali: imbottigliato dall'azienda agricola... imbottiggliato all'origine dalla cantina sociale... imbottigliato nella zona di produzione... imbottigliato dal viticoltore... la dicitura integralmente prodotto può essere usata solo se il vino è ottenuto da uve raccolte nei vigneti di pertinenza dell'azienda e vinificate dalla stessa. Perciò occhio all'etichetta e bevete con moderazione, il vino è il gusto dei territori.

mercoledì 18 febbraio 2015

Il prezzo dei carburanti e quello del petrolio: loro variazioni


Nell'ultimo periodo le principali testate giornalistiche economiche riferiscono della favorevole combinazione astrale di tre fattori concomitanti, che potranno rappresentare il volano definitivo per il rilancio dell' economia nel nostro Paese. Mi riferisco al Quantative Easing (l'acquisto di Titoli di Stato) intrapreso dalla Bce (Banca Centrale Europea), alla svalutazione dell'euro ed al calo del prezzo del petrolio. In particolare mi soffermerò su quest'ultimo aspetto e confronterò la variazione del prezzo di acquisto del Brent (è la qualità di petrolio estratta nei giacimenti del Mare del Nord ed il valore di scambio dei contratti per lotti minimi di 1000 barili – 1 barile = 159 litri – negoziati sul Nymex, il mercato regolamentato di riferimento, rappresenta una delle quotazioni del greggio), con i prezzi alla pompa dei carburanti derivati. Consultando il grafico pubblicato nella sezione dedicata del sito de IlSole24Ore, si osserva come il prezzo di questa qualità di greggio: il Brent, abbia registrato una progressiva ed inesorabile diminuzione: si è passati dal suo valore massimo (il dato è riferito all'ultimo anno: 2014) di 110 $/barile raggiunto verso la fine di giugno, a quello minimo di 50 $/b registrato nell'intero mese di gennaio 2015, per poi risalire verso la soglia dei 60 $ superata nell'ultima negoziazione di venerdì. Il confronto che qui vorrei proporvi (miei cari lettori) è tra il prezzo dei carburanti (considererò solo benzina e gasolio) proposto ai consumatori nelle settimane del mese di luglio 2014, quando il prezzo del crude oil superava i 100 $ ed alla pompa la benzina verde veniva venduta ad un prezzo medio nazionale di 1,760 €/litro mentre il gasolio a 1,633 €/litro; con i costi dei carburanti offerti nelle settimane dello scorso mese di gennaio 2015, quando il “barile” veniva scambiato a 50 $ ed i suoi prodotti derivati invece venduti a 1,466 €/l la verde e 1,380 €/l il gasolio. I prezzi alla pompa sono quelli rilevati dall'osservatorio del Ministero dello Sviluppo Economico. Per svolgere alcune considerazioni è necessario premettere che le tariffe del litro di benzina e di gasolio sono formati per 2/3 da imposte (iva + accise) e che il restante terzo si compone del prezzo industriale e del margine lordo a copertura di tutti i costi (trasporto, margine gestore, pubblicità ecc...), perciò a fronte di un dimezzamento del costo industriale (il taglio netto della quotazione del barile) esso non si è tradotto in un analogo e proporzionale effetto sul costo alla pompa. Se ciò invece fosse avvenuto, la verde sarebbe dovuta costare 1,277 €/litro ed il gasolio 1,190 €/litro (secondo un mio semplice e modesto calcolo matematico), perciò gli unici soggetti a beneficiare dei bassi prezzi petroliferi sono in realtà le solite compagnie del settore, che incrementano ulteriormente il loro profitto, mentre ai consumatori lanciano solo le briciole. In chiusura vi segnalo, nel caso ancora non lo conosceste, l'utile strumento del MSE (Ministero Sviluppo Economico) per trovare l'esercente con il miglior prezzo alla pompa, è l'OsservaPrezziCarburanti dove confluiscono settimanalmente i prezzi praticati alla pompa con un dettaglio territoriale comunale.

mercoledì 11 febbraio 2015

Diritti dei passeggeri nel trasporto aereo: il caso New Livingston S.p.a.

l'incidente aereo di Taiwan - febbraio 2015
Le (dis)avventure economico/gestionali delle società operanti nell'attività di trasporto dei passeggeri (ricorderete certamente il recente caso Go in Sardinia trattato proprio su questo stesso blog, lì però navigavamo per mare) ricadono tutte sui consumatori di questi servizi, che sono costretti a far valere i propri diritti (per fortuna tutelati dai provvidenziali regolamenti Europei) nelle sedi più opportune. La vicenda che qui vi voglio raccontare, miei cari lettori, è quella della compagnia aerea New Livingston S.p.a. con sede operativa in Cardano al Campo (Va) nell'area aeroportuale di Malpensa. Ho pensato di raccontarvi brevemente la sua storia e da lì focalizzare poi l'attenzione sui diritti garantiti nel nostro ruolo di passeggeri “avionici”, illustrandovi sul finale i contenuti salienti del Regolamento Europeo 261/2004. Iniziamo dunque dalla compagnia: nata sulle ceneri della Livingston S.p.a (Livingston Energy Flight) già erede della Lauda Air Italia S.p.a (si la compagnia aerea fondata agli inizi degli anni novanta proprio dal pilota di Formula1), passata sotto la proprietà del tour operator Viaggi del Ventaglio nel 2003 (il secondo per volumi d'affari dopo Alpitour, però aimhè fallito nel 2010). La New Livingston S.p.a era attiva, prima che l'Enac (l'Ente Nazionale per l'aviazione Civile) le sospendesse la licenza di volo (7 ottobre 2014), nei voli charter commissionati tramite accordi commerciali con i primari operatori turistici attivi nel nostro Paese: faceva infatti volare i passeggeri verso le più note mete turistiche del Mar Rosso ed operava, sotto l'incarico della Regione Sardegna, sul collegamento Alghero-Roma Fiumicino e ritorno. L'instabilità socio-politica dell'area mediorientale sfociata nella Primavera Araba, più tutta una serie di altri fattori strettamente economici legati a crediti insoluti dell'aeroporto di Rimini, hanno determinato Riccardo Toto (figlio del forse più noto Carlo) a capo della società, a sospendere l'attività d'impresa dopo quasi 3 anni di operatività ed ad avviarla lungo l'anticamera del fallimento, con la presentazione dell'istanza di ammissione al concordato preventivo presso il Tribunale di Busto Arsizio (Va). Questo ha naturalmente originato la sospensione di tutti i voli operati con i 3 Airbus della flotta e causato gli immaginabili danni ai passeggeri rimasti a terra, che hanno avviato la procedura di rimborso dei bglietti inutilizzati secondo l'iter indicato dalla compagnia stessa.
Il Regolamento Europeo 261/2004 si applica solo nell'ambito dell'Unione Europea ovvero se la partenza avviene da qualsiasi aeroporto UE e se la destinazione è sempre all'interno dell'Unione solo però se la compagnia aerea è basata in un paese UE o di Islanda, Norvegia o Svizzera.
Gli eventi che possono pregiudicare il volo sono 3: negato imbarco (overbooking); Cancellazione del volo e Ritardo Prolungato. I rimedi per il passeggero sono: la riprotezione su volo alternativo o del bglietto inutilizzato; l'assistenza ed in alcuni casi la compensazione pecuniaria il cui ammontare varia tra i 250 e i 600 € in funzione della destinazione del volo: se intracomunitatio o internazionale e della lunghezza della tratta se tra i 1.500 o 3.500 km (per maggiori dettagli consulta la Carta dei diritti del passeggero). Il reclamo va inoltrato primariamente alla compagnia aerea (si può utilizzare il modulo predisposto dalla Commissione Europea) e se non si ricevesse risposta entro 6 settimane si dovrà interessare della vicenda l'Enac. Non esitare a contattarci per qualsiasi eventualità.

mercoledì 4 febbraio 2015

Rent to buy: paghi l'affitto e compri casa

Vabbhè il titolo è volutamente accattivante, ma traduce in un semplice slogan e rende subito l'idea di cosa possa essere questa nuova disciplina per l'acquisto della casa. La locuzione inglese Rent to buy potrebbe suonare in Italiano Affitto con riscatto, in “burocratese” invece è stata tradotta (come recita il titolo dell'articolo 23 del Decreto Legge n.133/2014 detto “Sblocca Italia”, che disciplina i relativi contratti) in: “Concessione del godimento di immobili in funzione della successiva alienazione”. Il meccanismo è piuttosto semplice, tuttavia la sua attuazione richiede, come avviene per i canonici contratti di compravendita immobiliare, l'assistenza di un professionista del campo (vedi alla voce Notaio) per l'indispensabile formazione e trascrizione dell'atto. Le parti in gioco sono il Concedente (che sarà il futuro venditore ed attuale proprietario dell'immobile) ed il Conduttore (il promissario acquirente), che si accordano per la stipula di un cotratto “misto”: ovvero di un accordo costituito da due sezioni: l'una che disciplina la conduzione dell'immobile (del tutto assimilabile ad un comune contratto di locazione): in cui si pattuiscono per esempio il canone periodico da corrispondere al concedente in virtù del godimento immediato dell'immobile e la durata della locazione stessa, che non potrà però superare dieci anni; e l'altra porzione contrattuale che normerà invece i termini per l'acquisto (come un vero e proprio contratto preliminare: detto anche “compromesso”), dove sarà definito il prezzo di alienazione dell'immobile, scontato della quota parte di canone ad esso destinato e già corrisposto. L'ammontare dell'affitto sarà perciò, probabilmente, superiore ai valori di mercato pubblicizzati nella zona, proprio perché comprenderà anche la rata destinata alla diminuzione del prezzo d'acquisto dell'appartamento. Per avere un'idea pratica su come possa essere redatto un tipico contratto Rent to buy e quali calusole possa contenere, vi consiglio la consultazione dell'ipotesi di schema pubblicata dal Consiglio Nazionale del Notariato (Schema contrattuale pdf) e l'utile guida sulle 10 cose da sapere, da cui ho preso spunto per questo post. Per ulteriori approfondimenti non esitare a contattarci: telefona allo 039 8943448 e prenota il tuo appuntamento.

mercoledì 28 gennaio 2015

L'etichettatura dei prodotti alimentari e l'Autorità Europea per la sicurezza alimentare (EFSA)


Dal 13 dicembre 2014 è entrato in vigore il regolamento Europeo n.1169 emanato il 25 ottobre 2011 dal Parlamento e dal Consiglio Europei per disciplinare le informazioni che devono contenere le etichette dei prodotti alimentari. La finalità di questa disciplina è duplice: da un lato quella di armonizzare la legislazione della materia in tutti i paesi dell'Unione e consentire così la libera circolazione delle merci all'interno del mercato comune, dall'altra dotare i consumatori europei degli strumenti indispensabili ad una consapevole ed accorta scelta alimentare e di riflesso sanitaria se si considera il fondamentale ruolo giocato dall'alimentazione nel comune stile di vita (si pensi ad esempio al problema dell'obesità ed a quello delle allergie). Le informazioni obbligatorie, che le etichette impresse sugli alimenti preconfezionati devono contenere, sono elencate nell'articolo 9 del regolamento, eccole in dettaglio: devono essere esplicitate: la denominazione dell'alimento; l'elenco degli ingredienti; la quantità netta dell'alimento; il termine minimo di conservazione o la data di scadenza; le condizioni particolari di conservzione e/o d'impiego; le istruzioni per l'uso nel caso in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell'alimento; il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare che commercializza il prodotto ed infine il paese di origine o luogo di provenienza, che deve essere indicato per le carni bovine, il latte e quando il consumatore possa essere indotto in errore sulla reale provenienza dell'alimento (come nei casi di italian sounding ndr). La dichiarazione nutrizionale, normata dalla sezione terza del regolamento, dovrà essere introdotta sull'etichetta obbligatoriamente dal 13 dicembre 2016, fino ad allora la sua introduzione avverrà solo su base volontaria. L'articolo 5 del regolamento Europeo prevede la consultazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare nel caso in cui l'Unione voglia adottare qualunque misura in ambito di etichette alimentari che possa avere un impatto sulla salute pubblica. L'Autorità è un'agenzia dell'Unione Europea con sede a Parma in via Carlo Magno 1A e svolge valutazioni scientifiche su tutti i rischi associati alla catena alimentare per guidare le politiche delle istituzioni decisionali europee e garantire la sicurezza alimentare dei consumatori. Dai un'occhiata al sito, molto interessante ;) EFSA (European Food SafetyAuthority): la scienza a tutela dei consumatori.

mercoledì 21 gennaio 2015

Il rischio dei Buoni Fruttiferi Postali


I buoni fruttiferi postali sono strumenti finanziari emessi dalla Cassa Depositi e Prestiti (la società per azioni a controllo pubblico: l'80% del capitale è in mano al Ministero dell'Economia e delle Finanze), che insieme ai libretti postali costituiscono il cosiddetto risparmio postale, e sono collocati attraverso i 14 mila Uffici postali diffusi su tutto il territorio Nazionale. I buoni fruttiferi vennero istituiti il 26 dicembre 1924 con il Regio Decreto Legge n.2106 e furono emessi dal I marzo 1926 nei tagli da 100, 500 e 1000 lire. Il saggio d'interesse corrisposto sui Buoni Fruttiferi Postali ha subito nel corso degli anni numerose variazioni collegate ai diversi indirizzi di politica economica seguiti dai Governi, e le diverse emissioni sono contraddistinte da lettere diverse. Tra le varie tipologie attualmente sottoscrivibili focalizzeremo l'attenzione su quelli Ordinari, che sono recentemente balzati all'onore delle cronache per la decurtazione degli interessi maturati e liquidati. Questo tipo di buoni ha iniziato il suo corso nel 1927 e fino al 27 dicembre 2000 erano titoli senza cedola con tassi di interesse crescente a capitalizzazione composta annuale fino al 20 esimo anno e poi semplice per i successivi 10 anni. Dal 28 dicembre 2000 con l'emissione della serie A1 la durata è stata fissata in vent'anni e si trovano ora solo in forma dematerializzata. Il caso è emerso dalla richiesta di liquidazione, avanzata dai risparmiatori detenenti questi titoli sottoscritti alla metà degli anni '80 attualmente in scadenza trentennale (per esempio i buoni della serie O emessi dal I settembre 1981 al 30 giugno 1984, o quelli della serie P emessi dal I luglio 1984 al 30 giugno del 1986) all'Ufficio postale di competenza, che si sono visti liquidare somme inferiori a quelle promesse e stampate sul retro del titolo stesso posseduto ancora in forma cartacea. La deludente sorpresa è l'effetto del Decreto Ministeriale del 13 giugno 1986 che in occasione dell'emissione della nuova serie Q ha esteso i rendimenti dei nuovi montanti maturati fino al I gennaio 1987 a tutte le serie di buoni emesse in precedenza, equiparando così i rendimenti delle serie precedenti (la O e la P per esempio) a quelli della serie Q. Il tasso nominale annuo lordo è diminuito fino a 4 punti percentuali, per i periodi di detenzione superiori al 15esimo anno, passando dal 16% della serie O al 12 della Q, generando le inattese perdite (vedi tabella). Le decisioni dei collegi dell'Arbitro Bancario Finanziario (l'istituto della Banca d'Italia che risolve stragiudizialmente le controversie bancario-finanziarie) sono contrastanti: a volte accolgono i ricorsi dei risparmiatori altre volte li rigettano. Mentre sul fronte giudiziario sembra molto attiva e determinata l'avvocato Marta Buffoni che ha promosso una serie di cause davanti al Tribunale di Novara ottenendo dal Giudice, in via preliminare, la liquidazione ai risparmiatori che assiste degli interessi promessi sul retro del titolo cartaceo, bisogna però adesso aspettare le sentenze per capire quale sarà l'orientamento della Giurisprudenza dice l'avvocato. Non esitare a contattarci per ulteriori informazioni.

mercoledì 14 gennaio 2015

Diritti dei passeggeri nel trasporto marittimo: il caso GO in Sardinia

L'estate appena trascorsa (quella del 2014 ndr) è stata funestata da un importante evento nell'ambito del trasporto marittimo, che ha coinvolto loro malgrado numerosi turisti consumatori nella loro veste di viaggiatori/passeggeri, essi sono stati sottoposti ad un carico di stress del tutto inaspettato ed imprevisto, proprio in quel periodo dell'anno dedicato alle vacanze ed al relax e sono inoltre rimasti vittime di rilevanti perdite economiche. Il caso GO in Sardinia ha interessato più di 20 mila passeggeri che dalla mattina del 29 agosto si sono trovati senza nave di ritorno nel porto di Olbia. La compagnia di navigazione, nata da un consorzio di imprenditori turistici ed alberghieri dell'isola per contrastare il caro traghetti e favorire lo sbarco dei turisti nella regione, operava nella tratta Olbia – Livorno grazie ad un accordo di noleggio per un traghetto auto-passeggeri fornito dell'armatore Greco Anek. Seguenti inadempienze intercorse tra i due operatori ( i greci lamentavano la mancata corresponsione delle somme pattuite) attualmente oggetto di un arbitrato internazionale trattato a Londra, determinava l'interruzione del servizio e costringeva i malcapitati passeggeri a ri-proteggersi su altri imbarchi, spesso con destinazione diversa da quella del porto Toscano, anticipando anche i costi della tratta già pagata a Go in Sardinia. Il regolamento Europeo 1177/2010 disciplina i diritti dei passeggeri che viaggiano per mare e per vie navigabili interne i cui porti d'imbarco e sbarco siano interni all'Unione Europea e sancisce alcuni doveri per i fornitori del servizio, vediamoli. L'obbligo informativo: nel caso di cancellazione della partenza o di ritardo il vettore che fornisce il servizio deve informare i passeggeri dell'imprevisto entro 30 minuti dall'orario di partenza programmato. L'assistenza ai passeggeri: in caso di cancellazione o di ritardo che si protrae per più di 90 minuti,

mercoledì 7 gennaio 2015

Energia: diminuiscono le tariffe di gas ed elettricità per i clienti del mercato tutelato nel I trimestre 2015


L'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico con le delibere 671/2014/R/eel e 672/2014/R/gas del 29 dicembre 2014 ha aggiornato le condizioni economiche del servizio di vendita dell'energia elettrica e gas naturale per il servizio di maggior tutela. In particolare dal I gennaio 2015 la bolletta elettrica registrerà una flessione del 3% sul trimestre precedente mentre per il gas naturale la riduzione sarà dello 0,3%. Per una famiglia tipo (che registri un consumo di elettricità annuo pari a 2.700 kWh e di gas pari a 1.400 m3) la spesa per l'anno “scorrevole” (l'anno che comprende il trimestre attuale e gli ultimi 3 precedenti: aprile 2014 – marzo 2015) sarà di 513 euro per l'elettricità e di 1.143 euro per il gas con un risparmio stimato (sull'anno scorrevole precedente) di 72 euro. Nel dettaglio, come recita il comunicato stampa pubblicato dall'Autorità, il prezzo di riferimento per l'energia elettrica del cliente tipo sarà di 18,72 centesimi di euro per kilowattora tasse incluse, mentre quello del gas di 81,73 centesimi di euro. Questi i prezzi dell'energia per i clienti serviti dal mercato di maggior tutela, che secondo i dati diffusi dall'Autorità, aggiornati al 2012, sarebbero 23 milioni circa: i clienti domestici nel mercato elettrico: pari al 70% sul totale del segmento, che comprendendo anche gli altri 6 milioni attivi nel mercato libero, ammonterebbero a 29 milioni di totali utenze attive. Mentre per il gas sono disponibili i dati relativi al solo consumo dell'idrocarburo: in Lombardia per esempio nel 2012 i soli clienti domestici hanno consumato circa 4 milioni di m3. Da ciò emerge come la transizione verso la liberalizzazione del mercato energetico, iniziata il I luglio 2007, si trovi ancora in una fase stagnante a causa forse della scarsa informazione e consapevolezza dei consumatori sull'argomento e dell'esiguo risparmio effettivo contabilizzabile sulle offerte proposte dai vari operatori nel mercato libero: mediamente stimabile sui 24 € annui circa per le migliori proposte elettriche. Prenota il tuo appuntamento allo sportello per valutare insieme al nostro esperto la migliore offerta energetica adatta ai Tuoi consumi ed alle tue esigenze, telefona allo 039 8943448. A presto.

mercoledì 31 dicembre 2014

Saldi Invernali 2015: breve guida all'acquisto

In regione Lombardia le vendite straordinarie di fine stagione sono disciplinate dalla Legge regionale n.6 del 2 febbraio 2010 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) più precisamente al titolo III (Regolazione della condotta) e capo II (vendite straordinarie) articoli 113 e seguenti. In particolare l'articolo 115 recita che le vendite di fine stagione sono effettuate dal commerciante al fine di smerciare più facilmente prodotti non alimentari di carattere stagionale o articoli di moda che se non venduti entro un certo tempo siano suscettibili di notevole deprezzamento. Queste vendite di fine stagione possono essere svolte soltanto in due periodi dell'anno della durata massima di 60 giorni ciascuno, periodi che vengono determinati dalla Giunta Regionale sentiti i pareri delle Camere di Commercio, delle Associazioni dei commercianti e di quelle dei consumatori. La prima delibera di Giunta Regionale volta ad individuare i suddetti periodi dopo l'approvazione della legge è stata quella del 17 novembre 2010 (la n.IX/785) in cui si fissava l'inizio dei saldi invernali il giorno 6 gennaio di ogni anno e quelli estivi il primo sabato del mese di luglio. Nella delibera di Giunta del 14 dicembre 2011 (la n. IX/2667) si sostituiva la data d'inizio dei saldi invernali con il primo giorno feriale antecedente l'Epifania ed il primo sabato del mese di luglio per quelli estivi. Quest'anno (2015), secondo la regola i saldi sarebbero dovuti iniziare lunedì 5 gennaio, mentre la Giunta regionale con l'immancabile delibera 2946 del 19 dicembre, ha anticipato a sabato 3 gennaio la possibilità per i commercianti di svolgere le previste vendite straordinarie (saldi) con l'intento di favorire lo shopping prefestivo e proseguiranno fino al 3 marzo 2015.
L'articolo 117 della legge Regionale 6 (Informazione e tutela per i consumatori) impone alcuni obblighi per l'operatore commerciale:

giovedì 4 settembre 2014

E@sy Commerce, il progetto per i consumatori digitali

La nostra associazione, in collaborazione con Assoutenti, Cittadinanzattiva, Movimento difesa del Cittadino e Unione Nazionale Consumatori, ha realizzato il progetto E@sy Commerce [scopri di più...] per valutare opportunità e rischi dell'acquisto on-line.
Il progetto contempla un'indagine statistica avviata tra i consumatori Lombardi per conoscere la diffusione e la consapevolezza tra gli stessi di questo canale d'acquisto alternativo.
Partecipa alla raccolta dati compilando il questionario on-line (occuperà solo pochi minuti del tuo tempo), potrai farlo entro il 15 settembre prossimo venturo.
Grazie per la collaborazione.

sabato 23 novembre 2013

"PRENDITI CURA DEL TUO DENARO" - martedì 26 novembre ore 14,30 Casa del Volontariato

Siete invitati all'incontro organizzato dalle Associazioni dei Consumatori con il contributo del Consorzio Patti Chiari del prossimo martedì 26 novembre 2013 alle ore 14,30 presso la Casa del Volontariato in via Correggio, 59 a Monza. Si parlerà di carte di pagamento, conti corrente e Arbitro Bancario Finanziario. Vi aspettiamo.

mercoledì 26 giugno 2013

Fondo di solidarietà mutui per l'acquisto prima casa

Dal 27 aprile scorso è di nuovo operativo il fondo di solidarietà per i mutui finalizzati all'acquisto della prima casa. Rifinanziato con 20 milioni di euro dal decreto Salva Italia. Il beneficio consiste nella possibilità di sospendere il pagamento delle rate per 2 volte e per una durata complessiva di 18 mesi, il fondo opera nei limiti delle risorse disponibili e fino ad esaurimento delle stesse.
I beneficiari sono i titolari di mutuo contratto per l'acquisto di un'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, sita nel territorio nazionale. Requisiti soggettivi: essere proprietari dell'immobile oggetto del contratto di mutuo; importo erogato minore od uguale a 250 mila euro ed indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 30 mila euro. L'immobile non deve rientrare nelle categorie catastali A1, A8 e A9 ed essere classificato di lusso. L'ammissione al beneficio è subordinata all'accadimento di uno tra questi eventi (avvenuti successivamente alla stipula del contratto o nei tre anni precedenti la richiesta di ammissione e deve interessare il mutuatario o uno di essi nel caso di cointestazioni): cessazione del rapporto di lavoro subordinato, rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale e caso di morte o grave invalidità. Sono esclusi i mutui che presentino ritardi nei pagamenti superiori a 90 giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda.
La procedura si attiva attraverso la propria banca presentando l'apposito modulo reperibile sul sito Consap (gestore del fondo designato dal Dipartimento del Tesoro) debitamente compilato accompagnato dagli allegati richiesti. È gratuita: senza l'applicazione di alcuna commissione o spese d'istruttoria e senza la richiesta di garanzie aggiuntive. Il fondo pagherà alla banca, durante il periodo di sospensione accordato, la sola quota interessi al netto dello spread, la quota parte capitale della rata resterà invece a carico del mutuatario, che vedrà perciò prolungata la durata del prestito.
Contattaci per ogni eventualità e prenota il tuo appuntamento allo sportello.

mercoledì 19 giugno 2013

Carte Fedeltà: dal marketing alle operazioni a premi

il mio portafogli (immagine presa dalla rete)
Questo post prende spunto da una semplice osservazione constatazione: ma quante card ho nel mio portafoglio? Forza su, miei cari lettori, provate anche voi a porvi la stessa domanda, potremmo aprire un sondaggio informale nei commenti, in cui potreste magari segnalare il numero di tessere collezionate. Proviamo insieme a guardare tra le mie: c'è la mitica Fìdaty dell'Esselunga (forse tra le prime ad avviare la moda, è distribuita dal 1994); quella del negozio di elettronica preferito; di abbigliamento e quella per libri e dischi, ah c'è anche quella per il rifornimento di carburanti. Le categorie principali sono queste, poi la volta che decidi di cambiare posto, alla cassa ti propongono la solita e fatidica domanda: la tessera ce l'ha?, e tu rispondi: no, vuole farla? Se dici si, avrai l'ennesima a cui cercare spazio e forse deciderai in futuro di tornare lì: il gioco del venditore sarà fatto.
Come certamente saprete, la diffusione delle card (adesso anche smart: dotate di microchip) è una delle principali componenti della più ampia strategia di fidelizzazione che ogni attività commerciale (almeno tra quelle di medie e grandi dimensioni) adottano per mantenere una stretta e costante relazione con i propri clienti, ed indurli a fare i propri acquisti in quel tal negozio. Gli strateghi la chiamano CRM (customer relationship marketing). Il primo passo è la raccolta dei dati personali: nome cognome; indirizzo ma sopratutto numero di cellulare ed e-mail attraverso cui veicolare poi, offerte e proposte di acquisto con sconto. In questa fase di compilazione dei moduli di richiesta della carta, è importante prestare attenzione alle caselle che si decideranno di barrare (occhio alla Privacy) perché è qui che si deciderà il destino dei nostri contatti: ovvero la loro eventuale diffusione presso altri soggetti.
L'altro aspetto collegato a queste strategie di marketing e che di per se stessa ne rappresenta un'altra forma, è la raccolta punti per il raggiungimento della quota utile al ritiro di un premio, quelle che in gergo tecnico sono chiamate operazioni a premi. Esiste una specifica disciplina giuridica per regolamentare quest'attività, che demanda il ruolo di regolatore e controllore al Ministero dello Sviluppo Economico a cui l'azienda promotrice del concorso o dell'operazione, dovrà comunicare l'avvio, il contenuto ed il regolamento stesso che dovrà anche essere pubblicizzato tra i consumatori destinatari finali dei premi.
Questo è tutto, l'origine e l'evoluzione del fenomeno: “Fidelizzazione dei clienti” sarebbe poi un'altra storia.
Per approfondimenti e specifiche valutazioni, siamo sempre a disposizione presso lo sportello, telefona e prenota il tuo appuntamento.