martedì 29 settembre 2020

Il Decreto Legge Cura Italia – Sospensione Mutui prima casa



Il tema della prossima serie di post, che inizierà con la pubblicazione di questo articolo, avrà la presunzione di analizzare, quanto più dettagliatamente possibile, le misure legislative adottate dal Governo e approvate dal Parlamento Italiano, a favore dei consumatori in tema di aiuti economico-finanziari, indispensabili a fronteggiare l'emergenza sanitaria scatenata dalla pandemia Covid-19.
Qui ci occuperemo degli articoli 54 e seguenti (D.L.18/2020 Cura Italia – convertito con modificazioni nella Legge 27/2020), che implementano il Fondo di Solidarietà “prima casa”, cosiddetto Fondo Gasparrini in onore della ex deputata, che presentò, come prima firmataria, nell'ormai lontano 29 marzo 2007, la legge di istituzione del fondo di solidarietà per l'acquisto della prima casa; poi inserita nella Legge Finanziaria di quell'anno.
Perciò, prima di valutare il contenuto degli aggiornamenti e delle modifiche, apportate al regolamento del fondo, dalle recenti disposizioni normative, sarà bene ripassarne gli elementi costitutivi.
Come accennato, l'originaria proposta di legge, formulata dall'allora deputata Federica Rossi Gasparrini, venne recepita nella Legge Finanziaria 2008 (Legge 244/2007), con l'articolo 2 e i commi 475 e seguenti. S'istituì così, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, con una dotazione originaria di 10 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009. Il mutuatario, ricorrendo a tale fondo, può chiedere la sospensione del pagamento delle rate del mutuo, per non più di due volte e per un periodo complessivo massimo di 18 mesi, durante l'esecuzione contrattuale. In tal caso, la durata del contratto di mutuo e quella delle garanzie per esso prestate, sarà prorogata per un termine equivalente a quello della sospensione. Il regolamento ministeriale del 2010, ne affida la gestione amministrativa e operativa alla società pubblica Consap, interamente controllata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (Mef), e detta i requisiti patrimoniali dei richiedenti per accedere al fondo, che nel frattempo, con la legge finanziaria del 2012 (L.214/2011), ne incrementa le dotazioni di altri 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013. Il succedersi di queste e altre vicissitudini, ci hanno portato, finalmente, a illustrare l'attuale procedura di ricorso a questo strumento di sospensione temporanea del pagamento delle rate del mutuo sull'acquisto della prima casa, così come modificata dalle recenti novità normative.
Il primo passo da compiere è quello di collegarsi al sito internet istituzionale di Consap, davvero ricco di utili informazioni. Il secondo è quello di valutare i presupposti di accesso al fondo:
  • l'importo del contratto di mutuo, finalizzato all'acquisto della prima casa, dovrà essere inferiore o uguale a 400.000 euro;
  • l'eventuale ritardo nel pagamento delle rate non deve superare i 90 giorni consecutivi;
  • si può agire anche nel caso di contratti cointestati.
Oltre ai presupposti, appena elencati, per poter accedere al beneficio, ci si dovrà trovare in una delle seguenti situazioni:
  • perdita del rapporto di lavoro subordinato (sia a tempo determinato che indeterminato);
  • sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni consecutivi;
  • riduzione dell'orario lavorativo pari almeno al 20% dell'orario complessivo;
  • perdita di fatturato superiore al 33% per i lavoratori autonomi e/o professionisti;
  • riconoscimento di Handicap grave ovvero di invalidità civile di almeno l'80%;
  • morte del mutuatario.
Verificato il possesso dei requisiti richiesti, si potrà procedere alla compilazione del modulo di istanza, reperibile sul sito della concessionaria pubblica, che dovrà essere presentata alla Banca con cui si è stipulato il contratto di mutuo, accompagnata da tutta la documentazione comprovante lo stato economico del richiedente. Per esempio: nel caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, con attualità dello stato di disoccupazione, in caso di contratto a tempo indeterminato, si dovrà produrre la lettera di licenziamento, e così via per le altre cause sopra elencate.
Siamo a disposizione per ogni eventualità. Prenota il tuo appuntamento allo 039 8943448.