domenica 29 luglio 2018

Il danno da vacanza rovinata


Il mese di agosto è quello in cui la maggior parte degli Italiani andrà in vacanza. Secondo una ricerca svolta dal Centro Studi del Touring Club Italiano (sul campione statistico rappresentato dalla propria comunità di associati), il 38% degli intervistati partirà nel mese più caldo, il 31% nel mese di luglio, mentre il 16% delle partenze si registrerà a settembre, e quelle di giugno si fermeranno al 10%.
Le destinazioni saranno prevalentemente Italiane (per il 61%), quelle estere: Grecia (scelta dal 13% del campione), seguita da Francia (10%) e Spagna (8%). Il 48% degli intervistati trascorrerà le vacanze in Hotel e villaggi turistici, mentre il 23% starà in case affittate e solo il 9% in campeggio.
Il Codice del Turismo (D.L.vo 79/2011), che ha modificato profondamente, abrogandone tutti gli articoli previsti, la sezione del Codice del Consumo dedicata ai Servizi Turistici; rappresenta la principale fonte normativa in materia turistica. Qui per esempio troviamo (articoli 8 e seguenti), una prima classificazione delle strutture ricettive basata sulla tipologia (alberghi, para- ed extra- alberghiere, strutture all'aperto e di mero supporto), e la definizione di cosa sia l'attività ricettiva: quell'attività diretta alla produzione di servizi per l'ospitalità. Segue poi una classificazione delle strutture ricettive basata sugli standard qualitativi offerti e la disposizione di rendere pubblici i prezzi applicati ai vari servizi. La norma Nazionale detta linee guida dirette alle Regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano a cui spetta l'emanazione della legislazione specifica in materia e la vigilanza sul rispetto delle regole emanate.
Un altro capitolo del Codice, è dedicato alla disciplina per le attività di Agenzia e Organizzatori di viaggio, a cui afferisce tutta le regolazione in termini di contratti del turismo organizzato, dove si prevedono obblighi informativi per gli operatori che intendano proporre in vendita i pacchetti turistici confezionati per il consumatore.
L'articolo 47 del Codice del Turismo, originariamente titolato: “ Danno da vacanza rovinata”, ha subito una recente modifica, per opera del Decreto Legislativo 62 del 6 giugno 2018, con cui si attua la direttiva Europea 2015/2302, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi collegati. Il nuovo titolo: “Efficacia e portata della protezione in caso d'insolvenza o fallimento”, suggerisce già quale sia l'intenzione del legislatore: proteggere il turista in caso di sopravvenuta incapacità economica del tour operator. L'aggiornamento dell'articolo 47 prescrive l'obbligatorietà assicurativa per la responsabilità civile a favore del turista, in capo all'organizzatore e al venditore di viaggi e pacchetti turistici, per il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione degli obblighi contrattuali sottoscritti. Inoltre i contratti di vendita dei pacchetti turistici sono assistiti da polizze assicurative che garantiscono al turista, in caso di insolvenza o fallimento dell'organizzatore, il rimborso del prezzo del pacchetto e il rientro immediato del viaggiatore nella località di partenza. In alternativa a questo rimedio, al turista può anche essere offerta la continuazione della vacanza.