mercoledì 7 marzo 2018

Oneri generali del sistema elettrico: riscossione e versamento

Recentemente (nello scorso mese di febbraio), le cronache e gli approfondimenti giornalistici: il dibattito pubblico generale, prima che venisse monopolizzato dalla campagna elettorale delle ultime elezioni politiche (4 marzo 2018), era focalizzato sul falso tema dell'addebito a tutti i clienti finali di energia elettrica (tra cui i consumatori), dei costi delle bollette elettriche degli altri utenti inadempienti e morosi. La confusione generata da una trattazione forse troppo superficiale del problema emerso, merita a questo punto un maggiore approfondimento che tenterò di svolgere in questo articolo.
Iniziamo con la definizione degli oneri di sistema, che rappresentano il 20% circa della tariffa elettrica: ovvero considerando il costo del Kilowattora stabilito dall'Autorità (che dal I gennaio 2018 per effetto della legge di bilancio ha incrementato le sue funzioni di regolazione e vigilanza e ora è denominata ARERA: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente), per il primo trimestre 2018, pari a circa 21 centesimi di euro, 4,2 centesimi (il 20% di 21) per ogni kWh consumato, vengono utilizzati per finanziare gli oneri di sistema, costituiti da: incentivi alle fonti rinnovabili e di cogenerazione; agevolazioni alle imprese energivore; promozione dell'efficienza energetica; spese per la messa in sicurezza delle scorie nucleari; bonus elettrico e tariffe speciali applicate alla società di gestione della Rete ferroviaria italiana.
La bolletta elettrica, nel suo formato 2.0, suddivide la tariffa applicata nelle voci che la compongono: spesa per la materia energia; spesa per trasporto e gestione del contatore; spesa per oneri di sistema e imposte. Gli attori della filiera elettrica: utente; venditore e distributore sono legati reciprocamente da accordi commerciali (contratti), che regolano diritti e doveri tra le parti. In particolare l'utente è legato al venditore energetico da un contratto di fornitura, mentre il venditore si legherà al distributore con un contratto di trasporto, e a quest'ultimo devolverà gli oneri di sistema riscossi in fattura dal cliente finale (un po' come avviene per la riscossione del canone Rai). Il distributore verserà tali proventi alla Cassa per i servizi energetici ambientali (CSEA) che li suddividerà tra le diverse voci, oppure direttamente al Gestore dei Servizi Energetici (GSE) per la sola componente che finanzia gli incentivi alle fonti rinnovabili e di cogenerazione a cui è destinato il 70% degli oneri riscossi. Il tutto regolato dal Codice di rete emanato dall'Autorità.
In questo quadro regolatorio, l'impianto generale è costruito sull'obbligo, di tutti i soggetti della filiera elettrica, di pagare alla propria controparte gli oneri generali, indipendentemente dal loro effettivo incasso, così da mantenere in capo a ciascun attore coinvolto (venditore e distributore) il rischio di morosità della propria controparte. Il Codice di rete ha uniformato i rapporti contrattuali tra venditori e distributori di energia elettrica, introducendo un sistema di garanzie per la fatturazione dei servizi di trasporto inclusi gli oneri di sistema.
Recentemente tale sistema di garanzie (così come denunciato dall'Autorità in una sua nota) è stato scardinato dalle decisioni del giudice amministrativo (Tar Lombardia e Consiglio di Stato), a cui sono ricorsi tre venditori energetici: Gala S.p.a; Green Network S.p.a; Esperia S.p.a e una loro associazione: Aiget; per contestare proprio quella porzione del Codice di rete che disciplina la riscossione degli oneri generali. Le sentenze hanno individuato nel cliente finale l'unico soggetto obbligato a pagare tali oneri e hanno stabilito che l'Autorità non ha titolo per imporre un tale sistema di obblighi in capo ai venditori, che dovrebbe invece derivare da una disposizione legislativa. I venditori di energia elettrica potranno così ora versare ai distributori solo gli oneri effettivamente incassati.
Per evitare un aumento in bolletta della spesa per oneri di sistema, conseguente ad una diminuzione del gettito incassato, l'Autorità è intervenuta con due deliberazioni che istituiscono due meccanismi di rimborso: distributori – venditori e venditori – utenti finali per gli oneri non riscossi, alimentati dal “Conto per la compensazione dei crediti altrimenti non recuperabili connessi agli oneri generali di sistema”, gestito da CSEA e finanziato con i contributi di tutti gli utenti elettrici, che inciderà, secondo i primi calcoli, per 2 euro l'anno sulla spesa elettrica dei consumatori.