mercoledì 10 maggio 2017

Il credito ai consumatori con cessione del quinto

Il prestito ai consumatori contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione, è una specifica forma di finanziamento consentita a lavoratori dipendenti (pubblici o privati) e a pensionati, in cui la restituzione della somma ricevuta a credito, avviene mediante il trattenimento della rata, (il cui ammontare può raggiungere al massimo il quinto dello stipendio), direttamente sulla busta paga del lavoratore o sulla cedola pensionistica del pensionato. Il datore di lavoro o ente pensionistico di riferimento, trasferirà tale trattenuta alla Banca o alla società Finanziaria autorizzata, che ha concesso il finanziamento.
La normativa di riferimento, disciplinante il tema del credito ai consumatori, è contenuta nel Decreto Legislativo 385 del primo settembre 1993 (noto anche come Testo Unico Bancario – TUB) precisamente si trova nel Titolo VI al Capo II agli articoli 121 e seguenti (fino al 126), modificati dal D.L.vo 141/2010 attraverso cui è stata recepita nel nostro ordinamento la Direttiva Europea 2008/48 CE, relativa proprio ai contratti di credito ai consumatori.
Innanzitutto delimitiamo il campo di applicazione: rientrano in questo ambito le somme prestate al consumatore d'importo compreso tra i 200 e 75.000 euro. Il consumatore, così come definito dal Codice del Consumo, è la persona fisica che agisce economicamente per scopi estranei all'attività professionale eventualmente svolta. Per esempio l'acquisto della stampante per l'ufficio è escluso da questa casistica. I finanziatori e i fornitori di merci o prestatori di servizi che agiscono come intermediari del credito, devono osservare alcuni obblighi informativi precontrattuali: ovvero sono obbligati, prima della conclusione del contratto di credito, a trasmettere al consumatore, su supporto cartaceo o altro supporto durevole, il modulo contenente le “Informazioni Europee di base sul credito ai consumatori”, così da permettere un facile confronto tra le varie offerte presenti sul mercato creditizio. In caso di ripensamento è possibile recedere dal contratto entro 14 giorni dalla stipula ed è sempre possibile il rimborso anticipato. Nel rimborso anticipato il consumatore avrà diritto ad una riduzione del costo totale del prestito pari all'ammontare degli interessi ed ai costi dovuti per la vita residua del finanziamento, però il finanziatore potrà pretendere un indennizzo d'importo massimo pari all'1% della somma rimborsata in anticipo, entro il limite della quota d'interessi scontata (art.125-sexies).
Il principale termine di confronto ed elemento guida nella scelta del finanziamento è sicuramente e naturalmente il suo costo. Esso è composto: dagli interessi, dalle commissioni (come le spese di apertura pratica e di gestione del prestito), dalle imposte e dall'assicurazione. Il costo del prestito, viene espresso mediante il TAEG (Tasso Annuale Effettivo Globale), calcolato in percentuale sul credito concesso e su base annua.

In caso di contenzioso con il finanziatore si potrà adire l'Arbitro Bancario Finanziario per risolvere stragiudizialmente la controversia e di certo le decisioni non mancano. Il 70% dei circa 15.000 ricorsi presentati ai collegi arbitrali nel 2016 hanno riguardato lo spinoso tema del Credito ai consumatori con specifico riguardo verso la Cessione del quinto dello stipendio o della pensione e l'annoso problema del calcolo della somma per la riduzione del costo del prestito in caso di estinzione anticipata. In genere quello che si verifica è che il finanziatore, come richiamato sopra nell'art.125-sexies del TUB, in caso di estinzione anticipata del credito, sconta dalla somma da rimborsare, l'ammontare degli interessi residui e gli eventuali costi del prestito applicati come possono essere per esempio le spese di incasso rata, mentre secondo gli orientamenti prevalenti e consolidati espressi dalle varie decisioni arbitrali su casi di controversie sul tema, l'Arbitro impone al finanziatore anche il rimborso delle altre voci di costo non fruite quali: le commissioni bancarie finanziarie, quelle spettanti all'intermediario finanziario, agente mediatore e gli oneri assicurativi . Essi vengono calcolati con questo semplice metodo: si considerano le diverse somme per ciascuna voce di costo al momento della stipula contrattuale, si calcola la loro incidenza su ogni rata (dividendo tali costi per il numero di rate totali del prestito) e il risultato così ottenuto (il valore pro-quota) viene moltiplicato per le rate residue insolute al momento di estinzione anticipata del prestito, ottenendo gli ulteriori oneri da scontare. Logico noh?