mercoledì 25 gennaio 2017

Sovraindebitamento e piano del consumatore

un sovraindebitato
La situazione di crisi economica generata dal sovraindebitamento può essere risolta ricorrendo alle procedure previste dalla legge 3 del 27 gennaio 2012. Per ragioni di semplicità e di conformità all'attività svolta da questa associazione di consumatori, focalizzeremo l'attenzione solo sulla modalità di composizione della crisi dedicata esclusivamente al consumatore. Iniziamo proprio dalla definizione di sovraindebitamento, così come enunciata nella disposizione normativa: il Sovraindebitamento è: “la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”. Semplificando: è quella condizione economica in cui non riusciamo più a saldare tempestivamente le rate del mutuo e/o dei finanziamenti contratti per l'acquisto dell'auto, dei mobili e degli elettrodomestici. Questa condizione potrebbe verificarsi a causa di un'eccessiva fiducia nelle proprie capacità di reddito e determinare così una forte propensione alla spesa della famiglia, con il conseguente raggiungimento dello stato di sovraindebitamento, che in questo caso potrà definirsi attivo. Nel sovraindebitamento passivo, invece saranno fattori traumatici esterni, congiunturali (come per esempio la perdita del lavoro) a provocare lo stato di insolvenza temporaneo.
La composizione della crisi. Preso coscienza dello stato di crisi in cui potremmo essere precipitati (bando allo sconforto, niente è perduto! Ndr) valutiamo ora quali meccanismi di risoluzione potremmo adottare per risalire la china. Prima di tutto (così prevede la legge) abbiamo bisogno di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC), che attraverso la figura del gestore (colui che materialmente ci accompagnerà verso l'emersione), provvederà alla redazione di un “piano” attraverso cui raggiungere un accordo di composizione dei debiti con i creditori. Gli Organismi sono accreditati presso il Ministero della Giustizia (se ne contano 89), organizzati nell'apposito registro, diviso nelle due sezioni: A e B, nella prima rientrano quegli enti riconosciuti di diritto (come per esempio quelli istituiti dalle Camere di Commercio o dai vari Ordini professionali: Commercialisti; Avvocati e Notai), mentre nella seconda (la sezione B) troviamo tutti gli altri, che rispettano ogni requisito previsto dal Decreto Ministeriale istitutivo.
Omologazione. Predisposto il piano di rientro, il Gestore della crisi, lo presenterà al Presidente del Tribunale del circondario giudiziario a cui afferisce il comune di residenza del consumatore, che dopo aver vagliato le condizioni di ammissibilità, pronuncerà il decreto di apertura, in cui si darà avvio alla fase in cui i
uno risolto
creditori valuteranno il piano proposto dal debitore (con l'ausilio dell'organo imparziale ed indipendente) ed accetteranno o meno la sua attuazione. Sarà necessario che almeno il 60% dei creditori accolga il prospetto perché si raggiunga l'accordo e perché il giudice omologhi l'intesa.
Costi. Naturalmente, come è ovvio, questo servizio ha un costo, che è però definito nei limiti massimi dal Decreto Ministeriale 202 del 24 settembre 2014 e potrebbe variare in funzione dell'Organismo scelto. Nel nostro circondario sono operativi gli Organismi di Composizione della Crisi istituiti dall'Ordine degli Avvocati di Milano, dagli ordini dei Commercialisti di Milano e di Monza e l'ultimo nato (iscritto nel registro del Ministero dal 14 settembre 2016): istituito dalla Camera Arbitrale di Milano a cui partecipa anche la Camera di Commercio di Monza e Brianza. L'avvio dell'istanza con l'OCC Camerale, per esempio, ha un costo iniziale (un acconto) di 244 euro iva inclusa a cui aggiungere 16 euro di marca da bollo. I costi da sommare durante le fasi di composizione della crisi, corrisponderanno ai valori minimi definiti dal Decreto Ministeriale e saranno scontati del 30% se il debitore riveste la qualifica di consumatore: ovvero aver contratto debiti per scopi estranei all'attività imprenditoriale o commerciale eventualmente svolta. In particolare tali costi varieranno in funzione della complessità del caso: numero dei creditori; entità dell'attivo; del passivo e attività accessorie svolte. Per il consumatore, i parametri oscilleranno tra lo 0,19% e lo 0,94% per i primi 81 mila euro circa di passivo accertato sul piano del consumatore omologato, e diminuiranno a 0,06% e 0,46% per le somme eccedenti tale limite.
I nostri esperti sono a disposizione per ogni eventualità, prenota il tuo appuntamento.

mercoledì 18 gennaio 2017

L'Arbitro per le Controversie Finanziarie

Nel panorama arbitrale Italiano, figlio del più ampio filone giuridico classificabile tra i metodi alternativi per la risoluzione delle controversie economiche (negli ambiti più disparati: dai contenziosi telefonici a quelli energetici, senza tralasciare i bancari), alternativi alla Giustizia ordinaria (sempre più inefficiente e inefficace), possiamo gaudiosamente annunciare l'arrivo del nuovo nato: l'Arbitro per le controversie Finanziarie (Acf).
Il nuovo organismo, attivo presso la Consob (la Commissione Nazionale per le società e la Borsa, Autorità di vigilanza dei mercati finanziari), che ne ha definito il regolamento operativo ed individuato nel suo organigramma un proprio Ufficio (l'Ufficio di Segreteria Tecnica per l'Arbitro), è operativo da lunedì 9 gennaio 2017. L'Istituto da' attuazione alla direttiva Europea 2013/11/UE che disciplina le misure di risoluzione alternative delle controversie dei consumatori (Adr: Alternative dispute resolution), ed il Decreto Legislativo 130/2015 che la recepisce nel nostro ordinamento, modifica il codice del Consumo (D.L.vo 206/2005), inserendo nella parte V della norma il nuovo Titolo II-bis: “Risoluzione Extragiudiziale delle Controversie”, in cui si dettano le disposizioni generali di uniformità dei vari organismi dedicati alle Adr, tra cui quelli gestiti dalle Autorità di settore.
Adire l'Arbitro per le Controversie Finanziarie è gratuito per l'investitore retail (il classico piccolo risparmiatore) ed i requisiti per avviare il ricorso sono: l'ammontare della somma oggetto della controversia: fino a 500.000 euro; ed avere già inoltrato reclamo all'intermediario senza avere ottenuto risposta e/o riscontro insoddisfacente entro il termine di 60 giorni previsto dalla legge.
La presentazione del ricorso avviene on-line attraverso la sezione del sito dedicata ed un filmato esplicativo ne racconta tutte le fasi operative. Tutti gli intermediari: Banche; Sim; Sgr e altri, sono obbligati all'adesione alla procedura, che si concluderà nell'arco temporale massimo di 6 mesi dall'avvio.
Il collegio arbitrale è costituito da 5 membri: il Presidente Giampaolo Edoardo Barbuzzi (dirigente Consob); 2 di designazione Consob (Daniela Morgante e Marilena Rispoli Farina); 1 indicato dal Cncu (il Consiglio Nazionale di Consumatori e Utenti): Giorgio Afferni ed infine l'ultimo designato dagli intermediari: Giuseppe Guizzi. Sono poi stati nominati (il 19 dicembre scorso) 10 supplenti che evadano eventuali carichi di lavoro eccessivi attribuiti al solo collegio.
Le premesse perché lo strumento si riveli utile ed incisivo ci sono tutte, solo la prova sul campo, che certo non mancherà, considerate le numerose crisi finanziarie legate agli Istituti di credito nostrani (primi fra tutti le due Banche Venete), che hanno travolto alcune centinaia di migliaia di investitori, ci assicurerà sull'efficacia delle decisioni del nuovo Arbitro.
I nostri esperti sono a disposizione per tutta la consulenza e l'assistenza necessarie al caso.

mercoledì 11 gennaio 2017

Saldi Invernali 2017

Cari lettori, come di consueto, in questo periodo dell'anno (il primo post del 2017), rispolveriamo la regolamentazione delle vendite di fine stagione: i saldi. Il quadro normativo di riferimento Nazionale all'interno del quale si muovono le disposizioni Regionali, è il Decreto Legislativo 114 del 31 marzo 1998, in cui si riforma la disciplina relativa al settore del commercio. In Lombardia, il testo unico che norma la materia (commercio e fiere) è la Legge Regionale 6 del 2 febbraio 2010 e gli articoli che dobbiamo richiamare sono il 115 dal titolo: “Vendite di fine stagione” ed il 117: “Informazione e tutela del consumatore”. Iniziamo proprio dalla natura dei beni che potranno essere oggetto della vendita di fine stagione da parte degli operatori commerciali, la cui finalità è quella di smerciare (esitare) prodotti non alimentari di carattere stagionale, articoli di moda, che se non venduti entro breve tempo siano suscettibili di una notevole diminuzione di prezzo. Questa particolare tipologia di vendite (è sempre l'articolo 115 che lo sostiene), si potrà svolgere in due soli periodi dell'anno, della durata massima di 60 giorni ciascuno, determinati dalla Giunta Regionale dopo aver consultato le Camere di Commercio, le associazioni dei Commercianti e quelle dei Consumatori. Dal gennaio 2012 l'inizio dei saldi invernali, così come stabilito dalla Delibera di Giunta Regionale 2667 del 14 dicembre 2011, cade il primo giorno feriale antecedente l'Epifania, quest'anno coincidente con giovedì 5 gennaio e calcolando la durata bimestrale (60 giorni per la precisione), si concluderanno il 6 marzo 2017, per lasciare poi spazio a quelli estivi che inizieranno invece il primo sabato del mese di luglio: il I. 
Gli obblighi verso i consumatori, che i venditori dovranno rispettare, sono quelli di pubblicità del prezzo: dovrà essere infatti esposto il prezzo iniziale del bene e la percentuale di sconto applicata, sarà facoltà del negoziante indicare anche il costo finale ribassato. Le merci oggetto di vendita straordinaria, dovranno essere fisicamente separate dalle altre ed il consumatore dovrà avere la piena ed univoca percezione di quali beni siano oggetto della vendita scontata. Infine sarà sempre valida ed applicabile la norma sulla garanzia legale post-vendita, in cui il rivenditore sarà tenuto a sostituire i prodotti difettosi o a rimborsarne il prezzo pagato.
Gli organi di vigilanza cureranno il rispetto delle norme sommariamente elencate e potranno punire le violazioni con una sanzione pecuniaria amministrativa d'importo variabile tra i 500 e 3000 euro.
Perciò occhio alla penna e buoni affari.