mercoledì 30 novembre 2016

Riscaldamento, valvole termostatiche e contabilizzazione dei consumi

Il prossimo 31 dicembre 2016 sarà il termine ultimo entro cui adeguare gli impianti termici delle nostre case alle disposizioni normative contenute nel Decreto Legislativo 102/2014, di recepimento della direttiva Europea 2012/27 UE sull'efficienza energetica, così come modificato dalle successive integrazioni introdotte dal D.L.vo 141 del luglio scorso necessario a completare l'attuazione della normativa Europea e a risolvere la procedura di infrazione avviata dalla Commissione continentale nei confronti dell'Italia.
L'articolo legislativo di riferimento è il numero 9 del D.L.vo 102/2014 dal titolo emblematico: “Misurazione e fatturazione dei consumi energetici”, nello specifico al comma 5 (scusatemi l'eccessiva tecnicalità normativa, ma sono proprio queste disposizioni ad agire pervasivamente nelle nostre azioni personali, sociali e comunitarie ed è perciò indispensabile conoscerne almeno l'origine) si disciplinano gli aspetti regolatori tesi a favorire il contenimento dei consumi energetici registrati in ciascuna unità immobiliare, attraverso la contabilizzazione degli stessi e la suddivisione delle spese in base ai consumi effettivamente misurati.
Per raggiungere il proposito appena descritto, il legislatore ha imposto l'installazione, a cura degli esercenti l'attività di misura, di un contatore di fornitura in corrispondenza dello scambiatore di calore di collegamento del condominio alla rete di teleriscaldamento, e all'interno di ciascun condominio, i proprietari dovranno installare singoli sotto contatori per misurare l'effettivo consumo di calore di ogni appartamento. Quest'ultima installazione sarà obbligatoria anche in quegli edifici in cui il riscaldamento di ogni unità che lo compone, avvenga tramite una fonte centralizzata. Nel caso in cui il montaggio di sotto-contatori non sia tecnicamente possibile o i costi d'installazione siano sproporzionati rispetto ai vantaggi di risparmio energetico ottenibili, sarà necessario installare sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore su ogni singolo corpo scaldante (termosifone) presente all'interno di ciascuna unità immobiliare.
La norma disciplina anche la corretta suddivisione delle spese per i consumi energetici, che devono essere ripartiti tra tutti gli utenti finali in base alla norma tecnica UNI 10200 dove applicabile. Nel caso in cui non lo fosse, la ripartizione potrebbe avvenire in base ai millesimi di proprietà di ciascun utente finale, ai metri quadri o cubi di consistenza dell'immobile normalizzati ai fabbisogni energetici medi dello stesso. Per la prima stagione termica successiva all'installazione dei dispositivi suddetti, sarà concessa la ripartizione dei consumi per soli millesimi di proprietà.
La mancata ottemperanza alle disposizioni fin qui sommariamente illustrate, comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.500 euro, irrogata dalla Regione o da Enti da essa delegati.

mercoledì 23 novembre 2016

Il costo dei Conti Correnti Bancari

L'annuale pubblicazione della Banca d'Italia, che indaga sul costo dei conti correnti bancari e postali, ha certificato una generale diminuzione della loro onerosità media nell'anno 2015. I risultati dell'indagine, diffusi il 16 novembre 2016, sono basati sull'analisi delle voci di costo addebitate sull'ultimo estratto conto trimestrale annuale recapitato ai titolari correntisti, suddivise tra spese fisse di tenuta conto (canone) e spese variabili correlate invece al numero di operazioni economiche finanziarie effettuate.
La rilevazione è avvenuta sui dati acquisiti da 13.200 conti attivi presso 622 sportelli di 178 banche e 46 dipendenze postali, ed hanno evidenziato una diminuzione di complessivi 5,8 euro rispetto all'anno precedente, ripartiti in un calo degli oneri fissi per 3,9 euro e di quelli variabili a -1,9 euro per conto, attestando così la spesa complessiva media annua a 76,5 euro. Il rapporto evidenzia inoltre una marcata differenza di costo tra i conti postali e bancari, a vantaggio dei primi, che possono, se scelti, produrre un risparmio medio di -27,5 euro con un costo totale annuo di 49 €.
Di tutt'altro tenore è la ricerca dell'Ufficio studi della CGIA di Mestre, che ha raccolto i dati relativi ai ricavi netti provenienti dai margini di intermediazione dei servizi bancari forniti dall'intero sistema creditizio Italiano e li ha confrontati con quelli degli altri sistemi Europei. Lo studio ha rivelato che in 7 anni (dal 2008 al 2015), le commissioni nette ricavate dalle banche sulle prestazioni finanziarie erogate ai propri clienti, comprendendo oltre ai costi per i servizi di pagamento anche quelli di compravendita di strumenti finanziari, hanno inciso per più di un terzo (36,5 %) sul totale dei ricavi delle imprese creditizie: il valore più elevato tra gli altri Paesi Europei: in Francia è stato il 32,9 % ; il 27,3 % nel Regno Unito; il 26,2 % in Germania; il 22,8 % in Spagna ed il 17% nei Paesi Bassi. Il risultato di questo confronto ha portato il centro studi dell'associazione Artigiani e Piccole Imprese veneziana (CGIA di Mestre), a ritenere che tali costi, tutti ripartiti tra i clienti del sistema creditizio Italiano, siano i più cari del continente, facendo risultare così i clienti delle banche Italiane i più tartassati d'Europa.
Come se tutto ciò non bastasse, tre banche del nostro comparto creditizio Nazionale: Unicredit; Ubi e Banco Popolare, hanno deciso di aumentare unilateralmente il costo fisso per la tenuta del conto corrente. In tempi diversi: dal I luglio 2016 Unicredit; dal I ottobre Ubi e dal 31 dicembre 2016 il Banco Popolare, i correntisti di queste tre imprese vedranno attuata la modifica contrattuale, che le banche hanno giustificato con l'aggravio degli oneri imposti dalla legge, come per esempio il conferimento delle somme per la costituzione del fondo di risoluzione bancaria istituito dalla direttiva sul Bail-in, che le imprese bancarie hanno pensato bene di riversare sui propri correntisti.
Fortunatamente il Testo Unico Bancario tutela il consumatore dalle improvvide modifiche unilaterali alle clausole contrattuali decise dalle banche, consentendogli la risoluzione del rapporto commerciale senza alcuna penalità  entro 60 giorni dall'annuncio della variazione. Perciò questa miei cari lettori, potrebbe essere l'occasione buona per decidere di scegliere un altro conto corrente, che risponda alle nostre necessità in modo più conveniente. L'elemento da considerare per il confronto è l'ISC: l'Indicatore Sintetico di Costo e mi permetterei di segnalarvi l'utile comparatore: confrontaconti.it tra i tanti disponibili sul web.

mercoledì 16 novembre 2016

WhatsApp e le clausole vessatorie

La più diffusa applicazione di messaggistica istantanea e chiamate via internet, è finita nel mirino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato Italiana, lo scorso 28 ottobre 2016, quando l'Antitrust ha avviato una consultazione pubblica in materia di clausole vessatorie. Oggetto di valutazione sono alcuni elementi componenti i termini di utilizzo del servizio imposti dall'azienda. In particolare sono sotto la lente d'attenzione clausole riguardanti esclusioni e limitazioni di responsabilità del professionista nei confronti del consumatore, il foro competente e la legge applicabile per la soluzione delle controversie, che risulterebbero quelli in vigore nello Stato della California ed altri come costi, tasse ecc...
L'Authority considera queste clausole vessatorie ai sensi dell'articolo 33 del Codice del Consumo (D.L.vo 206/2005), perché determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto con la società. Inoltre nello specifico essa rileva un carattere di vessatorietà implicito nelle clausole in cui si escludono o limitano i diritti del consumatore in caso di inadempimento da parte del professionista, e dove quest'ultimo possa modificare unilateralmente i termini di utilizzo e risolvere il contratto senza alcun preavviso e senza un giustificato motivo ed infine, presume, in accordo con la norma, certamente vessatoria la clausola in cui si stabilisce che la sede del foro competente per la soluzione delle controversie, sia diversa da quella di residenza del consumatore.
La procedura di consultazione a cui è ricorsa l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, è disciplinata dall'articolo 37 bis del Codice del Consumo e mira a raccogliere, entro 30 giorni dalla sua pubblicazione, informazioni, dati di esperienza, osservazioni e commenti in merito alle clausole oggetto di analisi. I soggetti legittimati a partecipare alla consultazione (definiti dall'apposito regolamento) sono: le associazioni di categoria professionali; le camere di commercio e le associazioni rappresentative dei consumatori (riconosciute dal Ministero dello Sviluppo Economico). La raccolta di questi dati consentirà una migliore e precisa valutazione sul carattere vessatorio delle clausole analizzate e contenute nei termini di utilizzo del servizio WhatsApp.
Cari lettori, se volete partecipare alla consultazione fatevi avanti: lasciate i commenti nella sezione del post dedicata o contattateci direttamente via e-mail e noi ci faremo promotori delle vostre istanze.

giovedì 10 novembre 2016

Il Decreto Fiscale e la procedura per la definizione agevolata

Il Decreto Legge numero 193, entrato in vigore il giorno della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: il 24 ottobre 2016, contiene disposizioni urgenti in materia fiscale ed è stato perciò subito ribattezzato, per semplicità: Decreto Fiscale. Le sue principali finalità sono: la soppressione di Equitalia; la riapertura dei termini per la cosiddetta voluntary disclosure (collaborazione volontaria); la definizione agevolata delle cartelle esattoriali ed il finanziamento di alcune misure urgenti: il fondo di occupazione; gli investimenti delle Ferrovie dello Stato; il trasporto regionale e l'accoglienza degli immigrati negli enti locali.
Equitalia S.p.a., la società di riscossione ad intero capitale pubblico (51% detenuto dall'Agenzia delle Entrate ed il restante 49% posseduto dall'Inps) e tutte le società ad essa collegate, verranno sciolte dal I luglio 2017, senza alcuna procedura di liquidazione. L'esercizio delle sue funzioni verrà affidato ad un nuovo ente pubblico economico denominato: “Agenzia delle entrate-Riscossione”, che subentrerà alla società “liquidata” senza alcuna soluzione di continuità. Il nuovo ente sarà sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze e gestito nell'attività propria dall'Agenzia delle Entrate, che acquisterà, dall'ente di previdenza sociale (Inps), tutte le azioni da esso possedute al prezzo del loro valore nominale.
La definizione agevolata, prevede la possibilità per i debitori, di sgravare i propri ruoli pendenti (cartelle esattoriali), oggetto dell'attività di riscossione, dall'anno 2000 al 2015. Aderendo a questa procedura, l'estinzione del debito, avverrà senza corrispondere le sanzioni incluse in tali carichi e gli interessi di mora. Il pagamento potrà avvenire in un'unica soluzione o dilazionato al massimo in quattro rate su cui però verranno applicati gli interessi. Per manifestare la propria volontà di adesione a questa modalità di estinzione agevolata del debito, il debitore dovrà compilare l'apposito modulo predisposto da Equitalia (disponibile sul sito istituzionale della società) e trasmetterlo all'agente della riscossione secondo le modalità indicate: consegnato direttamente agli sportelli dell'ente o via posta elettronica certificata, avendo cura in questo caso di accludere anche un documento d'identità valido. La scadenza è prevista per il 23 gennaio 2017 ed entro il 24 aprile 2017 Equitalia comunicherà agli aderenti la procedura, la nuova somma da pagare ed il piano di rateazione eventualmente richiesto e concesso. Attenzione però, perché ci sono alcuni crediti che non possono essere oggetto di questa definizione agevolata, come per esempio i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti, le multe , le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di sentenze penali di condanna e le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada per le quali invece lo sgravio si applica solo agli interessi maturati sulle somme da riscuotere.
Per ogni approfondimento del caso vi invito a consultare la sezione dedicata del sito di Equitalia e a fissare un appuntamento qui allo sportello per l'assistenza nell'avvio della procedura. 

mercoledì 2 novembre 2016

Veneto Banca, mini-dossier

I più autorevoli organi d'informazione economico finanziaria, da alcuni anni, ci raccontano le vicende che hanno tracciato e tuttora segnano la storia della più nota banca territoriale del Nord-Est: Veneto Banca. Questa Banca popolare, originariamente organizzata nella forma di società cooperativa per azioni, è stata fondata a Montebelluna (Tv) nel 1877 ed è stata protagonista, durante la sua crescita aziendale, sviluppatasi prevalentemente nella seconda metà del secolo scorso, di importanti acquisizioni di istituti di credito Italiani ed esteri. L'espansione economica della società, costellata, come detto, da una forte propensione all'incorporazione di altre banche, è stata guidata, nella sua gestione pluriennale (dal 1997 al 2014), da Flavio Trinca nel ruolo di presidente del Consiglio di Amministrazione e da Vincenzo Consoli in quello di Amministratore Delegato della banca. Gli splendidi anni duemila hanno macinato una montagna di ricchezza, distribuita tra i soci a suon di continui aumenti di valore del prezzo dell'azione deliberato ad ogni scadenza di assemblea annuale, con la contestuale distribuzione d'ingenti dividendi come fossero coriandoli. Sì perché il costo delle azioni Veneto Banca S.c.p.a., classificati dalla Consob tra il gruppo di strumenti finanziari diffusi tra il pubblico ma non quotati sul mercato regolamentato (sulla Borsa Valori), era determinato dal Consiglio di Amministrazione della Banca e sottoposto all'approvazione dell'assemblea dei soci. Le azioni erano negoziate all'interno dell'Istituto e raggiunsero la maggiore diffusione nel 2012, quando alla fine dell'anno, risultarono iscritti sul libro soci della Banca 62.389 persone, detenenti azioni valutate 40,75 € ciascuna: il massimo valore mai raggiunto.
Il declino. Il sole sopra l'istituto Veneto ha smesso di splendere nei primi giorni di agosto 2013, quando un'ispezione dell'Organo di Vigilanza della Banca d'Italia, ha rilevato una sovra valutazione dei crediti esigibili iscritti nel bilancio della banca, ed ha imposto una loro rettifica, che avrà ovvie ripercussioni negative sullo stato patrimoniale della società cooperativa. Il 2014 è l'anno in cui diventano operative le regole di vigilanza Europee volte alla creazione di un'Unione Bancaria continentale sottoposta allo stretto controllo della Banca Centrale Europea, a cui la Veneto Banca dovrà sottostare per l'importante ruolo rappresentato all'interno dell'intero sistema creditizio. Gli indicatori economici di riferimento imposti dalla Bce sono stringenti ed impongono alla banca un aumento di capitale e l'aggregazione con altri Istituti creditizi. Il risultato netto di bilancio, nel 2014, risulta in rosso per 96,1 milioni di euro ed il valore dell'azione viene diminuito a 39,50 €. L'assemblea dei soci cambia la governance della società: Francesco Favotto diventa il nuovo presidente di Veneto Banca, ed il nuovo C.d.A. interamente rinnovato: Crisitano Carrus sostituirà Vincenzo Consoli nel ruolo di A.d., avrà il compito di attuare il nuovo piano industriale denominato Progetto Serenissima e costituito da tre principali linee guida: trasformazione societaria: dalla forma cooperativa a quella canonica per azioni (da S.c.p.a a S.p.a); aumento di capitale per 1 miliardo di euro e contestuale quotazione sul mercato telematico della borsa valori. Con questi propositi da attuare nel 2016, il 2015 viene archiviato con un valore azionario di 30,50 € e la notizia trapelata dalla Procura della Repubblica di Roma, dell'avvio di un'inchiesta condotta dalla Guardia di Finanza a carico di Trinca e Consoli con l'accusa di aggiotaggio ed ostacolo all'attività di vigilanza.
La cronaca recente. Nell'assemblea dei soci convocata per il 19 dicembre 2015 viene approvata la trasformazione societaria in Società per Azioni, ed è conferito mandato al C.d.A di aumentare il capitale sociale di almeno 1 miliardo di euro entro il primo semestre 2016. Il 5 maggio scorso, in occasione dell'annuale sessione per l'approvazione di bilancio, l'assemblea ha certificato una perdita pari a 882 mln € ed il 30 giugno, il fondo Atlante (fondo mobiliare chiuso) gestito dalla S.g.R. (società di gestione del risparmio) Quaestio Capital Management, è diventato il maggior azionista di Veneto Banca con il 97,64 % del capitale azionario ed ha incaricato un nuovo C.d. A., presieduto da Beniamino Anselmi, in cui Cristiano Carrus ha mantenuto la poltrona di consigliere delegato. La perdita certificata nella relazione semestrale di cassa (al 30 giugno 2016) si attesta a 259 mln €: in miglioramento rispetto alla precedente gestione annuale. Il prossimo 16 novembre sarà convocata un'assemblea straordinaria dei soci per deliberare l'azione di responsabilità nei confronti dei vecchi amministratori: Trinca e Consoli in primis .