lunedì 30 maggio 2016

aumenta a 40 € la quota associativa

Cari associati, il consiglio direttivo di questa Federazione Provinciale della Confconsumatori, riunitosi nella giornata del 19 maggio 2016, ha deliberato l'aumento della quota associativa annuale: dagli attuali euro 30 ad euro 40. L'aumento sarà efficace dal prossimo I giugno 2016 ed è determinato dall'esigenza di raggiungere una certa uniformità territoriale (auspicabilmente almeno a livello regionale) espresso nell'assise Regionale Lombarda. I servizi a cui i soci avranno diritto, resteranno immutati e consisteranno in una prima consulenza per tutte le questioni e/o controversie di natura consumeristica che dovessero coinvolgervi nell'intero anno solare di validità dell'iscrizione, nonché in una prima lettera di reclamo che dovesse occorrere. Nelle controversie energetiche e telefoniche l'assistenza è compresa fino al completamento del tentativo di conciliazione laddove richiesto obbligatoriamente. Successivamente si potrà beneficiare dell'assistenza del legale dell'Associazione, previa definizione degli onorari direttamente con lo stesso. RingraziandoVi per l'attenzione e rimanendo a disposizione per ogni eventualità, Vi saluto cordialmente.
Raul Goffo
Presidente Provinciale.

mercoledì 25 maggio 2016

Il grano: duro e tenero

Il nome scientifico del grano è Triticum, un genere che raggruppa più di venti specie diverse di piante e che si inserisce nella famiglia delle Poaceae, più nota forse come famiglia delle Graminacee. È un cerale di antica coltura, si ritiene infatti che la sua coltivazione, localizzata principalmente nella Mezzaluna Fertile (la regione della Mesopotamia: comprendente le valli in cui scorrono i quattro grandi fiumi: Nilo; Giordano; Tigri ed Eufrate), abbia dato inizio alla prima nazione dell'antichità: i Sumeri più di 5.000 anni prima della nascita di Cristo. La produzione mondiale di grano supera le 700 milioni di tonnellate l'anno ed il maggiore produttore è la Cina, seguito da India, Stati Uniti, Russia e Francia. L'Italia coltiva e raccoglie circa 8 milioni di tonnellate di frumento, principalmente concentrate nella provincia di Foggia, nota anche come Granaio d'Italia. Le varietà più diffuse e coltivate nel nostro Paese, sono il Triticum durum (grano duro) e Triticum aestivum (grano tenero). Il principale criterio di distinzione è la facilità di macinazione dei cariossidi (i chicchi ndr), che è naturalmente più facile per la varietà tenera, da cui si ricava la farina con cui fare il pane, la pizza ed altre deliziose specialità dolciarie da forno, mentre dalla macinazione della qualità dura si ottiene la semola che è invece l'ingrediente base della pasta.
Vi propongo la ricetta degli Spaghetti alla Carbonara (mi scuseranno i vegetariani) come li preparo io, le quantità saranno volutamente trascurate perché si dovranno proporzionare al numero di commensali invitati. Inizio dalla pasta: scelgo il nuovo formato di spaghetti quadri, bhè trascuro ovviamente la parte dedicata alla cottura (acqua calda portata ad ebollizione; manciata di sale grosso e giù gli spaghetti come fossero un mazzo di shangai), fase in cui si ha però il tempo di preparare il condimento: nella padella faccio soffriggere lo scalogno tritato, aggiungo la pancetta affumicata tagliata a cubetti, stempero con acqua di cottura, spolvero con peperoncino Calabrese e lascio cuocere a fuoco lento fino all'asciugatura del fondo. Nel frattempo sbatto le uova a cui aggiungo copiose quantità di pecorino romano (rigorosamente Dop) grattugiato. Scolo gli spaghetti, li tuffo nella padella con la pancetta, aggiungo le uova sbattute con il formaggio, salto qualche secondo sul fuoco et voilà il piatto è servito.
Scusate la digressione miei cari lettori, ma cosa c'è di meglio di un'applicazione pratica per capire l'importanza ed il ruolo fondamentale svolto dal grano e dai cereali in genere, nella nostra alimentazione e nella nostra vita.
[puoi proporre originali ricette nei commenti – grazie per la collaborazione]

mercoledì 18 maggio 2016

Canone Rai nella bolletta elettrica, aggiornamento definitivo

In quest'ultimo post della serie Canone Rai (salvo naturalmente che ulteriori ed eventuali nuove variazioni impongano un puntuale aggiornamento), ripercorreremo tutte le fasi che hanno portato all'introduzione della nuova modalità di riscossione dell'abbonamento Tv: nella bolletta elettrica e la procedura da seguire per essere dispensati dal suo pagamento.
La legge di Stabilità 2016 (la n.208/2015), nei commi dal 152 al 159 dell'unico articolo che la compone, prevede tre essenziali modifiche al Regio Decreto Legge n.246 del 1938 istituente il canone di abbonamento alla televisione, dovuto da chiunque possedesse un apparecchio televisivo: la prima modifica interviene sull'ammontare dell'importo, che si riduce a 100 € da113,50 € riscossi in precedenza; la seconda presume la detenzione di un apparecchio televisivo ove esista un'utenza per la fornitura di energia elettrica e la terza introduce l'addebito del canone Tv sulla bolletta elettrica riferita all'utenza residenziale ad uso domestico. Nel dettaglio, l'ammontare del canone verrà dilazionato in 10 rate (con scadenza il primo giorno del mese, da gennaio ad ottobre) ed addebitate sulle prime fatture elettriche utili. Quest'anno (2016), considerata la novità legislativa e la tempistica tecnica necessaria all'adeguamento normativo, da parte di tutti i soggetti coinvolti (stakeholders), le prime sette rate (70 €) saranno contabilizzate complessivamente nella prima bolletta utile emessa dopo il I luglio.
Il comma 154 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2016 (n.208/2015), demanda al Ministero dello Sviluppo Economico, l'emanazione di un Decreto Ministeriale che dia attuazione pratica alle disposizioni normative contenute nella Legge, da emanare entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore: I gennaio 2016. Verso la fine del mese di marzo, il Ministero dello Sviluppo Economico ha trasmesso lo schema di decreto alla Sezione Consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, per ottenere un parere consultivo. Il Consiglio di Stato ha espresso un parere interlocutorio il 7 aprile 2016 in cui rilevava alcuni profili di criticità sul rispetto della legge sulla Privacy da parte di tutti i soggetti che saranno coinvolti nella procedura di riscossione del tributo: dagli enti locali, all'Autorità del settore energetico, alle aziende elettriche e sulla precisa definizione di apparecchio televisivo; e rinviava la revisione dello schema di provvedimento al Ministero stesso, che lo adeguava alle prescrizioni ed otteneva successivamente il via libera (ovvero il parere favorevole) dell'Autorità Amministrativa con la sua decisione del 27 aprile 2016, ed ora il Decreto Ministeriale dovrebbe essere prossimo alla pubblicazione.
Il comma 153 (sempre dell'unico articolo che compone la Legge di Stabilità per l'anno 2016 -n.208/2015), prevede che l'Agenzia delle Entrate sia destinataria delle dichiarazioni sostitutive di non possesso della Tv, già perché si possono verificare casi in cui sia attiva l'utenza elettrica residenziale, ma l'apparecchio televisivo non sia posseduto, perciò l'agenzia governativa ha predisposto, con autonomo provvedimento del direttore Rossella Orlandi, la procedura di comunicazione ed il modulo di dichiarazione da compilare e spedire entro il 16 maggio. Infine la nota del Mise ha chiarito che per apparecchio televisivo per cui è dovuto il pagamento del canone di abbonamento Tv, è quello in grado di ricevere, decodificare e visualizzare il segnale digitale terrestre o satellitare, sono perciò esclusi computer, smartphone, tablet ed ogni altro dispositivo privo di sintonizzatore.
Per rispondere a tutte le altre domande vi rimando alla consultazione del sito dell'Agenzia delle Entrate, e per ogni ulteriore dubbio o perplessità non esitate a contattarci.

mercoledì 11 maggio 2016

Il decreto banche e le misure a favore dei risparmiatori

Il 4 maggio 2016 è entrato in vigore il Decreto Legge n.59 emanato dal Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della Giustizia, contenente: “disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione”, subito ribattezzato Decreto Banche. In questo post ci soffermeremo essenzialmente sul Capo secondo del provvedimento normativo, quello che si compone degli articoli 8, 9 e 10 in cui si dettano le misure a favore degli investitori in banche in liquidazione. Ricorderete certamente la nota vicenda delle quattro banche risolte alla fine di novembre 2015: Banca Marche; Etruria; CariChieti e CariFerrara, quando si gettarono nella tragedia più di diecimila risparmiatori, che avevano investito gran parte dei loro risparmi nelle ormai famose obbligazioni subordinate e che si videro volatilizzare il proprio patrimonio con l'emanazione del decreto legge 183/2015, più noto come Decreto Salva Banche, in cui si rifondavano le quattro banche liquidate azzerando il valore degli strumenti finanziari (azioni ed obbligazioni) diffusi tra i piccoli investitori.
Il decreto in questione (il n.59 del 2016), dà attuazione all'istituzione del Fondo di solidarietà (gestito e alimentato dal Fondo Interbancario di Garanzia dei depositi) previsto dal comma 855 dell'articolo 1 della Legge di Stabilità 2016, con la funzione di erogare prestazioni economiche a favore degli investitori che detenevano strumenti finanziari subordinati delle quattro banche liquidate. Nell'articolo 8 del provvedimento si delinea il perimetro di azione ed i soggetti beneficiari: l'investitore che potrà ottenere l'erogazione diretta a parziale risarcimento dell'investimento fatto, è la persona fisica, l'imprenditore individuale anche agricolo che ha acquistato gli strumenti finanziari subordinati delle quattro banche risolte entro la data del 12 giugno 2014 e che li deteneva alla data di risoluzione delle banche in liquidazione. Questi investitori potranno chiedere al fondo l'erogazione di un indennizzo forfettario (il cui ammontare vedremo tra breve in che modo sarà determinato) a patto che ricorra almeno una delle due condizioni economiche qui elencate: la prima è quella di possedere un patrimonio mobiliare totale inferiore a 100 mila euro e la seconda è l'ammontare del reddito lordo dichiarato dal risparmiatore nell'anno 2015 ai fini IRPEF, che dovrà essere inferiore a 35.000 euro.
L'importo dell'indennizzo forfettario sarà pari all'80% del corrispettivo pagato per l'acquisto delle obbligazioni subordinate, al netto delle spese sostenute per l'operazione d'acquisto stessa, e della differenza (se positiva) tra il rendimento degli strumenti subordinati ed il rendimento di mercato di un Buono del Tesoro Poliennale in corso di emissione con durata finanziaria equivalente o per interpolazione lineare del rendimento di Buoni con durata più vicina se il primo dato fosse indisponibile, determinata seguendo un apposito criterio matematico.
L'istanza di erogazione dell'indennizzo dovrà essere presentata al FITD (Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi) entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto banche, corredata di tutti i documenti comprovanti la compravendita finanziaria e un'autodichiarazione attestante il possesso di almeno uno dei due requisiti patrimoniali prescritti in premessa. Il fondo dopo avere verificato la completezza della documentazione liquiderà la somma pattuita entro 60 giorni dall'invio dell'istanza. In alternativa a questa procedura diretta sarà possibile adire quella arbitrale.
Infine da puntualizzare che il decreto Banche modifica: ampliandolo l'ammontare della dotazione patrimoniale del fondo di solidarietà, previsto inizialmente pari a 100 milioni di euro dalla legge di stabilità (comma 856 Legge 208/2015), ora alimentato dal Fondo Interbancario in base alle richieste di prestazioni che gli giungeranno.
Siamo disponibili a fornirti tutto l'ausilio necessario all'inoltro dell'istanza o a supportarti nella procedura di arbitrato appena saranno formalmente operative.

mercoledì 4 maggio 2016

La fiducia dei consumatori (aprile 2016)

Il 27 aprile scorso l'Istat (l'Istituto Nazionale di Statistica) ha diffuso (come avviene ogni mese dal 1982) i dati mensili (riferiti ad Aprile 2016) del clima di fiducia espresso da consumatori e imprese. L'indice per i consumatori nel mese di aprile diminuisce leggermente rispetto al valore registrato nel mese precedente: passando a 114,2 da 114,9 del mese di marzo, la base 100 è coincidente con gennaio 2010. Il dato viene determinato secondo una precisa nota metodologica armonizzata a livello Europeo, che prevede la raccolta, nei primi 12 giorni del mese di riferimento, dei risultati delle interviste telefoniche effettuate con il metodo Cati (ovvero con l'assistenza del computer durante l'intervista), rivolte a circa 2000 persone selezionate tra gli abbonati iscritti nell'elenco telefonico. I consumatori così individuati sono chiamati a rispondere a nove principali domande, su cui esprimono giudizi e attese. In particolare valutano soggettivamente la situazione economica dell'Italia, le attese sulla disoccupazione, la situazione economica della Famiglia, le opportunità attuali e future di risparmio, la propensione all'acquisto di beni durevoli ed esprimono giudizi sul proprio bilancio familiare. L'aggregazione delle risposte, permette l'elaborazione di sottoindici che concorrono insieme alla determinazione del clima di fiducia complessivo. Nel dettaglio possiamo osservare che il clima economico attuale, ovvero il giudizio espresso sullo stato dell'economia Nazionale, è in continua flessione da inizio anno: siamo scesi a 140,5 da 142,7 di marzo, e da 152,4 di gennaio 2016. Anche lo stato del clima personale: il termometro che misura i giudizi e le attese sulla propria situazione economica, volge al depresso: il dato è di poco superiore (104,8) a quello registrato a dicembre 2015 (104,5), ma in discesa dal picco di gennaio, quando era a 107,6: allora i consumatori avevano una visione decisamente più ottimistica della loro condizione patrimoniale. La fiducia riposta nel futuro è anch'essa in calo, il suo valore è 120,2, mentre a gennaio si attestava su un più fiducioso 127,1. In generale possiamo però consolarci se pensiamo che il peggio sembri essere passato: le serie storiche dell'indice, evidenziano infatti un valore stagnante su quota 80, mantenuto per un intero anno: dall'inizio del secondo trimestre 2012 alla fine del primo trimestre 2013, quando forse l'instabilità politica (ricordate? Terminava il sostegno parlamentare al Governo Monti e ci si preparava ad affrontare le nuove elezioni politiche) aveva minato l'intero clima di fiducia riposto dai consumatori nel sistema economico Nazionale.