mercoledì 27 marzo 2013

Scegliere il Conto corrente (un'introduzione)

Iniziamo dalla definizione empirica di Conto Corrente: è uno strumento di gestione del nostro denaro: attraverso esso possiamo accreditare lo stipendio; pagare le utenze; addebitare la rata del mutuo; ricaricare il telefono; eseguire pagamenti; disporre bonifici ecc... Secondo il Codice Civile (mi perdoneranno i giuristi per l'estrema semplificazione) è un vero e proprio contratto disciplinante i servizi finanziari. Esistono 3 macro tipologie. Conti Correnti Ordinari: ai costi fissi di tenuta del rapporto bancario, si aggiungono quelli relativi ad ogni operazione effettuata. Conti Correnti a Pacchetto: si paga un canone annuale che consente di svolgere un certo numero di attività. Conto Corrente di Base: rientra nel genere di quelli a pacchetto però le condizioni e le caratteristiche sono normate da un'apposita convenzione stipulata tra il Ministero dell'Economia, la Banca d'Italia e l'Abi (l'associazione delle banche Italiane), operativa da giugno 2012 come previsto dall'articolo 12 del D.L.201/2011: contenente misure di contrasto all'uso del contante. Gli elementi da considerare nella scelta del Conto Corrente sono: quali e quante operazioni si svolgono e canale scelto per disporle: sportello e/o internet. Fatta questa breve introduzione siete pronti, cari consumatori, a cimentarvi con l'utile strumento fornito dal consorzio PattiChiari e scegliere il conto migliore per le Vostre esigenze. Ah! Dimenticavo: il confronto è semplificato dall'indicazione dell'Indice Sintetico di Costo (l'ISC), definito secondo specifici parametri regolati dalla Banca d'Italia. In ultimo ci sarà poi da sommare la sofferta imposta di Bollo pari a 34,20 euro, da cui saranno però esonerati i correntisti basici con un Isee sotto i 7.500 euro. Per consigli, valutazioni personalizzate, dubbi, perplessità o altro, non esitate: contattateci.

mercoledì 20 marzo 2013

Garanzie Post-Vendita (mini guida)

Quest’articolo prende spunto dalla campagna informativa “Guarda che Ti riguarda”  sponsorizzata dal Ministero dello Sviluppo Economico nell’ambito dei progetti finanziati per informare i consumatori ed ideata ed elaborata da 5 associazioni, tra cui la nostra. Esamineremo i diritti del consumatore e gli obblighi del venditore nel caso di compravendita di un bene mobile (sono infatti esclusi dalla disciplina i beni immobili, l’energia elettrica, l’acqua ed il gas quando non sono confezionati per la vendita in un volume delimitato o in quantità determinata ed infine i beni oggetto di vendita forzata) che presenti difetti di conformità. La disciplina normativa di riferimento. Fino al 2002 (prima dell’emanazione della direttiva  1999/44/CE confluita nel Codice del Consumo D.L.vo 206/2005) la garanzia che il bene fosse venduto esente da vizi, era ed è (ancora per molte fattispecie) normata dagli articoli 1490 e seguenti del Codice Civile, in cui il venditore garantisce per 1 anno che il bene venduto sia esente da vizi e che l’acquirente debba denunciare il vizio entro 8 giorni dalla sua scoperta. La norma speciale, introdotta con il recepimento nel nostro ordinamento della Direttiva di cui sopra (art.128 e seguenti Codice Consumo), introduce maggiori tutele per il consumatore, definito come la persona fisica che agisce economicamente al di fuori  dell’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta e prevede l’estensione della durata a 2 anni e a 2 mesi  il termine per denunciare il difetto. Quest’ultima disciplina (quella del Codice del Consumo) oltre alla figura del consumatore si applica solo se il venditore svolge quest’attività in forma professionale, per esempio nel caso di compravendita di un’auto, che avvenga tra privati, si applicherà la legge prevista dal Codice Civile. Il difetto di conformità. Nel Codice del Consumo viene introdotto il concetto di conformità del bene che deve essere non solo esente da vizi ma anche conforme al contratto di vendita, perciò: il bene deve possedere le qualità o le prestazioni abituali di prodotti dello stesso tipo; rispondere alle caratteristiche dichiarate in etichetta o nella pubblicità; idoneo all’uso voluto dal consumatore (uso specificato dal venditore al momento dell’acquisto) e l’installazione dev’essere perfetta. I rimedi. Quando il bene acquistato presenta un difetto di conformità, il venditore è obbligato a sanarlo ed i diritti che il consumatore può richiedere sono la riparazione o la sua sostituzione (senza spese ed entro un congruo termine) oppure la riduzione del prezzo o la risoluzione contrattuale nel caso i rimedi primari non siano esperibili. Per maggiori approfondimenti vi rimando all’opuscolo informativo disponibile qui in sede e non esitate a contattarci per ogni eventualità.